Sentenza n. 13451/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il conseguimento dell'abilitazione in un successivo quadrimestre della medesima tornata ha eliminato l'interesse del ricorrente alla decisione sull'impugnazione del precedente diniego. Le spese di lite sono state compensate, considerata la richiesta del ricorrente e la mancata costituzione dell'Amministrazione.
Atto impugnato: diniego dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 12/B1 Diritto commerciale, con i relativi verbali di valutazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio collegiale e individuale della Commissione e dei singoli commissari nell'ambito della procedura ASN bandita con d.d. n. 1796 del 27 ottobre 2023, contestando la valutazione dei propri titoli e delle pubblicazioni e chiedendo l'annullamento degli atti, nonché la rivalutazione da parte di una Commissione in diversa composizione. Prima dell'udienza, ha rappresentato di avere conseguito l'abilitazione in relazione al VI quadrimestre della tornata ASN 2023-2025 e, per tale ragione, di non avere più interesse alla trattazione del ricorso, chiedendone la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, il ricorrente ottiene un risultato amministrativo idoneo a soddisfare integralmente l'interesse sostanziale sotteso all'impugnazione.
- Il conseguimento dell'abilitazione in un successivo quadrimestre della medesima procedura ASN elimina l'interesse alla decisione sul precedente diniego di abilitazione, rendendo improcedibile il ricorso per annullamento.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il ricorrente chiede la declaratoria di improcedibilità e l'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1618/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1619/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 346/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 347/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 348/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1699/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →