Corte di giustizia, Sentenza C-579/16
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 marzo 2018. — Commissione europea contro FIH Holding A/S e FIH Erhvervsbank A/S. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Nozione di “aiuto” – Nozione di “vantaggio economico” – Principio dell’operatore privato in economia di mercato – Condizioni di applicabilità e di applicazione – Crisi finanziaria – Interventi successivi di salvataggio di una banca – Considerazione o meno, in sede di valutazione del secondo intervento, dei rischi derivanti dagli impegni assunti dallo Stato membro al momento del primo intervento. — Causa C-579/16 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della Commissione sulle misure danesi a favore del gruppo FIH. Stabilisce che, ai fini della nozione di aiuto di Stato, non si possono includere nel test dell'operatore privato i rischi per lo Stato derivanti da precedenti aiuti di Stato concessi alla stessa banca. La causa è rinviata al Tribunale per l'esame del secondo motivo di ricorso relativo al calcolo dell'importo dell'aiuto.
Aiuti di Stato e principio dell'operatore privato: nella valutazione di un secondo intervento pubblico a favore di una banca non si possono considerare i rischi derivanti da precedenti aiuti di Stato concessi dallo stesso Stato membro.
La questione giuridica
Se, nel verificare ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, l'esistenza di un vantaggio economico con riferimento al principio dell'operatore privato, la Commissione dovesse considerare anche i rischi e gli oneri per lo Stato membro derivanti da precedenti aiuti di Stato concessi alla stessa impresa, e se, in tali circostanze, fosse corretto applicare il criterio del creditore privato anziché quello dell'investitore privato.
Principio di diritto
Nel valutare se un intervento statale conferisca un vantaggio economico ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione deve applicare il principio dell'operatore privato prendendo in considerazione solo i benefici e gli oneri inerenti alla posizione dello Stato come operatore economico, con esclusione di quelli connessi alla sua qualità di potere pubblico. Ne consegue che i rischi derivanti da precedenti aiuti di Stato concessi alla stessa impresa non possono essere considerati per giustificare un successivo intervento pubblico come razionale secondo il criterio dell'investitore o del creditore privato; tali considerazioni possono rilevare, se del caso, solo nel diverso esame della compatibilità dell'aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
- Articolo 345 TFUE
- Decisione 2014/884/UE
- Decisione C(2009) 776 definitivo
- Comunicazione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario
- Comunicazione relativa all'applicazione, dal 1 gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria
Aiuti di Stato e principio dell'operatore privato nelle misure di salvataggio di FIH
La pronuncia riguarda un'impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione 2014/884/UE relativa a misure danesi di sostegno e ristrutturazione del gruppo FIH. La Corte affronta il tema della corretta applicazione del principio dell'operatore privato in economia di mercato quando uno Stato membro adotta un secondo intervento a favore di una banca già destinataria di precedenti aiuti.
Fatti essenziali e iter amministrativo
FIH Erhvervsbank A/S, banca danese appartenente a FIH Holding A/S, era stata colpita dalla crisi finanziaria. Nel 2009 aveva beneficiato di un apporto di capitale ibrido di classe 1 e di una garanzia statale su obbligazioni, misure approvate dalla Commissione come regime di aiuti compatibile con il mercato interno mediante la decisione C(2009) 776 definitivo.
Nel 2012 la Danimarca notificava nuove misure: creazione di una NewCo cui trasferire gli attivi problematici di FIH, acquisizione delle azioni della NewCo da parte della Financial Stability Company (FSC), prestiti obbligatori da FIH alla NewCo e garanzia della holding a favore della FSC. La Commissione avviava il procedimento formale, qualificava le misure come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e le dichiarava compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE alla luce del piano di ristrutturazione e degli impegni assunti dalla Danimarca.
Procedimento dinanzi al Tribunale
Il gruppo FIH impugnava la decisione della Commissione deducendo tre motivi: violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE per errata applicazione del principio dell'operatore privato, errori nel calcolo dell'importo dell'aiuto e violazione dell'obbligo di motivazione. Il Tribunale accoglieva il primo motivo, riteneva assorbito il secondo, respingeva il terzo e annullava integralmente la decisione della Commissione.
Questione giuridica nell'impugnazione
La Commissione sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente preteso che, per valutare la sussistenza di un vantaggio economico, essa considerasse i rischi economici per lo Stato derivanti dagli aiuti del 2009, applicando di fatto un criterio del creditore privato anziché dell'investitore privato. Secondo la Commissione, tali rischi erano collegati alla qualità di potere pubblico dello Stato e, quindi, estranei al test dell'operatore privato.
Ragionamento della Corte sul principio dell'operatore privato
La Corte ricorda che una misura costituisce aiuto di Stato solo se ricorrono cumulativamente le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE: intervento dello Stato o mediante risorse statali, incidenza sugli scambi, vantaggio selettivo e alterazione della concorrenza. Per verificare l'esistenza del vantaggio economico, occorre in linea di principio applicare il principio dell'operatore privato, chiedendosi se, in condizioni normali di mercato, un operatore privato avrebbe compiuto la stessa operazione.
La Corte precisa che il criterio concreto da utilizzare dipende dalla natura dell'operazione: possono venire in rilievo sia il criterio dell'investitore privato sia quello del creditore privato. Tuttavia, in entrambi i casi, devono essere presi in considerazione soltanto i benefici e gli oneri legati alla posizione dello Stato come operatore privato, non quelli che derivano dalla sua qualità di potere pubblico.
Esclusione dei rischi derivanti da precedenti aiuti di Stato
Secondo la Corte, i rischi ai quali lo Stato è esposto per effetto di precedenti aiuti di Stato concessi alla stessa impresa non sono elementi che un operatore privato includerebbe nei propri calcoli economici. Se tali rischi venissero considerati, un successivo intervento pubblico potrebbe essere sottratto alla qualifica di aiuto solo perché, per lo Stato, esso è economicamente meno oneroso dell'alternativa, con conseguente elusione dell'obiettivo di garantire una concorrenza non falsata.
Nel caso concreto, le misure del 2009 erano già state qualificate dalla Commissione come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno. Inoltre, non risultava che lo Stato danese avesse perseguito, almeno in parte, un obiettivo di redditività quando adottò le misure del 2012. Perciò la Commissione aveva correttamente escluso dal test i rischi derivanti dalle misure del 2009.
Distinzione rispetto alla giurisprudenza invocata dal gruppo FIH
La Corte distingue la presente causa da Commissione/Paesi Bassi e ING Groep, osservando che in quel precedente la questione riguardava l'applicabilità del principio dell'operatore privato, non la sua applicazione in concreto, e che il beneficiario non era in una situazione di crisi tale da richiedere un salvataggio mediante investimenti pubblici significativi. Anche le sentenze EDF, Frucona Košice, Spagna/Commissione, Germania/Commissione e Land Burgenland non consentono di includere, nel test dell'operatore privato, gli oneri derivanti da precedenti aiuti di Stato.
Rapporto tra esame dell'esistenza dell'aiuto e valutazione della compatibilità
La Corte sottolinea che considerazioni relative alla precedente esposizione finanziaria dello Stato e alla tutela dei suoi interessi economici possono rilevare nella fase diversa della compatibilità dell'aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Esse non possono però incidere sulla qualificazione della misura come aiuto ai sensi del paragrafo 1.
Dispositivo
La Corte accoglie il motivo unico della Commissione, annulla la sentenza del Tribunale, respinge il primo motivo di ricorso del gruppo FIH dinanzi al Tribunale e rinvia la causa a quest'ultimo per l'esame del secondo motivo relativo al calcolo dell'importo dell'aiuto. Le spese sono riservate.
Principi affermati
- Il principio dell'operatore privato serve a verificare se il vantaggio sia stato concesso in condizioni di mercato.
- Nel suo applicarsi vanno esclusi gli elementi connessi alla qualità dello Stato come potere pubblico.
- I rischi derivanti da precedenti aiuti di Stato non possono essere imputati al calcolo economico di un operatore privato.
- La tutela degli interessi economici dello Stato può eventualmente incidere sulla compatibilità dell'aiuto, non sulla sua esistenza.
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