Sentenza del 20/01/2021 n. 331 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Pubblicità e pubbliche affissioni - Importi - Legge 388 del 2002 - Revisione - Distinzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava l'entità e il criterio di applicazione degli importi dovuti per la pubblicità e le pubbliche affissioni dopo l'entrata in vigore della disposizione normativa; in particolare la questione riguardava l'interpretazione dell'art. 145, comma 56, della legge n. 388/2002 (modifiche al d.lgs. n. 507/1992) e la modalità di computo degli importi per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi (se e come debba essere applicata una tariffa mensile frazionata)
La decisione
la sentenza ha accertato che l'entrata in vigore dell'art. 145, comma 56, ha determinato una revisione degli importi dovuti: le tariffe vanno ancorate, per ciascuna tariffa, alle classi dei Comuni e all'estensione in metri quadrati; per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi la tariffa deve essere determinata per ogni mese o frazione e corrisponde a un decimo dell'importo annuo per ciascun mese o frazione. In sostanza è confermata l'applicazione del nuovo regime tariffario e del criterio del decimo mensile/frazionale, con esito favorevole all'ente resistente (impugnativa respinta o dichiarata infondata in relazione ai profili sopra indicati). La decisione è conforme ai precedenti della Cassazione richiamati (Cass. 29091/18, 29092/18).
Norme richiamate
legge 388/2002, art. 145, comma 56
la disposizione ha modificato il d.lgs. n. 507/1992 introducendo una revisione degli importi dovuti per la pubblicità: le tariffe sono parametrate alle classi dei Comuni e all'estensione in metri quadrati; per pubblicità di durata ≤ 3 mesi la tariffa si calcola mensilmente o per frazione ed è pari a un decimo dell'importo annuo per ogni mese o frazione
d.lgs. 507/1992
il decreto legislativo disciplina la materia delle pubblicità e delle affissioni; l'art. 145 della legge 388/2002 interviene su tale regime aggiornando i criteri di determinazione delle tariffe contenute nel d.lgs.
Cass. civ., sent. 29091/18 e 29092/18
giurisprudenza di legittimità che conferma l'interpretazione secondo cui le revisioni previste dalla legge 388/2002 deve essere applicate in termini di ancoraggio per classi comunali e metri quadrati e che valida il criterio del decimo per i periodi fino a tre mesi
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore dell'art. 145, comma 56, L. 388/2002 le tariffe per la pubblicità devono essere lette e applicate secondo la nuova tabella di classi comunali e per estensione in metri quadrati: non è ammessa la persistenza del vecchio parametro tariffario.
- Per le installazioni pubblicitarie di durata non superiore a tre mesi la tariffa non va calcolata sul periodo annuo pro rata temporis in maniera lineare, ma per ogni mese o frazione si applica un importo pari a un decimo dell'ammontare annuo previsto per la stessa tipologia e classe comunale.
- In caso di contestazione, l'amministrazione che applica il nuovo regime può fare leva sull'interpretazione consolidata dalla giurisprudenza di legittimità; il privato dovrà provare specifici vizi nella determinazione della classe comunale, nell'esatta misurazione dei metri quadrati o errori formali/normativi nell'atto impositivo.
- Per calcolare correttamente l'importo dovuto va verificata: la classe demografica del Comune, la superficie in metri quadrati rilevante ai fini tariffari, la durata complessiva dell'esposizione e l'applicazione del criterio del decimo per mesi o frazioni fino a tre mesi.
- Se si opera in situazioni analoghe, occorre controllare l'efficacia temporale della norma (data di entrata in vigore) e verificare se eventuali atti comunali siano stati adottati in conformità alla riformulazione normativa; eventuali richieste di rimborso o opposizioni dovranno fondarsi su errori di calcolo, inesattezze nella classificazione o su profili di irragionevolezza/violazione di legge.
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