Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-855/16

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 7 marzo 2018. — Fertisac, SL contro Agenzia europea per le sostanze chimiche. — REACH - Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza - Riduzione concessa alle PMI - Verifica da parte dell’ECHA della dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa - Decisione che impone un onere amministrativo - Raccomandazione 2003/361/CE - Superamento dei massimali finanziari - Nozione di “impresa collegata”. — Causa T-855/16

Giurisprudenza europea62016TJ0855

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Fertisac contro la decisione ECHA che le negava la tariffa ridotta per le PMI e le imponeva un onere amministrativo. Viene confermato che i criteri della raccomandazione 2003/361 devono essere letti cumulativamente e che, nel calcolo delle dimensioni dell’impresa, devono essere considerati anche i dati delle imprese collegate. Il Tribunale precisa inoltre che le fatture allegate alla decisione costituiscono con essa un atto unico impugnabile, ma che non può pronunciarsi direttamente sul riconoscimento dello status di PMI.

REACH: legittimità della verifica ECHA sullo status di PMI e dell’addebito della tariffa piena e dell’onere amministrativo per dichiarazione errata delle dimensioni dell’impresa

La questione giuridica

Se l’ECHA potesse: 1) considerare Fertisac una grande impresa ai fini della tariffa di registrazione REACH sulla base dei criteri della raccomandazione 2003/361/CE; 2) qualificare talune società come "imprese collegate" e sommare i relativi dati; 3) imporre, con la decisione di verifica e le fatture allegate, il pagamento del saldo tariffario e di un onere amministrativo; 4) se fosse ricevibile la domanda di annullamento delle fatture e ammissibile la richiesta di riconoscimento giudiziale dello status di PMI.

Principio di diritto

Nel sistema REACH, l’ECHA può verificare lo status di PMI dichiarato dal registrante e, se i dati mostrano il superamento dei massimali della raccomandazione 2003/361/CE, esigere il pagamento della differenza tariffaria e di un onere amministrativo. Ai fini della qualifica di PMI, i criteri relativi al numero di dipendenti e ai parametri finanziari vanno applicati cumulativamente; inoltre, nella determinazione delle dimensioni dell’impresa devono essere sommati anche i dati delle imprese collegate ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato della raccomandazione. Le fatture allegate alla decisione di verifica, quando formano con essa un atto unico, sono impugnabili, ma il Tribunale non può sostituirsi all’ECHA riconoscendo direttamente lo status di PMI.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 264 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
  • Regolamento (CE) n. 340/2008
  • Raccomandazione 2003/361/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, allegato della raccomandazione 2003/361/CE
  • Articolo 3, paragrafo 2, allegato della raccomandazione 2003/361/CE
  • Articolo 3, paragrafo 3, allegato della raccomandazione 2003/361/CE
  • Articolo 6, paragrafo 2, allegato della raccomandazione 2003/361/CE
  • Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale

REACH: verifica dello status PMI, fatture ECHA e onere amministrativo

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Fertisac, SL contro una decisione dell’ECHA adottata nell’ambito della registrazione di una sostanza ai sensi del regolamento REACH. L’atto contestato negava alla società il beneficio della tariffa ridotta riservata alle PMI, richiedeva il pagamento del saldo tariffario dovuto come grande impresa e imponeva anche un onere amministrativo.

Fatti e procedimento principale

Fertisac aveva registrato una sostanza chimica dichiarandosi media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, ottenendo così una riduzione della tariffa prevista dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 e dal regolamento n. 340/2008. Dopo una procedura di verifica avviata nel 2013, l’ECHA adottava la decisione SME(2016) 5150 del 15 novembre 2016, con cui concludeva che la società era in realtà una grande impresa. Alla decisione erano allegate due fatture, corrispondenti alla differenza di tariffa e all’onere amministrativo.

Ricevibilità del ricorso contro le fatture

L’ECHA eccepiva l’irricevibilità della domanda di annullamento delle fatture, sostenendo che non fossero atti impugnabili. Il Tribunale ricorda che sono impugnabili solo gli atti idonei a produrre effetti giuridici vincolanti e che occorre guardare alla sostanza, non alla forma. Nel caso concreto, decisione e fatture erano datate lo stesso giorno, inviate nello stesso plico e costituivano un atto unico, composto da una parte amministrativa e da una parte contabile; perciò l’eccezione è respinta.

Irricevibilità della domanda di riconoscimento dello status di PMI

La ricorrente chiedeva anche che il Tribunale le riconoscesse direttamente lo status di PMI. Il Tribunale dichiara tale domanda irricevibile perché, nell’ambito di un ricorso di annullamento, il giudice dell’Unione esercita solo un controllo di legittimità e, se del caso, annulla l’atto, senza poter sostituirsi all’ECHA nel compiere la qualificazione amministrativa. L’eventuale seguito dell’annullamento spetta all’agenzia ai sensi dell’articolo 266 TFUE.

Esame del primo motivo: criteri per la qualifica di PMI

Fertisac sosteneva che non avrebbe dovuto essere considerata grande impresa perché non aveva mai superato la soglia di 250 dipendenti. Il Tribunale respinge l’argomento e conferma che l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361 richiede un’applicazione cumulativa dei criteri relativi agli effettivi e ai parametri finanziari. Non basta, quindi, rispettare il solo limite occupazionale se sono superati fatturato o totale di bilancio. Il Tribunale richiama la propria precedente ordinanza Calestep/ECHA e la giurisprudenza Dalmine, oltre al considerando 4 della raccomandazione, che qualifica il criterio degli effettivi come principale ma non esclusivo.

Esame del secondo motivo: nozione di imprese collegate

La ricorrente contestava la qualificazione di tre società come imprese collegate. Il Tribunale ricostruisce la disciplina degli articoli 3 e 6 dell’allegato della raccomandazione 2003/361: sono imprese collegate quelle tra le quali intercorre una delle relazioni indicate dalla norma, inclusa la detenzione della maggioranza dei diritti di voto o del capitale, e i dati delle imprese collegate vanno sommati nel calcolo delle dimensioni.

Nel caso concreto, la Ibérica de Gestión Inmobiliaria y Arrendaticia deteneva il 69,996% del capitale di Fertisac, sicché era sua società controllante e i suoi dati dovevano essere integrati. Inoltre, Constantino Gutiérrez SA deteneva l’89,10% della Ibérica e il 100% di Medifer Liquids SL; tali partecipazioni giustificavano la qualificazione anche di queste società come collegate indirettamente a Fertisac. Di conseguenza, l’ECHA aveva correttamente sommato tutti i relativi dati nella verifica dello status PMI.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna Fertisac alle spese, comprese quelle del procedimento sommario. La sentenza conferma così la legittimità della verifica ECHA e dell’applicazione restrittiva del regime tariffario favorevole alle PMI nel contesto REACH.

Principi affermati

La decisione ribadisce che:

  • la qualifica di PMI ai fini della riduzione tariffaria REACH dipende dal rispetto cumulativo dei criteri dimensionali e finanziari della raccomandazione 2003/361;
  • nella determinazione di tali dati devono essere presi in considerazione anche i dati delle imprese collegate, dirette o indirette;
  • decisione di verifica e fatture allegate possono costituire un unico atto impugnabile;
  • il giudice dell’Unione non può riconoscere direttamente a un’impresa lo status di PMI in luogo dell’ECHA.

Come è indicizzato

Materiereachtariffe e oneri amministratividefinizione di pmiimprese collegaterimedio di annullamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.