Cassazione Penale, Sentenza n. 11213/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha dichiarato cessata la misura di affidamento terapeutico provvisoriamente concessa e ha rigettato tutte le istanze di benefici. La cessazione era stata disposta a seguito dell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per gravi indizi di furto commesso nel novembre 2022. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 47 Ord. pen. e 94 d.P.R. n. 309/1990 perché il Tribunale avrebbe basato la cessazione su fatti anteriori alla concessione della misura senza valutare se l'ordinanza cautelare abbia introdotto elementi nuovi rispetto alla valutazione originaria e senza tener conto adeguatamente della condotta positiva tenuta durante l'affidamento; inoltre il Tribunale non avrebbe chiarito se la cessazione fosse dovuta a sopravvenuta incompatibilità di condotta o alla incompatibilità oggettiva dei regimi custodiali.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza non ha compiuto la necessaria e motivata rivalutazione della meritevolezza e dell'adeguatezza della misura alternativa alla luce della sopravvenuta ordinanza cautelare, né ha valutato se quella cautelare introducesse nuovi elementi tali da modificare la prognosi favorevole originaria. Ha inoltre affermato che il giudice di sorveglianza può valutare, anche incidentalmente, fatti costituenti reato senza dover attendere la definizione del processo penale, purché valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo. Conseguentemente l'ordinanza è stata annullata e la causa rimessa al giudice a quo per un nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
Consente al magistrato di sorveglianza di sospendere la prosecuzione della misura alternativa se il comportamento dell'affidato appare incompatibile; impone di investire il tribunale di sorveglianza per le determinazioni entro trenta giorni, valutando anche l'incidenza di eventuali misure cautelari sopravvenute.
art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato in combinato disposto con l'art. 47 Ord. pen.; regola aspetti procedurali e cautelari connessi all'affidamento terapeutico e alla sospensione in caso di criticità emergenti.
art. 51-ter Ordinamento penitenziario
Attribuisce al tribunale di sorveglianza le determinazioni successive alla sospensione provvisoria della misura disposta dal magistrato, con obbligo di decidere entro il termine previsto, valutando la compatibilità e l'adeguatezza della misura alla luce di eventuali elementi nuovi.
art. 2, comma 1, codice di procedura penale
Consente la decisione incidentale su questioni riguardanti fatti costituenti reato nel procedimento di sorveglianza; il giudice può valutare tali fatti senza attendere la definizione del processo penale quando sono pertinenti al trattamento rieducativo.
Massime di principio
- La mera esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare non determina automaticamente la cessazione della misura alternativa: occorre valutare se la misura cautelare introduca elementi nuovi che incidono sulla prognosi favorevole originaria.
- Il magistrato di sorveglianza che sospende provvisoriamente la misura deve investire tempestivamente il tribunale di sorveglianza perché rivaluti meritevolezza e adeguatezza del beneficio entro i termini di legge.
- Il tribunale di sorveglianza deve motivare espressamente se la cessazione deriva da incompatibilità della condotta dell'affidato o dall'incompatibilità oggettiva dei regimi custodiali, evitando decisioni automatiche.
- Nel procedimento di sorveglianza è consentita una valutazione incidentale di fatti che possono costituire reato; non è necessario attendere l'esito del processo penale se la valutazione è pertinente al trattamento rieducativo.
- La decisione deve valutare se i nuovi elementi (es. indizi che hanno portato alla cautela) siano effettivamente tali da modificare la valutazione prognostica rispetto al rischio di recidiva e all'idoneità della misura a fini rieducativi.
- Le carenze argomentative del giudice di merito su questi punti costituiscono motivo di annullamento con rinvio per un nuovo esame conforme ai criteri giurisprudenziali e normativi.
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