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Sentenza

Sentenza n. 5527/2026 - Napoli, Sezione 2

per l’accertamento: a) dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Sant’Antimo sull’istanza del ricorrente del 24/4/2025, trasmessa a mezzo pec il 25/4/2025 (acquisita al prot. comunale n. 12187 del 28/4/2025), recante “richiesta di adozione provvedimenti per la chiusura del varco carrabile aperto dalla Apollo s.r.l. sulla via A. Palazzeschi di Sant’Antimo”; b) dell’obbligo del Comune di Sant’Antimo di concludere il procedimento avviato con l’istanza trasmessa dal ricorrente il 25/4/2025 (prot. n. 12187 del 28/4/2025), accogliendo l’istanza e disponendo la chiusura del varco carrabile aperto sulla Via A. Palazzeschi, con ordine allo stesso Comune, rimasto inerte, di provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni e nomina di Commissario ad acta affinché provveda, in caso di ulteriore inerzia, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.

Giustizia amministrativa202603311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio del Comune di Sant’Antimo sull’istanza del 24 aprile 2025, ricevuta il 28 aprile 2025, reiterativa dell’istanza del 28 novembre 2024, volta a ottenere la verifica della legittimità e la chiusura di un varco carrabile aperto sul fondo confinante

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, proprietario di un fondo confinante e titolare di due accessi dalla stessa strada, ha dedotto che il varco carrabile aperto sull’immobile confinante, di fronte a un’intersezione e a pochi metri dalla sua abitazione, avrebbe creato pericoli per la sicurezza della circolazione e maggiori difficoltà di accesso alla propria proprietà. Dopo avere chiesto al Comune, con istanza del 28 novembre 2024 e successiva diffida trasmessa via PEC il 25 aprile 2025 e acquisita il 28 aprile 2025, di verificare la legittimità del varco e adottare i provvedimenti necessari alla sua chiusura, ha agito contro il silenzio chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e una pronuncia sulla fondatezza della pretesa sostanziale. Apollo S.r.l. e il Condominio La Conceria hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse, sostenendo anche che il varco sarebbe stato assentito dai titoli edilizi già impugnati; Apollo ha inoltre dedotto la tardività per decorso del termine annuale. Il ricorrente ha contestato la legittimazione e l’interesse della società a intervenire.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di difetto di legittimazione e di interesse del ricorrente: la dedotta proprietà confinante, insieme al possibile pregiudizio alla sicurezza stradale e all’accessibilità del fondo, è sufficiente a fondare una posizione differenziata e un interesse concreto, indipendentemente dalla fondatezza delle doglianze. Ha riconosciuto la legittimazione di Apollo S.r.l. a intervenire quale soggetto che ha progettato e realizzato l’intervento. Ha respinto anche l’eccezione di irricevibilità: la diffida del 25 aprile 2025, reiterando l’istanza originaria, vale come nuova istanza e il ricorso è stato proposto entro l’anno da essa. Nel merito, ha accolto l’azione perché il Comune non ha risposto alla richiesta di verificare i presupposti di legittimità del varco. Il vicino stabilmente collegato al territorio può chiedere l’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia e, in caso di inerzia, agire contro il silenzio; l’eventuale precedente titolo edilizio non esclude il dovere comunale di verificare la corrispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato. Il TAR non ha però accertato la fondatezza della pretesa alla chiusura del varco né ordinato tale chiusura, poiché la verifica dello stato dei luoghi e della regolarità tecnica ed esecutiva compete agli uffici comunali. Ha quindi ordinato al Comune di concludere con provvedimento espresso il procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notifica, se anteriore. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    Ne discende che la decorrenza del termine annuale incide soltanto sul piano processuale, senza che ciò comporti alcuna vicenda estintiva dell’interesse legittimo pretensivo sotteso all’iniziativa procedimentale di parte: pertanto, se tale situazione giuridica soggettiva persiste in capo al privato anche dopo un anno dalla formazione del silenzio rifiuto, sussiste pure la legittimazione a riproporre l’istanza di avvio del procedimento e, di conseguenza, a promuovere l’azione avverso il silenzio.

    Il decorso del termine annuale per proporre l’azione contro il silenzio ha effetti processuali e non estingue l’interesse legittimo pretensivo; se ne permangono i presupposti, il privato può riproporre l’istanza e agire nuovamente contro l’inerzia. La diffida può valere come nuova istanza.

  • art. 117 c.p.a.

    Da ciò deriva che il Comune è tenuto, in ogni caso, a rispondere alla domanda con la quale i proprietari di terreni limitrofi a quello interessato da un abuso edilizio chiedono ad esso di adottare atti di accertamento delle violazioni e i conseguenti provvedimenti repressivi e, di portali ad esecuzione.

    Il vicino che vanti una posizione differenziata può chiedere l’esercizio dei poteri comunali di vigilanza e repressione edilizia e, a fronte dell’inerzia, proporre l’azione avverso il silenzio per ottenere una risposta espressa.

  • art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Nella materia edilizia va soggiunto che l'obbligo di provvedere, azionabile ai sensi dell'art. 117 c.p.a., trova segnatamente appiglio normativo nell'art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, che ricollega l'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia urbanistico - edilizia e l'avvio dei correlativi procedimenti afflittivi anche alla denuncia dei cittadini.

    La denuncia circostanziata del cittadino costituisce un presupposto per l’esercizio delle funzioni comunali di vigilanza urbanistico-edilizia e dei relativi procedimenti repressivi, fondando l’obbligo di una determinazione espressa.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Risulta, invece, preclusa in questa sede l’invocata pronuncia ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.: il Collegio non può, infatti, sostituirsi alle valutazioni dei competenti uffici comunali in ordine alla verifica dello stato dei luoghi e alla regolarità esecutiva e tecnica del varco in oggetto.

    Nel giudizio sul silenzio il giudice non può pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale della pretesa quando occorrono valutazioni tecniche e accertamenti di fatto riservati agli uffici comunali.

Massime di principio

  • Il vicino che dimostri uno stabile collegamento con il territorio interessato e prospetti un pregiudizio concreto, quale un rischio per la sicurezza della circolazione o una maggiore difficoltà di accesso alla proprietà, è legittimato a chiedere al Comune l’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia e ad agire contro il silenzio; tale legittimazione non presuppone che il pregiudizio dedotto sia già provato nel merito.
  • A fronte di una denuncia circostanziata di un possibile abuso edilizio, il Comune deve concludere con una determinazione espressa il procedimento relativo alla verifica e all’eventuale repressione dell’illecito; l’obbligo di provvedere può essere fatto valere con l’azione avverso il silenzio.
  • La diffida che reitera un’istanza di avvio del procedimento può valere come nuova istanza ai fini dell’azione contro il silenzio. Il decorso del termine annuale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. non estingue l’interesse legittimo pretensivo persistente, ma incide sul piano processuale.
  • La pendenza o il precedente rilascio di un titolo edilizio non esonera il Comune dal verificare la corrispondenza tra l’opera realizzata e quella autorizzata.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice non può imporre direttamente la misura repressiva richiesta né accertare la fondatezza sostanziale della pretesa quando la decisione dipende da verifiche dello stato dei luoghi e valutazioni tecniche riservate all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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