Sentenza n. 1429/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.295/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che aveva ordinato l'attribuzione di euro 2.000,00 mediante carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 295/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza, passata in giudicato e notificata all'amministrazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Poiché il Ministero non aveva inizialmente dato esecuzione al titolo, il ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito in giudizio. Nel corso del processo l'Avvocatura dello Stato ha depositato una relazione attestante l'avvenuto accreditamento, in data 19 gennaio 2026, dell'importo controverso.
La decisione
Il TAR ha preso atto dell'avvenuto accreditamento dell'importo di euro 2.000,00 e, ritenendo così soddisfatta la pretesa azionata, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta né impartito un ulteriore ordine di esecuzione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione dell'orientamento della Sezione relativo all'inammissibilità dei ricorsi in casi di procura alle liti generica. La sentenza ordina comunque che sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa dedotta in giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, utilizzata nel giudicato da eseguire per riconoscere al ricorrente l'importo complessivo di euro 2.000,00.
art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.
L'attestazione prevista dalla norma è richiamata quale prova del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione dimostra di avere integralmente soddisfatto la pretesa riconosciuta dal titolo esecutivo, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato rende non necessarie la nomina del commissario ad acta e l'adozione di ulteriori ordini conformativi, salvo che residuino profili di inesatta o incompleta esecuzione.
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