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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14551/2022 del 14/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/10/2021 con cui la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da Onorato avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Paola (9/3/2018), confermata in appello (22/3/2019) e resa irrevocabile il 6/3/2020. Il ricorrente deduceva carenza e manifesta illogicità della motivazione per non aver valutato adeguatamente due nuovi elementi (la consulenza del geometra Sciammarella e la testimonianza di Giancarlo Enzo Cosentino) e per non aver riconosciuto il profilo di "nuova prova" della perizia sulle impronte digitali, sostenendo che tale consulenza avrebbe introdotto elementi tecnico-scientifici capaci di incidere sulla decisione; contestava infine la valutazione delle deposizioni (Stella) e del soprannome rilevato in atti.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione adeguata e coerente con la giurisprudenza di legittimità. In particolare ha ritenuto che: la consulenza sulle impronte era una valutazione critica del metodo utilizzato dai consulenti della Procura e non introduceva un "nuovo" metodo o un elemento tecnico-scientifico decisivo ai sensi dell'art. 630 c.p.p.; le osservazioni sulla dislocazione degli immobili e la consulenza Sciammarella non hanno introdotto fatti nuovi di rilievo probatorio; il soprannome e le dichiarazioni testimoniali erano elementi già emersi nel giudizio di merito e vagliati, quindi non idonei a fondare la revisione; inoltre l'imputato non aveva negato l'attribuzione dell'impronta nelle fasi di appello e cassazione, limitandosi a fornire spiegazioni alternative. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen., lett. c)

    art. 630, lett. c) c.p.p.

    La Corte ha applicato il requisito che la revisione richiede prove nuove e decisive; la perizia di parte che si limita a criticare il metodo non realizza la "nuova prova" prevista da questa lettera.

  • art. 630 cod. proc. pen., lett. d)

    art. 630, lett. d) c.p.p.

    La Corte richiama i rigorosi termini con cui va valutato il "travisamento" della prova come possibile motivo di revisione, osservando che le censure del ricorrente non rientrano nei limiti richiesti dalla norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e la possibilità di infliggere il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale conseguenza imponendo il versamento di euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Corte cost., sent. 13/6/2000 n.186

    Riferimento giurisprudenziale sul fatto che la declaratoria di inammissibilità non richiede la prova della colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto assente responsabilità colposa e quindi applicato la sanzione economica prevista commisurata.

  • Giurisprudenza Sez. 3, n. 31309 del 21/5/2019 (Lemetti)

    Sez. 3, n. 31309 del 21/5/2019 (Lemetti)

    Richiamata per il principio che la mera critica metodologica di una consulenza non equivale all'introduzione di un nuovo metodo tecnico-scientifico idoneo a rendere ammissibile la revisione.

Massime di principio

  • La revisione ex art. 630 c.p.p. richiede l'apporto di prove effettivamente "nuove" e decisive: valutazioni critiche di perizie esistenti non sono sufficienti.
  • Una perizia di parte che si limita a sollevare dubbi o a criticare il metodo adottato dai consulenti della pubblica accusa configura una censura di merito e non introduce un nuovo mezzo di prova.
  • Elementi già conosciuti o già esaminati nel giudizio di merito (es. soprannomi, dichiarazioni testimoniali già acquisite) non possono, di regola, costituire nuova prova ai fini della revisione.
  • Se l'imputato in precedenti gradi non ha contestato formalmente l'attribuzione di un reperto (es. impronta), ma ha offerto una versione alternativa, la possibilità di ottenere la revisione è assai limitata.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e può comportare un versamento alla Cassa delle ammende; la Corte valuta l'eventuale colpa nella proposizione del ricorso ai fini dell'entità della sanzione.

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