Sentenza n. 4250/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - dei provvedimenti di adeguamento Istat quinquennale del canone dell’alloggio di servizio; - dei provvedimenti di conferma prot. n. 0034711 del 28/11/2025 e n. 0036941 del 16/12/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti di adeguamento ISTAT quinquennale del canone degli alloggi di servizio e atti di conferma con richiesta di pagamento dei conguagli per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 aprile 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la determinazione, nella misura del 75%, dell’adeguamento ISTAT del canone degli alloggi di servizio e la richiesta dei relativi conguagli. Hanno dedotto la violazione dell’art. 286 del codice dell’ordinamento militare, cui rinviavano i contratti di concessione, nonché della normativa in materia di equo canone, sostenendo che l’adeguamento avrebbe dovuto essere disposto annualmente e non cumulativamente per un periodo quinquennale. È stata inoltre dedotta la violazione del legittimo affidamento, assumendo che il recupero retroattivo dei differenziali non fosse possibile in assenza di una specifica richiesta annuale, nonché l’eccesso di potere per violazione dei principi di legalità e proporzionalità. Il TAR ha esaminato preliminarmente la giurisdizione, rilevando che la controversia riguardava esclusivamente la corretta quantificazione di canoni già determinabili sulla base della legge e dei contratti, senza esercizio di discrezionalità amministrativa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. L’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative alle concessioni di beni pubblici, ma esclude quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi. Tale esclusione non determina automaticamente una giurisdizione esclusiva del giudice ordinario: occorre applicare i criteri generali di riparto. Sono devolute al giudice ordinario le controversie di contenuto meramente patrimoniale, mentre restano al giudice amministrativo quelle implicanti l’esercizio di poteri discrezionali nella determinazione del canone. Nel caso concreto, gli atti impugnati avevano natura paritetica, vincolata e ricognitiva: non costituivano un nuovo titolo, ma quantificavano differenziali derivanti dall’applicazione di indici e criteri predeterminati dalla legge e dagli atti di concessione. La controversia riguardava quindi esclusivamente l’ammontare del corrispettivo e spettava al giudice ordinario. Il TAR ha indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, consentendo la riassunzione entro tre mesi ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche
Le controversie relative alle concessioni di beni pubblici rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa, salvo quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi.
art. 286 cod. ord. mil.
In tutti i casi in cui disposizioni, anche regolamentari, fissano criteri di aggiornamento dei canoni degli alloggi della Difesa, il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, o degli organi corrispondenti
La norma stabilisce criteri vincolati per l’aggiornamento annuale dei canoni degli alloggi della Difesa; la verifica della loro corretta applicazione attiene alla quantificazione di un’obbligazione determinabile e non implica, di per sé, esercizio di discrezionalità amministrativa.
art. 2 dei contratti di concessione
La clausola contrattuale rinvia all’art. 286 cod. ord. mil. per la disciplina dell’adeguamento del canone.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Massime di principio
- Le controversie relative a concessioni di beni pubblici concernenti esclusivamente canoni, indennità o altri corrispettivi sono escluse dalla giurisdizione esclusiva amministrativa prevista dall’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.; la giurisdizione deve essere determinata secondo i criteri generali di riparto.
- La controversia sulla corretta quantificazione di un canone spetta al giudice ordinario quando l’amministrazione si limita ad applicare criteri legali o contrattuali predeterminati e l’atto ha natura vincolata, paritetica e ricognitiva, senza esercizio di discrezionalità amministrativa.
- La giurisdizione amministrativa permane, anche in materia di canoni o corrispettivi connessi a concessioni, quando la determinazione del relativo importo implica l’esercizio di poteri discrezionali della pubblica amministrazione.
- Un atto amministrativo che si limiti a rendere liquida un’obbligazione già determinabile in base alla legge e al contratto, quantificando differenziali maturati senza introdurre un nuovo titolo obbligatorio, non costituisce esercizio di potere pubblico ai fini del riparto di giurisdizione.
- La declinatoria di giurisdizione impone l’indicazione del giudice munito di giurisdizione e consente la riassunzione davanti a quest’ultimo entro tre mesi, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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