Cassazione Penale, Sentenza n. 34392/2022 del 16/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per truffa aggravata (art. 640 c.p.), deducendo: 1) errore di diritto e vizio di motivazione nella valutazione della sussistenza del reato di truffa, sostenendo che le vittime erano a conoscenza del sequestro del locale e che soltanto un versamento (Euro 200.000) sarebbe potenzialmente rilevante; 2) travisamento e mancata individualizzazione del concorso di persone (art. 110 c.p.), con la tesi che Ascani sarebbe stato solo un tramite dei pagamenti e non un compartecipe volontario; 3) violazione in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale (richiamando artt. 163 e 165 c.p.p.), lamentando l'omessa valutazione delle condizioni economiche e del dissesto; in sostanza i ricorsi chiedevano la riconsiderazione della valutazione delle prove testimoniali (soprattutto delle dichiarazioni di Kadija El Hallaoui, dell'avv. Pio Corti e del commercialista Mancinelli) e la riforma delle statuizioni di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché articolati su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto che Tribunale e Corte d'Appello abbiano svolto una valutazione conforme e motivata delle prove (c.d. "doppia conforme"), in particolare delle deposizioni della persona offesa e dei testi che hanno fornito riscontri documentali e circostanziali. Non sussiste, secondo la Cassazione, alcun travisamento della prova idoneo a superare il limite della rilettura di merito: le doglianze riproponevano una diversa lettura delle risultanze istruttorie anzichè delineare errori di diritto o omissioni puntuali di atti decisivi. Sul punto della sospensione condizionale subordinata al pagamento della provvisionale, la Corte ha confermato che il giudice di merito non è tenuto ad un accertamento preventivo delle condizioni economiche dell'imputato salvo che dagli atti emergano elementi ostativi; il gravame era generico e non ha allegato elementi concreti idonei a sollevare tale obbligo. Conseguentemente sono state confermate le statuizioni di merito (condanne per truffa aggravata), con inammissibilità dei ricorsi in cassazione.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma incriminatrice della truffa: la sentenza di merito ha ritenuto integrati gli elementi della truffa (artifizi/raggiri, induzione in errore, conseguente atto di disposizione patrimoniale e profitto ingiusto) sulla base delle prove testimoniali e documentali.
art. 110 cod. pen.
Regola sul concorso di persone nel reato: i giudici di merito hanno valutato la partecipazione degli imputati come concorso materiale, ritenendo che Ascani avesse dato un contributo sostanziale (anche tramite l'utilizzo del proprio conto e la disponibilità sulle pratiche del locale).
artt. 163 e 165 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate rispetto alla sospensione condizionale della pena e agli obblighi risarcitori/provvisionali; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il giudice della cognizione non è normalmente tenuto a verificare preventivamente la capacità economica dell'imputato, salvo elementi emergenti dagli atti che rendano necessario un apprezzamento motivato.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento della censura per "travisamento della prova" proponibile in Cassazione con i limiti stabiliti dalla giurisprudenza: la Corte ha ricordato che il vizio dedotto deve riguardare un travisamento puntuale e incontestabile del "significante" della prova, non una diversa valutazione del suo "significato".
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. (d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)
Principio di autosufficienza del ricorso e obbligo di allegazione puntuale degli atti che si assume siano stati travisati: la Corte ha sottolineato l'onere del ricorrente di indicare e depositare le prove/atti ritenuti travisati per consentire la verifica in Cassazione.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del merito probatorio: i motivi che chiedono una diversa "lettura" delle prove sono inammissibili salvo che si dimostri un travisamento puntuale di singole dichiarazioni o l'omissione di prove decisive, con l'allegazione obbligatoria degli atti rilevanti (art. 165-bis disp. att.).
- La "doppia conforme" (motivazione di primo e secondo grado sostanzialmente coincidente) restringe ulteriormente la possibilità di sindacare in Cassazione la valutazione delle risultanze: il ricorso deve indicare specificamente elementi nuovi o travisati.
- Per il concorso di persone (art. 110 c.p.) il giudice deve individualizzare i ruoli e il contributo di ciascuno; in sede di legittimità la contestazione della ricostruzione dei ruoli richiede prova di un vizio giuridico o di travisamento, non la semplice proposta di una diversa ricostruzione.
- Quanto alla sospensione condizionale subordinata al pagamento di una provvisionale, il giudice di merito non è tenuto a un esame preliminare delle condizioni economiche dell'imputato, salvo che dagli atti emergano elementi che giustifichino il dubbio sulla sua capacità di adempiere: in tal caso occorre una motivazione specifica.
- Le censure generiche che non allegano o non individuano puntualmente le prove o gli atti che si ritengono travisati sono destinate all'inammissibilità; il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e documentato.
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