Corte di giustizia, Sentenza C-494/16
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2018. — Giuseppa Santoro contro Comune di Valderice e Presidenza del Consiglio dei Ministri. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Contratti conclusi con un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico – Misure dirette a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Principi di equivalenza e di effettività. — Causa C-494/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la disciplina italiana applicabile ai contratti a tempo determinato nel settore pubblico, in particolare il divieto di conversione e il sistema risarcitorio previsto dall’articolo 36 del d.lgs. n. 165/2001 e dall’articolo 32 della legge n. 183/2010. Ha ritenuto che la clausola 5 dell’accordo quadro non imponga, di per sé, la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato e che la compatibilità della normativa nazionale dipenda dall’esistenza di misure effettive e dissuasive contro l’abuso. Spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il sistema sanzionatorio italiano soddisfi i principi di effettività ed equivalenza.
Contratti a termine nel settore pubblico italiano: compatibilità con la clausola 5 dell’accordo quadro della disciplina che esclude la conversione e prevede solo un’indennità e il risarcimento del danno per perdita di chance
La questione giuridica
Se la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti a una normativa nazionale che, per il solo settore pubblico, esclude la conversione del rapporto a tempo indeterminato e sostituisce tale tutela con un’indennità forfettaria tra 2,5 e 12 mensilità, con possibilità per il lavoratore di ottenere il risarcimento integrale solo provando la perdita di altre opportunità di lavoro o che un concorso regolare sarebbe stato vinto; e se il principio di equivalenza imponga comunque di assicurare ai lavoratori pubblici una tutela non meno favorevole di quella prevista nel settore privato.
Principio di diritto
La clausola 5 dell’accordo quadro non osta a una normativa nazionale che, nel settore pubblico, esclude la conversione automatica dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato e prevede un’indennità forfettaria, purché il lavoratore possa ottenere il risarcimento integrale del danno anche mediante presunzioni e purché il complesso delle sanzioni nazionali sia effettivo e dissuasivo; inoltre, lo Stato membro non è tenuto a riconoscere nel pubblico impiego un’indennità specificamente volta a compensare la mancata conversione, poiché il diritto dell’Unione non impone in sé la trasformazione del rapporto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 1
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 5
- Articolo 97 della Costituzione italiana
- Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, articolo 5, commi 2 e 4-bis
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 36, commi 1, 2, 5 e 5-quater
- Legge 4 novembre 2010, n. 183, articolo 32, comma 5
- Legge 15 luglio 1966, n. 604, articolo 8
Contratti a termine nel settore pubblico e tutela contro l’abuso
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trapani in materia di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico, con riferimento alla clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. La Corte è stata chiamata a valutare se la disciplina italiana, che esclude la conversione del rapporto con una pubblica amministrazione e prevede un’indennità forfettaria con ulteriore possibilità di risarcimento del danno, sia conforme al diritto dell’Unione.
Fatti e procedimento principale
La sig.ra Giuseppa Santoro aveva prestato attività per il Comune di Valderice dapprima come lavoratrice socialmente utile, poi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e infine, dal 4 ottobre 2010 al 31 dicembre 2016, con un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale prorogato più volte.
La lavoratrice ha chiesto al giudice nazionale:
- l’accertamento del carattere abusivo della successione di contratti;
- la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- in subordine, il risarcimento del danno in forma monetaria, con trattamento equivalente a quello di un lavoratore a tempo indeterminato di pari anzianità.
Normativa rilevante
La Corte richiama innanzitutto la direttiva 1999/70/CE e l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in particolare:
- la clausola 1, che mira a migliorare la qualità del lavoro a termine e a prevenire gli abusi;
- la clausola 5, che impone agli Stati membri di introdurre una o più misure contro l’abuso derivante dalla successione di contratti a termine, scegliendo tra ragioni obiettive, durata massima complessiva e numero massimo di rinnovi.
Sul versante interno, la decisione esamina:
- l’articolo 97 della Costituzione italiana, che impone il reclutamento per concorso nelle pubbliche amministrazioni;
- l’articolo 5 del d.lgs. n. 368/2001, relativo alla conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nel settore privato;
- l’articolo 36 del d.lgs. n. 165/2001, che esclude la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione in caso di violazione delle norme sul reclutamento, ma riconosce il risarcimento del danno;
- l’articolo 32, comma 5, della legge n. 183/2010, che prevede un’indennità onnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità;
- l’articolo 8 della legge n. 604/1966, richiamato quale parametro per la quantificazione dell’indennità.
Questioni sottoposte alla Corte
Il Tribunale di Trapani ha chiesto, in sostanza, se:
- l’indennità forfettaria prevista dal diritto italiano possa costituire una misura equivalente ed effettiva di reazione all’abuso;
- il principio di equivalenza imponga, quando la conversione è esclusa nel settore pubblico, di riconoscere comunque al lavoratore una tutela pari a quella del settore privato, anche mediante un’indennità che compensi la mancata stabilizzazione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la clausola 5 dell’accordo quadro lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità quanto alle misure da adottare per prevenire e sanzionare gli abusi, ma tali misure devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. In assenza di una sanzione specifica del diritto dell’Unione, spetta alle autorità nazionali assicurare una tutela piena, senza rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione.
Quanto al principio di equivalenza, la Corte osserva che le misure predisposte per sanzionare l’abuso di contratti a termine nel settore pubblico e nel settore privato attuano entrambe il diritto dell’Unione; pertanto, le due discipline non sono direttamente comparabili sotto tale profilo. La Corte non rileva elementi tali da far dubitare, in astratto, della compatibilità della normativa nazionale con il principio di equivalenza.
Quanto al principio di effettività, la Corte precisa che occorre considerare l’intero assetto sanzionatorio nazionale. L’indennità prevista dall’articolo 32, comma 5, non esaurisce la tutela, poiché il lavoratore può chiedere il risarcimento integrale del danno, anche mediante presunzioni, dimostrando la perdita di chance occupazionali o che avrebbe vinto un concorso regolarmente bandito. Inoltre, il sistema italiano prevede anche sanzioni nei confronti dei dirigenti responsabili e limitazioni alle assunzioni per le amministrazioni inadempienti, elementi che il giudice nazionale deve valutare sotto il profilo della loro effettività e dissuasività.
La Corte sottolinea altresì che il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri di prevedere, nel settore pubblico, la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato; di conseguenza, non può neppure pretendersi un’indennità specificamente parametrata alla mancata conversione.
Decisione
La Corte dichiara che la clausola 5 dell’accordo quadro non osta a una normativa nazionale che:
- non sanziona l’abuso nel settore pubblico mediante la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato;
- prevede invece un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione;
- consente al lavoratore di ottenere il risarcimento integrale del danno, anche per presunzioni, provando la perdita di opportunità di lavoro o il mancato superamento di un concorso regolarmente svolto,
a condizione che il complesso delle misure nazionali costituisca un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo, da verificare dal giudice del rinvio.
Principio affermato
Nel pubblico impiego, l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non impone la conversione automatica dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato; è sufficiente che l’ordinamento nazionale preveda, nel suo complesso, rimedi effettivi e dissuasivi contro l’abuso, anche attraverso un’indennità forfettaria e un ulteriore risarcimento del danno dimostrabile mediante presunzioni.
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