Corte di giustizia, Sentenza C-284/16
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 marzo 2018. — Slowakische Republik contro Achmea BV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Trattato bilaterale d’investimento concluso nel 1991 tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale ceca e slovacca e tuttora applicabile tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica slovacca – Disposizione che consente a un investitore di una parte contraente di adire un collegio arbitrale in caso di controversia con l’altra parte contraente – Compatibilità con gli articoli 18, 267 e 344 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Autonomia del diritto dell’Unione. — Causa C-284/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione la clausola arbitrale di un trattato bilaterale d’investimento intra-UE. Secondo la sentenza, un collegio arbitrale del genere può essere chiamato ad applicare o interpretare il diritto dell’Unione, ma non integra una giurisdizione di uno Stato membro né assicura pienamente il meccanismo del rinvio pregiudiziale. La clausola compromissoria compromette quindi l’autonomia dell’ordinamento dell’Unione e il principio di leale cooperazione.
Clausola arbitrale contenuta in un trattato bilaterale d’investimento intra-UE e sua incompatibilità con il sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione
La questione giuridica
Se gli articoli 344 e 267 TFUE ostino a una clausola di un trattato bilaterale d’investimento tra Stati membri che consente a un investitore di adire un collegio arbitrale contro lo Stato ospitante; e, in subordine, se tale clausola sia discriminatoria ai sensi dell’articolo 18 TFUE.
Principio di diritto
Gli articoli 267 e 344 TFUE ostano a una clausola contenuta in un accordo internazionale concluso tra Stati membri che impone un arbitrato investitore-Stato per controversie relative agli investimenti tra un investitore di uno Stato membro e un altro Stato membro, quando tale meccanismo sottrae controversie che possono implicare l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione al sistema giurisdizionale dell’UE e non assicura che i giudici nazionali possano attivare il rinvio pregiudiziale. Un collegio arbitrale di questo tipo non è una "giurisdizione" di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 267 TFUE e la clausola compromissoria pregiudica l’autonomia del diritto dell’Unione; perciò la terza questione sull’articolo 18 TFUE non deve essere esaminata.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 344 TFUE
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 19 TUE
- Articolo 2 TUE
- Accordo per la promozione e la tutela reciproche degli investimenti tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale ceca e slovacca (TBI)
- Articolo 8 TBI
- Articolo 1059, paragrafo 2, Zivilprozessordnung (codice di procedura civile tedesco)
- Regolamento arbitrale UNCITRAL
Clausola arbitrale intra-UE e autonomia del diritto dell’Unione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra la Repubblica slovacca e Achmea BV, relativa a un lodo arbitrale emesso sulla base di un trattato bilaterale d’investimento concluso tra Paesi Bassi e Cecoslovacchia e ancora applicabile nei rapporti tra Paesi Bassi e Slovacchia. La Corte è chiamata a valutare se la clausola compromissoria che consente all’investitore di adire un collegio arbitrale sia compatibile con gli articoli 267, 344 e, in via subordinata, 18 TFUE.
Contesto fattuale e procedimento principale
Achmea, appartenente a un gruppo assicurativo olandese, aveva investito in Slovacchia nel settore dell’assicurazione sanitaria privata. Dopo una liberalizzazione del mercato, la Slovacchia aveva introdotto una restrizione alla distribuzione degli utili e successivamente l’aveva in parte ritirata. Ritenendo pregiudicate le proprie aspettative economiche, Achmea aveva avviato un arbitrato ai sensi dell’articolo 8 del TBI; il collegio arbitrale, con sede a Francoforte sul Meno, aveva poi condannato lo Stato slovacco al risarcimento del danno.
La Repubblica slovacca aveva contestato la competenza del collegio arbitrale, sostenendo che, dopo l’adesione all’Unione, la clausola arbitrale fosse incompatibile con il diritto dell’Unione. Poiché i giudici tedeschi avevano respinto l’annullamento del lodo, la controversia è giunta al Bundesgerichtshof, che ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali.
Normativa rilevante
Il TBI prevedeva, in particolare:
- l’obbligo di trattamento giusto ed equo degli investimenti;
- la libertà di trasferimento dei pagamenti relativi all’investimento;
- una clausola arbitrale secondo cui le controversie investitore-Stato, se non risolte amichevolmente, potevano essere sottoposte a un collegio arbitrale costituito ad hoc;
- una decisione arbitrale definitiva e obbligatoria;
- l’applicazione del diritto della parte contraente interessata, del TBI e di altri accordi pertinenti, oltre ai principi generali di diritto internazionale.
Il giudice tedesco richiamava inoltre l’articolo 1059, paragrafo 2, ZPO, che consente l’annullamento del lodo solo per motivi limitati, tra cui la nullità della convenzione arbitrale o la contrarietà all’ordine pubblico.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se l’articolo 344 TFUE vieti agli Stati membri di prevedere, in un trattato bilaterale intra-UE, un arbitrato investitore-Stato per controversie relative agli investimenti;
- se l’articolo 267 TFUE osti a una clausola che sottrae tali controversie al sistema giurisdizionale nazionale e al rinvio pregiudiziale;
- in subordine, se tale clausola determini una discriminazione vietata dall’articolo 18 TFUE.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che l’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione, fondata sul primato, sull’effetto diretto e sulla struttura costituzionale dei Trattati, impone che gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri non alterino l’assetto delle competenze previsto dai Trattati. Tale autonomia è garantita in particolare dall’articolo 344 TFUE e dal sistema giurisdizionale dell’Unione delineato dall’articolo 19 TUE.
La Corte osserva che il collegio arbitrale previsto dall’articolo 8 del TBI può essere chiamato a interpretare o applicare il diritto dell’Unione, perché deve tener conto del diritto vigente della parte contraente interessata e degli accordi pertinenti; il diritto dell’Unione fa parte di tale quadro sia come diritto interno degli Stati membri sia come diritto derivante da un accordo tra essi.
Tuttavia, il collegio arbitrale non costituisce una "giurisdizione di uno degli Stati membri" ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Non è parte del sistema giurisdizionale dei Paesi Bassi o della Slovacchia, ma un organo arbitrale derogatorio rispetto ai giudici nazionali. La Corte distingue questo caso da ipotesi come la Corte di giustizia del Benelux, che è inserita in un sistema giurisdizionale comune agli Stati membri coinvolti.
La Corte esamina poi se l’assenza di rinvio pregiudiziale possa essere compensata dal controllo dei giudici nazionali sul lodo. Ritiene di no: il controllo giurisdizionale sul lodo è troppo limitato e, soprattutto, l’arbitrato in questione non è un arbitrato commerciale fondato sull’autonomia privata delle parti, ma deriva da un trattato tra Stati membri che sottrae controversie che possono riguardare il diritto dell’Unione alla competenza dei giudici nazionali. Per questo non valgono le considerazioni elaborate nella giurisprudenza sugli arbitrati commerciali (ad es. Eco Swiss e Mostaza Claro).
Di conseguenza, la clausola compromissoria è idonea a sottrarre al sistema dell’Unione controversie che possono coinvolgere il diritto dell’Unione, compromettendo l’unità e l’effettività dell’interpretazione di tale diritto e, dunque, la sua autonomia. Per tale ragione, la Corte non ritiene necessario esaminare la terza questione fondata sull’articolo 18 TFUE.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che gli articoli 267 e 344 TFUE ostano a una clausola contenuta in un accordo internazionale concluso tra Stati membri, come l’articolo 8 del TBI, in forza della quale un investitore di uno di tali Stati può avviare un procedimento dinanzi a un collegio arbitrale contro l’altro Stato membro, la cui competenza quest’ultimo si è impegnato ad accettare. La terza questione non viene esaminata perché assorbita dalla soluzione delle prime due.
Principi affermati per la pratica
La sentenza ha un rilievo centrale per gli arbitrati investitore-Stato intra-UE. Ne deriva che:
- una clausola arbitrale in un BIT tra Stati membri non può sottrarre al sistema giurisdizionale dell’Unione controversie che possano implicare il diritto UE;
- un collegio arbitrale di questo tipo non può essere considerato "giurisdizione" ai fini dell’articolo 267 TFUE;
- il controllo nazionale limitato sul lodo non è sufficiente a salvaguardare il meccanismo del rinvio pregiudiziale e l’autonomia del diritto dell’Unione.
Per gli operatori, la decisione segnala l’incompatibilità, in linea di principio, delle clausole arbitrali intra-UE basate su BIT tra Stati membri quando incidano sull’assetto giurisdizionale dell’Unione.
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