Sentenza n. 5103/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza del giudicato civile, limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto in sede civile il riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per il docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per complessivi euro 1.500,00. Il TAR aveva accolto il successivo ricorso per ottemperanza, ma aveva liquidato le spese del giudizio di primo grado in misura ritenuta inadeguata. L’appello è stato proposto esclusivamente contro la quantificazione delle spese di lite; non sono stati contestati l’accoglimento dell’ottemperanza né il riconoscimento del beneficio economico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato e ha parzialmente riformato la sentenza impugnata, liquidando in euro 800,00 le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato a rimborsare il contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado. Le spese del grado d’appello sono state compensate, poiché l’appello è stato accolto solo parzialmente e in considerazione delle incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese. La decisione richiama la possibilità di motivare mediante rinvio a precedenti conformi e mediante motivazione sintetica nelle sentenze semplificate.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per il docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dal giudicato civile, per l’importo complessivo di euro 1.500,00.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi
Consente che la sentenza contenga una motivazione concisa, anche mediante rinvio a precedenti conformi.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Consente, nelle sentenze semplificate, una motivazione sintetica riferita al punto risolutivo o a un precedente conforme.
Massime di principio
- Nel giudizio d’appello proposto esclusivamente contro la liquidazione delle spese di lite, il giudice può riformare parzialmente la decisione di primo grado limitatamente alla quantificazione delle spese, lasciando fermi gli altri capi non contestati.
- Quando l’appello è accolto soltanto in parte, le spese del grado possono essere compensate, anche in ragione di obiettive incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese giudiziali.
- La sentenza amministrativa può motivare concisamente mediante richiamo a precedenti conformi, purché il rinvio consenta di individuare le ragioni della decisione e il punto risolutivo della controversia.
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