Sentenza n. 510/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della informativa antimafia interdittiva n. -OMISSIS- del Prefetto della Provincia di Lecce del 5/10/2020, notificata il 6/10/2020; -della informativa antimafia interdittiva n. -OMISSIS- del Prefetto della Provincia di Lecce del 5/11/2019; -della iscrizione Anac comunicata con nota -OMISSIS- -della nota Prefetto di Lecce prot. -OMISSIS- del 16/1/2020; -della determina Comune Sogliano Cavour n. -OMISSIS- del 28/11/2020; -di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9\11\2020: - degli stessi atti impugnati con il ricorso principale; - nonché della determina del Comune di Sogliano Cavour - Provincia di Lecce settore 1 Affari Generali e Segreteria N° -OMISSIS- Registro di Settore del 30-10-2020 e N° -OMISSIS- Registro Generale del 30-10-2020 avente ad oggetto: “divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande denominata "-OMISSIS-" (scia prot. rep _prov_le/le-supro -OMISSIS-) e revoca autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico n. -OMISSIS-”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informative antimafia interdittive prefettizie, atti prefettizi e iscrizione ANAC, nonché divieto comunale di prosecuzione dell'attività di somministrazione e revoca della concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato due informative antimafia interdittive emesse dal Prefetto di Lecce nei confronti della precedente compagine societaria e confermate dopo una variazione dell'assetto societario, oltre agli atti conseguenti, deducendo la violazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo ed eccesso di potere sotto diversi profili. Con motivi aggiunti ha impugnato il divieto comunale di prosecuzione dell'attività e la revoca della concessione di suolo pubblico, deducendone l'illegittimità derivata dall'illegittimità delle interdittive. La vicenda riguardava una società operante nella ristorazione, già titolare di una struttura ricettiva utilizzata per l'accoglienza di immigrati, presso la quale era stata favorita la latitanza di un soggetto pregiudicato. Un socio e convivente dell'amministratrice unica aveva riportato una condanna irrevocabile per favoreggiamento personale in concorso e violazione della normativa sulla criminalità organizzata. Dopo la cessione della quota societaria, il ricorrente era subentrato nella gestione dell'attività, ma risultava convivente della sorella del precedente socio, sicché la Prefettura aveva ravvisato la permanenza dei legami familiari, lavorativi e relazionali e la sostanziale sovrapponibilità delle criticità già accertate.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto non provate e non credibili le deduzioni del ricorrente secondo cui la responsabilità per il favoreggiamento della latitanza sarebbe stata riferibile ad altri soggetti, rilevando che ciò non escludeva la responsabilità del soggetto già coinvolto, peraltro indicato nell'imputazione. Ha inoltre ritenuto inconfutabili gli accertamenti prefettizi sui legami familiari e sulla sostanziale continuità tra la precedente e la nuova compagine imprenditoriale. Il Collegio ha richiamato la natura preventiva e cautelare dell'interdittiva antimafia, fondata su un giudizio di pericolo e sul criterio del "più probabile che non", da elaborare mediante una valutazione complessiva, sintetica e non atomistica di indizi gravi, precisi e concordanti. Anche i rapporti di parentela o convivenza possono assumere rilievo quando, per natura e intensità, rendano probabile una conduzione familiare dell'impresa o la possibilità di influenza mafiosa indiretta. Applicando tali criteri, il TAR ha giudicato ragionevole la valutazione prefettizia e immuni da vizi gli atti impugnati, compresi i provvedimenti comunali consequenziali. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
Le informative antimafia interdittive presuppongono la valutazione di elementi idonei a evidenziare tentativi di infiltrazione mafiosa e possono fondarsi su una prognosi preventiva di pericolo, secondo il criterio del più probabile che non.
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
È richiamato quale parametro per la valutazione degli elementi sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa.
art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
È richiamato quale parametro normativo dell'adozione dell'informativa antimafia interdittiva.
art. 143 TUEL
È menzionato in relazione al precedente scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose, quale elemento del contesto fattuale della vicenda.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone menzionate nella sentenza.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'interdittiva antimafia è una misura preventiva e cautelare fondata su un giudizio di pericolo, non sulla prova di un'infiltrazione mafiosa già consumata; è sufficiente che, sulla base di elementi concreti e non meramente immaginari, il pericolo risulti più probabile che non.
- La valutazione prefettizia deve essere svolta attraverso un apprezzamento complessivo, sintetico e non atomistico del quadro indiziario, senza necessità di raggiungere il livello di certezza richiesto nel processo penale oltre ogni ragionevole dubbio.
- I rapporti di parentela, convivenza o affinità con soggetti affiliati, organici o contigui alla criminalità mafiosa possono fondare l'interdittiva quando, per natura, intensità e caratteristiche concrete, rendano probabile una conduzione familiare dell'impresa o un'influenza mafiosa, anche indiretta, sulle decisioni aziendali.
- Il mero mutamento formale dell'assetto societario o il subentro di un nuovo titolare non neutralizzano il pericolo di infiltrazione quando permangano legami familiari, relazionali o lavorativi e una sostanziale continuità delle criticità già accertate.
- I provvedimenti comunali adottati quale conseguenza dell'interdittiva antimafia restano immuni dalle censure di illegittimità derivata quando l'informativa prefettizia presupposta risulti legittima.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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