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Sentenza

Sentenza n. 439/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento a) del provvedimento del Comune di Amandola, prot. 1807, del 4.2.2025, comunicato con p.e.c. di pari data, avente ad oggetto “Attivita’ edilizia libera per l’esecuzione dei lavori di sistemazione lotto edificabile in zona DC2 edificio ubicato in Via Leonardo da Vinci. Provvedimento di Conclusione del Procedimento per la verifica di presunte violazioni alle norme in materia urbanistica”; b) del provvedimento del Comune di Amandola, prot. 1809, del 4.2.2025, comunicato con p.e.c. di pari data, avente ad oggetto “Permesso di costruire per le opere di progetto di realizzazione fabbricato commerciale da adibire a supermercato ubicato in Via Leonardo da Vinci”; c) della nota dello “SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Piceno Consind – Consorzio di Sviluppo Industriale delle Valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino” prot. 19811 datata 18.12.2024, recante “Comunica-zione motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis Legge 241/1990 – Oggetto: Richiesta titolo unico art. 7 D.P.R. 160/2010 per realizza-zione fabbricato commerciale da adibire a supermercato”; d) delle note che hanno preceduto i provvedimenti sopra indicati: A) nota del Comune di Amandola prot. 16674 trasmessa il 26.10.2024, recante “Comunicazione avvio del procedimento per verifica presunte violazioni alle norme in materia urbanistica (art. 7 e 8 l. 241/90 – art. 27 d.p.r. 380/2001)”; B) nota del Comune di Amandola prot. 16675 trasmessa il 26.10.2024, recante “Comunicazione avvio del procedimento (ex art. 7 e 8 L. 241/1990) per la verifica della sussistenza delle condizioni per l’annullamento in autotutela del Titolo Unico n. 1978 del 06/10/2023 e, per false rappresentazioni dei fatti (art. 21-nonies, c. 2-bis L. 241/90 e sospensione dell’inizio lavori)”; C) nota del Comune di Amandola prot. 16676 trasmessa il 26.10.2024, recante “Permesso di costruire per le opere di progetto di realizzazione fabbricato commerciale da adibire a supermercato ubicato in Via Leonardo da Vinci – Preavviso di dinego”; D) nota dello “SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Piceno Consind – Consorzio di Sviluppo Industriale delle Valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino” prot. 17391 datata 31.10.2024, recante “Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis Legge 241/1990 – Oggetto: Ri-chiesta titolo unico art. 7 D.P.R. 160/2010 per realizzazione fabbricato commercia-le da adibire a supermercato”; E) verbale di sopralluogo del 18.11.2024 e nota p.e.c. del Comune prot. 18551 del 29.11.2024 recante “invio rilevo sopralluogo in contraddittorio del 18.11.2024”; F) nota del Comune di Amandola prot. 19218 datata 11.12.2024, recante l’invio del rilevo plano-altimetrico e del rilievo ad essa accluso; G) nota del Comune di Amandola prot. 19222 da-tata 11.12.2024, recante “Preavviso di dinego, prot. 16676 del 26.10.2024, al permesso di costruire n. 29/2023, per le opere di progetto realizzazione fabbricato commerciale da adibire a supermercato ubicato in Via Leonardo da Vinci, Foglio di mappa 56 p.lle 678, 681, 330 – pratica Suap ID 3497/2023”; e) degli altri atti specificati in ricorso e, comunque, di ogni ulteriore atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto; con condanna del Comune di Amandola alla restituzione di quanto versato dalla ricorrente, con riserva di ripetzione, a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 6-bis, comma 5, DPR 380/2001, pari ad € 1.000,00, maggiorato di interessi dalla data del pagamento e fino al rimborso; -con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente nella misura che sarà dimostrata nel corso del giudizio o in via equitativa, se del caso, previo esperimento del procedimento di cui all’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 104/2010; - con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato;

Giustizia amministrativa202500267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti comunali e atti procedimentali relativi alla verifica di presunte violazioni urbanistico-edilizie, al permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato commerciale destinato a supermercato e alla richiesta di titolo unico SUAP

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento comunale di conclusione del procedimento relativo alla verifica di presunte violazioni urbanistiche, il permesso di costruire concernente la realizzazione di un fabbricato commerciale destinato a supermercato, la comunicazione dei motivi ostativi adottata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive e numerosi atti presupposti, tra cui le comunicazioni di avvio dei procedimenti, i preavvisi di diniego, il verbale di sopralluogo e i rilievi plano-altimetrici. Era stata inoltre chiesta la restituzione di 1.000 euro versati a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 380/2001, nonché il risarcimento dei danni e la rifusione delle spese di lite. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia al ricorso.

La decisione

La ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta per accettazione dal Comune di Amandola e successivamente confermata da entrambe le parti. Il TAR ha pertanto preso atto della rinuncia e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 85, comma 9, c.p.a. Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito degli atti impugnati, sulle domande restitutorie o risarcitorie. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio, secondo quanto ritenuto dal TAR.

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso, risultata accettata dal Comune e confermata dalle parti.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato dal TAR quale base normativa della dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 380/2001

    È richiamato in relazione alla domanda di restituzione della somma versata dalla ricorrente a titolo di sanzione pecuniaria; la sentenza non decide tale domanda nel merito.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    È richiamato nella domanda risarcitoria quale possibile modalità di liquidazione del danno; la sentenza non esamina la domanda.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando risulta ritualmente dichiarata, accettata dalla parte costituita e confermata dalle parti, consente al giudice amministrativo di dichiarare l’estinzione del giudizio senza esaminare il merito delle censure e delle domande accessorie.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando ciò sia richiesto dalla parte rinunciante e accettato dalla parte costituita.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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