Corte di giustizia, Sentenza C-651/16
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 marzo 2018. — DW contro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Assegno di maternità – Calcolo dell’importo in base ai redditi dell’assicurata in un periodo di riferimento di dodici mesi – Persona che, nel corso di tale periodo, è stata al servizio di un’istituzione dell’Unione europea – Normativa nazionale che stabilisce che l’importo in questione sia pari al 70% della base contributiva media di assicurazione – Restrizione alla libera circolazione dei lavoratori – Principio di leale cooperazione. — Causa C-651/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una normativa lettone che, nel calcolo dell’assegno di maternità, penalizzava i mesi in cui la richiedente aveva lavorato presso un’istituzione dell’Unione. Ha ritenuto che tale meccanismo fosse idoneo a dissuadere i lavoratori dall’esercitare la libera circolazione, poiché riduceva sensibilmente la prestazione rispetto a quella spettante a chi avesse lavorato solo in Lettonia. La restrizione non è risultata giustificata da ragioni obiettive e proporzionate. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato incompatibile la normativa con l’articolo 45 TFUE.
Assegno di maternità: incompatibilità con l’articolo 45 TFUE della normativa nazionale che, nel calcolo della prestazione, penalizza i mesi lavorati presso un’istituzione dell’Unione equiparandoli a disoccupazione.
La questione giuridica
Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 45, paragrafi 1 e 2, TFUE ostino a una normativa nazionale che, per determinare la base contributiva media da usare nel calcolo dell’assegno di maternità, tratta come periodi di disoccupazione i mesi del periodo di riferimento durante i quali l’interessata ha lavorato presso un’istituzione dell’Unione e, non essendo iscritta al regime previdenziale nazionale, applica a tali mesi la base contributiva media fissata dallo Stato, riducendo così sensibilmente l’importo della prestazione.
Principio di diritto
L’articolo 45 TFUE osta a una normativa nazionale che, ai fini del calcolo dell’assegno di maternità, assimila ai periodi di disoccupazione i mesi in cui la lavoratrice ha prestato servizio presso un’istituzione dell’Unione e non era iscritta al regime previdenziale dello Stato membro, applicando a tali mesi una base contributiva media nazionale e riducendo in modo sostanziale la prestazione rispetto a quella che sarebbe spettata se avesse lavorato solo in tale Stato. Una siffatta disciplina costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e, nel caso di specie, non è stata giustificata in modo adeguato; perciò la Corte non ha ritenuto necessario pronunciarsi anche sull’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 45 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
Assegno di maternità e libera circolazione dei lavoratori
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Augstākā tiesa (Corte suprema lettone) in materia di previdenza sociale, con particolare riferimento al calcolo dell’assegno di maternità spettante a una lavoratrice che aveva prestato servizio per gran parte del periodo di riferimento presso un’istituzione dell’Unione europea.
Fatti e procedimento principale
DW aveva chiesto alla competente agenzia lettone il riconoscimento dell’assegno di maternità per il periodo di congedo di gravidanza e maternità. L’autorità nazionale aveva concesso la prestazione, ma l’aveva calcolata applicando la normativa lettone che, per i mesi del periodo di riferimento in cui l’interessata non era iscritta al regime previdenziale nazionale perché lavorava presso un’istituzione dell’Unione, faceva ricorso a una base contributiva media fissata dallo Stato. Poiché per undici mesi su dodici DW aveva lavorato per un’istituzione dell’Unione, l’importo dell’assegno risultava notevolmente inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato da un impiego interamente svolto in Lettonia.
Normativa nazionale rilevante
Il giudice del rinvio ha richiamato, in particolare:
- l’articolo 31 della legge lettone in materia di assicurazione maternità e malattia, che disciplina il calcolo della base contributiva media di assicurazione su un periodo di dodici mesi;
- l’articolo 31, paragrafo 6, che prevede, per i periodi in cui la persona non era registrata nel regime nazionale o fruiva di congedo non retribuito, l’applicazione del 70% della base contributiva media mensile fissata nello Stato;
- l’articolo 7 e l’articolo 8 del decreto n. 270, relativi alle modalità di calcolo della base contributiva media per i lavoratori subordinati.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se l’articolo 45 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE ostassero a una normativa nazionale che, nel calcolo dell’assegno di maternità, non esclude i mesi lavorati presso un’istituzione dell’Unione dal periodo di riferimento, ma li tratta come se fossero mesi di inattività/disoccupazione, con conseguente riduzione sensibile della prestazione.
Ragionamento della Corte: applicabilità dell’articolo 45 TFUE
La Corte ricorda anzitutto che gli Stati membri restano competenti a strutturare i propri sistemi di previdenza sociale, ma devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione, in particolare della libera circolazione dei lavoratori.
La situazione di DW rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 45 TFUE, perché:
- un cittadino dell’Unione che abbia esercitato un’attività lavorativa in uno Stato membro diverso da quello di origine rientra in tale disposizione;
- ciò vale anche per chi abbia lavorato presso un’organizzazione internazionale o un’istituzione dell’Unione, senza perdere la qualità di lavoratore ai sensi del Trattato.
Esistenza di una restrizione alla libera circolazione
La Corte osserva che la normativa lettone non nega formalmente il diritto alla prestazione, ma il suo meccanismo di calcolo produce un effetto equivalente: chi ha lavorato presso un’istituzione dell’Unione, non essendo iscritto al regime previdenziale lettone durante il periodo di riferimento, viene trattato come un soggetto inattivo e riceve una prestazione sostanzialmente inferiore.
Secondo la Corte, una simile disciplina:
- sfavorisce i lavoratori che hanno esercitato la libera circolazione;
- può dissuadere dall’accettare un impiego presso un’istituzione dell’Unione o in un altro Stato membro;
- costituisce quindi un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori vietato, in linea di principio, dall’articolo 45 TFUE.
La Corte respinge l’argomento secondo cui il carattere temporaneo dell’assegno di maternità renderebbe irrilevante la restrizione: anche ostacoli di minore importanza sono vietati quando incidono sull’esercizio di una libertà fondamentale.
Esame della giustificazione
La Corte esamina poi la possibile giustificazione della restrizione. Ricorda che una misura limitativa può essere ammessa solo se persegue uno scopo legittimo, è idonea a conseguirlo e non va oltre quanto necessario.
Il governo lettone invocava esigenze di interesse generale, la stabilità finanziaria del sistema e il principio di solidarietà. La Corte rileva però che:
- non è stata fornita un’analisi obiettiva, circostanziata e supportata da dati numerici idonea a dimostrare un rischio reale per l’equilibrio finanziario del sistema;
- l’argomento del nesso diretto tra contributi versati e importo della prestazione non regge, poiché il diritto all’assegno non è subordinato a un obbligo contributivo nel periodo considerato.
Pertanto, la restrizione non è risultata giustificata.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 45 TFUE osta alla normativa lettone in questione. Poiché la incompatibilità con la libera circolazione dei lavoratori è già sufficiente a decidere la controversia, la Corte non ritiene necessario pronunciarsi sull’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
Principio affermato
In materia di prestazioni di maternità, uno Stato membro non può calcolare l’importo della prestazione in modo da penalizzare i periodi in cui la lavoratrice ha prestato servizio presso un’istituzione dell’Unione europea, trattandoli come periodi di disoccupazione e riducendo così sensibilmente l’assegno. Una tale disciplina dissuade dall’esercizio della libera circolazione e viola l’articolo 45 TFUE salvo che lo Stato dimostri, con elementi concreti e proporzionati, una giustificazione idonea, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 7 mar 2018Corte di giustizia, Sentenza C-31/17
- Sentenza · 7 mar 2018Corte di giustizia, Sentenza C-159/17
- Sentenza · 7 mar 2018Corte di giustizia, Sentenza C-127/16
- Sentenza · 7 mar 2018Corte di giustizia, Sentenza C-274/16
- Sentenza · 7 mar 2018Corte di giustizia, Sentenza C-494/16
- Sentenza · 7 mar 2018Corte di giustizia, Sentenza C-560/16
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →