Cassazione Civile, Sentenza n. 7806/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della C.T.R. Emilia-Romagna che aveva confermato, in parte, l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale del 3% su una sentenza civile che condannava al pagamento di somme (importo complessivo indicato euro 3.010.733,34). Successivamente, prima della pronuncia in Cassazione, il ricorrente aveva aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dalla L.197/2022 (c.d. "rottamazione quater") relativa alla cartella esattoriale oggetto del giudizio, versando la prima rata e assumendo l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti. Sul punto il ricorrente ha chiesto la sospensione del processo fino al termine del piano di rateazione ma ha comunque depositato la documentazione di adesione e versamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto dalla documentazione emergono elementi univoci dell'effettivo accesso alla definizione agevolata e dell'assunzione dell'impegno a rinunciare al giudizio, non sussistendo più un interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio. La Corte ha inoltre precisato che, in tali ipotesi, non è dovuto un ulteriore contributo unificato e che la pronuncia di inammissibilità non impedisce la compensazione delle spese di lite, specie se l'Amministrazione è rimasta intimata.
Norme richiamate
Legge 197/2022 (c.d. rottamazione quater), art. 1, comma 236
La dichiarazione di adesione alla definizione deve indicare i giudizi pendenti relativi ai carichi e comporta l'impegno a rinunciarvi; l'accesso perfezionato e i pagamenti possono determinare la sospensione e l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
D.P.R. 131/1986, art. 59, lettera d)
articolo 59 lettera d) d.P.R. 131/86
Esenzione dall'imposta di registro quando la sentenza accerta reati o condanna al risarcimento di danni da reato; la Corte ha ritenuto che tale requisito non sussisteva perché la sentenza civile non accertava reati né condannava per danni derivanti da reato.
D.P.R. 131/1986, tariffa allegata, art. 8, lettere b), c), e) e art. 6
articolo 8 lettera b) tariffa allegata al d.P.R. 131/86; lettere c) e e) ed articolo 6 della tariffa
La sentenza che contenga una condanna al pagamento di somme è soggetta all'aliquota proporzionale del 3% (lettera b); non si applicano le voci di imposta fissa o l'1% della lettera e) se non configurabili; inoltre non è ammissibile la cumulazione dell'imposta dello 0,5% prevista per fideiussioni con la registrazione della sentenza, poiché l'oggetto imponibile è la sentenza stessa.
Codice di procedura civile, art. 100
Il giudice deve dichiarare inammissibile il ricorso quando, per effetto di eventi sopravvenuti (qui l'adesione alla definizione agevolata e il relativo pagamento), viene meno l'interesse concreto e attuale della parte a ottenere la decisione sul merito.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
La norma sul contributo unificato intende scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose; tuttavia la sanzione non si applica alle inammissibilità sopravvenute derivanti da eventi non strumentali (es. adesione effettiva a una definizione agevolata).
Massime di principio
- L'adesione effettiva a una procedura di definizione agevolata (rottamazione) con impegno a rinunciare ai giudizi e con versamento di somme può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e la conseguente inammissibilità del ricorso.
- Il giudice di legittimità valuta la documentazione prodotta per accertare che l'accesso alla definizione sia concreto (accettazione da parte dell'Amministrazione e pagamenti effettivi) prima di dichiarare l'inammissibilità.
- Le inammissibilità sopravvenute non devono essere trattate come impugnazioni meramente dilatorie; quindi non sempre scatta l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.
- Nel valutare l'imposta di registro su una sentenza che dispone il pagamento di somme, va applicata l'aliquota proporzionale (3%) salvo che la sentenza accerti fatti costitutivi di reato che comportino diversi regimi di imponibilità/exenzione.
- Non è corretto cumulare l'imposta sulla sentenza con una ulteriore aliquota riferita al contratto di fideiussione quando l'oggetto dell'imposizione è la sentenza stessa; occorre verificare la natura dell'oggetto imponibile.
- La mancanza di iniziativa difensiva da parte dell'Amministrazione in sede di cassazione e la scelta del contribuente di avvalersi di una misura definitoria possono portare alla compensazione delle spese di lite.
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