Cassazione Civile, Ordinanza n. 07889/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un sequestro conservativo di beni immobili disposto in sede penale a favore della parte civile, poi seguito da una sentenza di condanna dell'imputato alla restituzione di una somma di denaro. Dopo il rigetto del ricorso per cassazione nel processo penale, la creditrice ha iscritto a ruolo una procedura di espropriazione immobiliare e ha compiuto gli adempimenti necessari per convertire il sequestro conservativo in pignoramento. Il giudice dell'esecuzione ha però dichiarato estinto il procedimento ritenendo tardiva la conversione. La decisione è stata confermata in reclamo e in appello. Nel ricorso per cassazione la banca ha dedotto: nullità della sentenza per contraddittorietà/illogicità della motivazione; violazione dei principi sui rapporti tra processo civile e penale e dell'art. 540 c.p.p.; violazione dell'art. 475 c.p.c.; violazione dell'art. 320 c.p.p. e dell'art. 156 disp. att. c.p.c. Sosteneva che l'efficacia esecutiva della condanna restitutoria derivasse solo dal deposito della motivazione della sentenza della Cassazione penale, non dalla lettura del dispositivo in udienza, e che solo da tale deposito dovesse decorrere il termine per completare la conversione del sequestro in pignoramento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che, quando vi sia ricorso per cassazione nel processo penale, la sentenza di condanna diviene irrevocabile e quindi esecutiva al momento della pubblicazione della decisione di legittimità, coincidente con la lettura in udienza del dispositivo, senza attendere il deposito della motivazione. Di conseguenza, il termine per gli adempimenti previsti dall'art. 156 disp. att. c.p.c. ai fini della conversione del sequestro conservativo in pignoramento decorre da quel momento. Nel caso concreto, tali adempimenti erano comunque tardivi anche considerando la tesi più favorevole alla ricorrente. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la novità delle questioni; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 316 c.p.p.
richiamato come base del sequestro conservativo disposto nel processo penale
art. 540 c.p.p.
evocato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini della decorrenza del termine di conversione
art. 650 c.p.p.
"le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili"
la sentenza penale acquista efficacia esecutiva solo con l'irrevocabilità, salvo provvisionale o diversa espressa dichiarazione di provvisoria esecutività
art. 320 c.p.p.
"Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato"
la conversione del sequestro in pignoramento si verifica quando la sentenza di condanna diviene esecutiva
art. 648 c.p.p.
"la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso"
in caso di ricorso per cassazione, l'irrevocabilità coincide con la pronuncia di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 615 c.p.p.
"La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo"
la pubblicazione della sentenza di cassazione penale coincide con la lettura del dispositivo in udienza
art. 475 c.p.c.
evocato dalla ricorrente in tema di spedizione in forma esecutiva del titolo
art. 156 disp. att. c.p.c.
il termine per gli adempimenti necessari alla conversione decorre dalla pubblicazione della decisione di cassazione penale, non dal deposito della motivazione
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato solo per il rito camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel processo penale, la sentenza di condanna acquista forza esecutiva con l'irrevocabilità; quando è stato proposto ricorso per cassazione, l'irrevocabilità coincide con la pronuncia di rigetto o inammissibilità resa dalla Corte, che si pubblica mediante lettura del dispositivo in udienza.
- Ai fini della conversione del sequestro conservativo in pignoramento, il dies a quo per gli adempimenti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c. decorre dalla pubblicazione della decisione di legittimità penale, non dal successivo deposito della motivazione.
- Per ottenere la copia esecutiva della sentenza di merito penale non è necessario attendere il deposito della motivazione della decisione della Corte di cassazione: è sufficiente l'esibizione del dispositivo letto in udienza o dell'estratto della decisione.
- Quando il giudice di merito abbia subordinato il pagamento alla definitività della sentenza, il termine per le attività esecutive va computato dal passaggio in giudicato, ma ciò non muta il principio secondo cui il giudicato penale si forma con la pubblicazione della decisione di cassazione.
- La verifica della tempestività degli adempimenti per la conversione del sequestro in pignoramento va compiuta in concreto in base alla data di pubblicazione della decisione e ai termini applicabili, senza che il successivo deposito delle motivazioni possa differire il momento iniziale del termine.
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