Cassazione Penale, Ordinanza n. 01282/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Ha dedotto cinque motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato, sostenendo che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non potesse essere assimilata a un atto pubblico; 2) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, assumendo che l'affidamento dell'istanza a un professionista escludesse o attenuasse la sua responsabilità; 3) mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; 4) insussistenza della recidiva; 5) eccessività del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è assimilabile, ai fini dell'art. 483 c.p., a un atto pubblico in senso ampio, e che l'incarico conferito a un professionista non esonera il dichiarante dal dovere di informarsi sui presupposti richiesti dalla legge, non essendo configurabile nel caso un'ignoranza inevitabile. Ha poi ritenuto non consentiti in sede di legittimità e comunque infondati i motivi sulle attenuanti generiche, sulla recidiva e sulla pena, richiamando la discrezionalità del giudice di merito e la sufficienza di una motivazione che valorizzi gli elementi decisivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 483 c.p.
La falsità ideologica del privato è configurabile anche quando la falsa attestazione sia resa in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, considerata assimilabile a un atto pubblico in senso ampio.
art. 132 c.p.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve muoversi entro i criteri legali.
art. 133 c.p.
La valutazione della pena e della recidiva deve essere svolta in concreto, considerando le modalità del fatto e la personalità desunta anche dai precedenti penali.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 483 c.p., la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere trattata come atto pubblico in senso ampio, sicché la falsità ideologica del dichiarante è penalmente rilevante.
- L'affidamento della predisposizione dell'istanza a un professionista non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale, permanendo in capo a lui il dovere di verificare i presupposti e gli adempimenti imposti dalla legge.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice individui gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare puntualmente ogni dato favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti.
- La recidiva va valutata in concreto, alla luce del rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, verificando se questi rivelino una perdurante inclinazione al delitto; non è sufficiente un richiamo astratto alla gravità complessiva o al mero arco temporale delle condotte pregresse.
- La graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze, è materia riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o difetto di motivazione.
Come è indicizzato
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