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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20211/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello confermativa, deducendo: 1) errata valutazione della natura di marchio tutelato delle tre bande rosso-verdi attribuite a Gucci, con contestazione dell'assenza di registrazione e della configurabilità del segno come mero elemento decorativo o imitazione servile; 2) vizio di motivazione in ordine alla confondibilità dei segni e al dolo richiesto dall'art. 474 c.p., considerata la diffusione delle tre strisce anche da altri operatori e la giurisprudenza europea che limita la tutela per segni semplici; 3) violazione dell'art. 131-bis c.p. per omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.156/2020 (applicabile anche al reato di ricettazione attenuata).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato la decisione di merito: ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo perché la notoria rinomanza del marchio Gucci e la riferibilità delle tre strisce alla casa produttrice risultavano adeguatamente dimostrate (anche mediante relazione tecnica esperta), per cui non era necessario provare formalmente la registrazione; la presenza di un cartellino rimovibile con diverso logo non esclude la confondibilità. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché proposto per la prima volta in cassazione e, comunque, manifestamente infondato, considerata la consistenza quantitativa dei beni sequestrati (2.610 cappelli), incompatibile con la particolare tenuità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    La registrazione o la notorietà del marchio è elemento costitutivo del reato di introduzione e commercio di prodotti con marchi contraffatti; l'accusa deve dimostrarne l'esistenza tramite prove documentali o, in alternativa, provare la notorietà del marchio

  • art. 648 cod. pen.

    Riferimento al reato di ricettazione come reato connesso; la configurazione della fattispecie attenuata deve essere valutata anche alla luce del quantitativo dei beni

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ricordato che, per questa fattispecie e dati i numeri di capi sequestrati, la particolare tenuità non è applicabile e, inoltre, il motivo introdotto per la prima volta in cassazione è inammissibile

  • art. 3 Cost.

    Richiamata indirettamente tramite la sentenza della Corte Costituzionale n.156/2020 che ha dichiarato l'illegittimità parziale di art.131-bis c.p. per violazione del principio di uguaglianza

  • Principio giurisprudenziale della Cassazione sulla prova del marchio e sulla notorietà

    Se il marchio è notorio non è necessaria la prova formale della registrazione; in tal caso l'onere probatorio si inverte e grava su chi deduce l'insussistenza della protezione, mentre se non è notorio l'accusa deve documentare la registrazione

Massime di principio

  • Se il marchio è notorio o rinomato, il pubblico ministero non è tenuto a dimostrarne formalmente la registrazione: è sufficiente fornire elementi sulla notorietà e riferibilità del segno alla casa produttrice
  • La prova dell'assenza di registrazione o della non riconducibilità del segno al marchio spetta a chi la deduce; semplici ricerche in banche dati possono essere utili ma devono essere convincenti e collegate a una valutazione complessiva
  • La deposizione di esperti o di persone qualificate dell'azienda titolare del marchio è ammissibile e può legittimamente fondare la valutazione sulla notoria diffusione del segno
  • La merità dimostrazione del dolo (art. 474 c.p.) richiede una valutazione della confondibilità del segno nel suo complesso; elementarità o semplicità del segno possono ridurne la tutela solo se provato che il segno è privo di carattere distintivo
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) ha rilievo limitato: va valutata caso per caso sulla base della gravità e del numero dei beni coinvolti e deve essere tempestivamente dedotta nei gradi di merito, non introdotta per la prima volta in cassazione
  • La presenza di etichette o cartellini rimovibili con marchi diversi non esclude automaticamente la confondibilità commerciale degli articoli agli occhi del consumatore

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