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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28265/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da alcuni allagamenti verificatisi nelle cantine del condominio in cui si trova l'immobile dei ricorrenti, che venivano ricondotti, secondo le loro allegazioni, all'allaccio alla rete fognaria comune del vicino edificio realizzato dalla società resistente. I ricorrenti chiedevano che fosse ordinato alla società di collegare il proprio impianto fognario direttamente alla fognatura comunale, previa disapplicazione di un'ordinanza comunale ritenuta tecnicamente inattuabile e non conforme al regolamento del servizio idrico integrato. In primo grado la domanda era stata qualificata come actio negatoria servitutis e respinta; in appello la qualificazione veniva corretta nel senso dell'art. 1102 c.c., ma la domanda era comunque rigettata perché gli attori avevano, in sostanza, chiesto di precludere del tutto l'uso della cosa comune alla controparte, senza allegare e provare che l'allaccio avesse alterato la destinazione della tubatura o impedito loro il pari uso del bene comune. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. per omesso esame della documentazione tecnica prodotta e per carenza di motivazione sulla sua irrilevanza; 2) violazione degli stessi articoli per mancata ammissione di prove testimoniali e CTU sull'aggravio della rete fognaria comune; 3) violazione dell'art. 1102 c.c. per avere la Corte d'appello escluso l'aggravamento dell'uso della cosa comune sulla base del solo rilievo che vi erano stati episodi di allagamento non seguiti da domande risarcitorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a censurare l'apprezzamento dei documenti e non un fatto storico decisivo, oltre che per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il secondo motivo è stato reputato manifestamente infondato perché la mancata ammissione di testimonianze e CTU dipendeva da un deficit di allegazione non colmabile con mezzi istruttori esplorativi; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché, sotto veste di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione, al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3, c.p.c., e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma prevista dal comma 4 del medesimo articolo; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1102 c.c.

    La norma è stata ricondotta all'azione del partecipante alla comunione diretta a impedire un uso della cosa comune tale da alterarne la destinazione o impedire agli altri il pari uso; non consente di vietare integralmente al compartecipe l'utilizzo del bene comune se non è allegato e provato un concreto pregiudizio alla funzione del bene.

  • art. 115 c.p.c.

    È evocato come parametro di censura sulla valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che la scelta delle fonti del convincimento e la valutazione del materiale istruttorio spettano al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 115 c.p.c.; la Corte afferma che non è consentito in cassazione sovrapporre una diversa lettura delle prove a quella compiuta dal giudice di merito, se logicamente coerente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte esclude il vizio di motivazione, rilevando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione espressa e comprensibile circa il rigetto della domanda e delle istanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge, ma la Corte chiarisce che non può essere usato per sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È invocato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento; la Corte ritiene insussistenti le doglianze perché la motivazione era presente e la decisione non presentava i vizi denunciati.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte rileva che, ove si voglia censurare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, occorre invocare specificamente tale vizio; nel caso di specie i ricorrenti si erano limitati a lamentare l'omesso esame di documenti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione richiama la proposta di definizione anticipata e conferma la reiezione del ricorso conformemente ad essa; viene altresì applicata la disciplina sanzionatoria richiamata dalla norma nel comma finale evocato dalla Corte.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte condanna i ricorrenti al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata a favore della controparte.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte dispone il pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma prevista a titolo sanzionatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente dedurre l'omesso esame di singoli documenti.
  • La sentenza di merito non è tenuta a confutare espressamente ogni elemento probatorio non accolto, purché la motivazione spieghi in modo comprensibile le ragioni della decisione e della selezione delle prove ritenute decisive.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova valutazione dei fatti o delle prove; se la doglianza mira a una diversa ricostruzione del merito, il motivo è inammissibile.
  • In tema di uso della cosa comune ex art. 1102 c.c., chi agisce deve allegare e provare un concreto aggravamento dell'uso altrui tale da alterare la destinazione del bene o da impedirne il pari uso; la mera allegazione di disagi episodici non è sufficiente a fondare un divieto totale di utilizzazione da parte del compartecipe.
  • Le prove testimoniali e la consulenza tecnica d'ufficio non possono essere ammesse in funzione meramente esplorativa quando difetti un'adeguata allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieComproprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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