Cassazione Penale, Sentenza n. 14551/2022 del 14/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/10/2021 con cui la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da Onorato avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Paola (9/3/2018), confermata in appello (22/3/2019) e resa irrevocabile il 6/3/2020. Il ricorrente deduceva carenza e manifesta illogicità della motivazione per non aver valutato adeguatamente due nuovi elementi (la consulenza del geometra Sciammarella e la testimonianza di Giancarlo Enzo Cosentino) e per non aver riconosciuto il profilo di "nuova prova" della perizia sulle impronte digitali, sostenendo che tale consulenza avrebbe introdotto elementi tecnico-scientifici capaci di incidere sulla decisione; contestava infine la valutazione delle deposizioni (Stella) e del soprannome rilevato in atti.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione adeguata e coerente con la giurisprudenza di legittimità. In particolare ha ritenuto che: la consulenza sulle impronte era una valutazione critica del metodo utilizzato dai consulenti della Procura e non introduceva un "nuovo" metodo o un elemento tecnico-scientifico decisivo ai sensi dell'art. 630 c.p.p.; le osservazioni sulla dislocazione degli immobili e la consulenza Sciammarella non hanno introdotto fatti nuovi di rilievo probatorio; il soprannome e le dichiarazioni testimoniali erano elementi già emersi nel giudizio di merito e vagliati, quindi non idonei a fondare la revisione; inoltre l'imputato non aveva negato l'attribuzione dell'impronta nelle fasi di appello e cassazione, limitandosi a fornire spiegazioni alternative. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen., lett. c)
art. 630, lett. c) c.p.p.
La Corte ha applicato il requisito che la revisione richiede prove nuove e decisive; la perizia di parte che si limita a criticare il metodo non realizza la "nuova prova" prevista da questa lettera.
art. 630 cod. proc. pen., lett. d)
art. 630, lett. d) c.p.p.
La Corte richiama i rigorosi termini con cui va valutato il "travisamento" della prova come possibile motivo di revisione, osservando che le censure del ricorrente non rientrano nei limiti richiesti dalla norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di infliggere il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale conseguenza imponendo il versamento di euro 3.000,00.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Corte cost., sent. 13/6/2000 n.186
Riferimento giurisprudenziale sul fatto che la declaratoria di inammissibilità non richiede la prova della colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto assente responsabilità colposa e quindi applicato la sanzione economica prevista commisurata.
Giurisprudenza Sez. 3, n. 31309 del 21/5/2019 (Lemetti)
Sez. 3, n. 31309 del 21/5/2019 (Lemetti)
Richiamata per il principio che la mera critica metodologica di una consulenza non equivale all'introduzione di un nuovo metodo tecnico-scientifico idoneo a rendere ammissibile la revisione.
Massime di principio
- La revisione ex art. 630 c.p.p. richiede l'apporto di prove effettivamente "nuove" e decisive: valutazioni critiche di perizie esistenti non sono sufficienti.
- Una perizia di parte che si limita a sollevare dubbi o a criticare il metodo adottato dai consulenti della pubblica accusa configura una censura di merito e non introduce un nuovo mezzo di prova.
- Elementi già conosciuti o già esaminati nel giudizio di merito (es. soprannomi, dichiarazioni testimoniali già acquisite) non possono, di regola, costituire nuova prova ai fini della revisione.
- Se l'imputato in precedenti gradi non ha contestato formalmente l'attribuzione di un reperto (es. impronta), ma ha offerto una versione alternativa, la possibilità di ottenere la revisione è assai limitata.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e può comportare un versamento alla Cassa delle ammende; la Corte valuta l'eventuale colpa nella proposizione del ricorso ai fini dell'entità della sanzione.
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