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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34392/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per truffa aggravata (art. 640 c.p.), deducendo: 1) errore di diritto e vizio di motivazione nella valutazione della sussistenza del reato di truffa, sostenendo che le vittime erano a conoscenza del sequestro del locale e che soltanto un versamento (Euro 200.000) sarebbe potenzialmente rilevante; 2) travisamento e mancata individualizzazione del concorso di persone (art. 110 c.p.), con la tesi che Ascani sarebbe stato solo un tramite dei pagamenti e non un compartecipe volontario; 3) violazione in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale (richiamando artt. 163 e 165 c.p.p.), lamentando l'omessa valutazione delle condizioni economiche e del dissesto; in sostanza i ricorsi chiedevano la riconsiderazione della valutazione delle prove testimoniali (soprattutto delle dichiarazioni di Kadija El Hallaoui, dell'avv. Pio Corti e del commercialista Mancinelli) e la riforma delle statuizioni di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché articolati su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto che Tribunale e Corte d'Appello abbiano svolto una valutazione conforme e motivata delle prove (c.d. "doppia conforme"), in particolare delle deposizioni della persona offesa e dei testi che hanno fornito riscontri documentali e circostanziali. Non sussiste, secondo la Cassazione, alcun travisamento della prova idoneo a superare il limite della rilettura di merito: le doglianze riproponevano una diversa lettura delle risultanze istruttorie anzichè delineare errori di diritto o omissioni puntuali di atti decisivi. Sul punto della sospensione condizionale subordinata al pagamento della provvisionale, la Corte ha confermato che il giudice di merito non è tenuto ad un accertamento preventivo delle condizioni economiche dell'imputato salvo che dagli atti emergano elementi ostativi; il gravame era generico e non ha allegato elementi concreti idonei a sollevare tale obbligo. Conseguentemente sono state confermate le statuizioni di merito (condanne per truffa aggravata), con inammissibilità dei ricorsi in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma incriminatrice della truffa: la sentenza di merito ha ritenuto integrati gli elementi della truffa (artifizi/raggiri, induzione in errore, conseguente atto di disposizione patrimoniale e profitto ingiusto) sulla base delle prove testimoniali e documentali.

  • art. 110 cod. pen.

    Regola sul concorso di persone nel reato: i giudici di merito hanno valutato la partecipazione degli imputati come concorso materiale, ritenendo che Ascani avesse dato un contributo sostanziale (anche tramite l'utilizzo del proprio conto e la disponibilità sulle pratiche del locale).

  • artt. 163 e 165 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate rispetto alla sospensione condizionale della pena e agli obblighi risarcitori/provvisionali; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il giudice della cognizione non è normalmente tenuto a verificare preventivamente la capacità economica dell'imputato, salvo elementi emergenti dagli atti che rendano necessario un apprezzamento motivato.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento della censura per "travisamento della prova" proponibile in Cassazione con i limiti stabiliti dalla giurisprudenza: la Corte ha ricordato che il vizio dedotto deve riguardare un travisamento puntuale e incontestabile del "significante" della prova, non una diversa valutazione del suo "significato".

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. (d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)

    Principio di autosufficienza del ricorso e obbligo di allegazione puntuale degli atti che si assume siano stati travisati: la Corte ha sottolineato l'onere del ricorrente di indicare e depositare le prove/atti ritenuti travisati per consentire la verifica in Cassazione.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del merito probatorio: i motivi che chiedono una diversa "lettura" delle prove sono inammissibili salvo che si dimostri un travisamento puntuale di singole dichiarazioni o l'omissione di prove decisive, con l'allegazione obbligatoria degli atti rilevanti (art. 165-bis disp. att.).
  • La "doppia conforme" (motivazione di primo e secondo grado sostanzialmente coincidente) restringe ulteriormente la possibilità di sindacare in Cassazione la valutazione delle risultanze: il ricorso deve indicare specificamente elementi nuovi o travisati.
  • Per il concorso di persone (art. 110 c.p.) il giudice deve individualizzare i ruoli e il contributo di ciascuno; in sede di legittimità la contestazione della ricostruzione dei ruoli richiede prova di un vizio giuridico o di travisamento, non la semplice proposta di una diversa ricostruzione.
  • Quanto alla sospensione condizionale subordinata al pagamento di una provvisionale, il giudice di merito non è tenuto a un esame preliminare delle condizioni economiche dell'imputato, salvo che dagli atti emergano elementi che giustifichino il dubbio sulla sua capacità di adempiere: in tal caso occorre una motivazione specifica.
  • Le censure generiche che non allegano o non individuano puntualmente le prove o gli atti che si ritengono travisati sono destinate all'inammissibilità; il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e documentato.

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