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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32969/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato era stato condannato, con giudizio abbreviato, per plurimi delitti di peculato commessi nel periodo compreso tra giugno 2019 e agosto 2021, in parte in concorso con una familiare e un altro congiunto. Secondo l’accertamento di merito, quale amministratore di fatto e operatore della società cooperativa sottoposta ad amministrazione giudiziaria, si era appropriato di somme versate dalla clientela per servizi funebri, mediante sottofatturazione e incasso in nero della differenza oppure mediante incasso dell’intero corrispettivo senza emissione di fattura. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, applicato la continuazione e la diminuente per il rito, irrogando la pena di quattro anni, quattro mesi e venticinque giorni di reclusione, oltre alle pene accessorie e alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto quantificato in euro 22.770,00. La Corte di appello aveva confermato la decisione. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che la successiva revocazione della confisca di prevenzione e la conseguente revoca dell’amministrazione giudiziaria avrebbero eliminato retroattivamente l’antigiuridicità delle condotte e la natura pubblica delle somme, chiedendo anche, in subordine, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011. Con il secondo motivo ha negato di avere una relazione di ufficio o di servizio con il denaro, deducendo che l’attività di necroforo e di amministratore di fatto non gli attribuiva il possesso qualificato richiesto dal peculato e che, al più, l’appropriazione sarebbe avvenuta in occasione e in violazione dell’attività svolta. Con il terzo motivo ha chiesto una diversa qualificazione dei fatti come truffa aggravata ai danni dello Stato, sostenendo che la clientela sarebbe stata indotta con artifici e raggiri a pagare direttamente lui o i suoi congiunti. Con il quarto motivo ha contestato la confisca del profitto, ritenendo che la revocazione della confisca di prevenzione ne imponesse la revoca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha rettificato la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 619 c.p.p., rilevando che i giudici di merito avevano erroneamente ritenuto che la qualifica di incaricato di pubblico servizio derivasse automaticamente dall’attività di necroforo o dalla qualità di amministratore di fatto della società. La qualificazione pubblicistica dipende invece dall’attività concretamente svolta e non dalla natura pubblica della provvista o dell’ente. Nondimeno, la condanna per peculato è stata ritenuta corretta perché il ricorrente aveva agito quale concorrente estraneo con l’amministratore giudiziario, pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, il quale aveva omesso deliberatamente i controlli e lasciato nella disponibilità del ricorrente le somme destinate alla procedura. La revocazione sopravvenuta della confisca di prevenzione non ha efficacia estintiva retroattiva sul peculato già consumato e non è assimilabile all’abolitio criminis. Il secondo motivo è stato respinto perché il ricorrente aveva sfruttato la relazione di possesso per ragioni di ufficio o servizio dell’amministratore giudiziario con il denaro. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, oltre che manifestamente infondato, poiché mirava a ottenere una nuova valutazione del fatto e perché gli elementi accertati configuravano appropriazione di somme già nella disponibilità della procedura, non trasferimento del possesso mediante artifici o raggiri. È stato infine respinto il motivo sulla confisca: quella del profitto del peculato è distinta dalla confisca di prevenzione, è obbligatoria in caso di condanna per il reato presupposto e resta legittima nei limiti del profitto concretamente attribuibile al concorrente.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.

    Il peculato richiede che il pubblico agente disponga del denaro o della cosa mobile altrui per ragione dell’ufficio o del servizio e se ne appropri. Nel caso concreto la fattispecie è stata ritenuta integrata attraverso il concorso dell’extraneus con l’amministratore giudiziario, pubblico ufficiale, che aveva lasciato dolosamente le somme nella disponibilità del ricorrente.

  • art. 315 c.p.

    Richiamato dalla Corte nella ricostruzione storica della disciplina dei delitti di appropriazione commessi da pubblici agenti e dell’assorbimento della malversazione a danno di privati nel peculato.

  • art. 316 c.p.

    peculato mediante profitto dell’errore altrui

    Utilizzato per distinguere la formula possesso o disponibilità per ragione dell’ufficio o del servizio, propria del peculato, dalla formula nell’esercizio delle funzioni o del servizio prevista per il peculato mediante profitto dell’errore altrui.

  • art. 357 c.p.

    La qualifica pubblicistica è definita secondo un criterio oggettivo-funzionale, riferito all’attività concretamente svolta e all’esercizio di poteri tipici della funzione pubblica.

  • art. 358 c.p.

    incaricato di un pubblico servizio

    La qualifica dipende dal concreto svolgimento di un servizio pubblico regolato da norme pubblicistiche, con esclusione delle semplici mansioni d’ordine e della prestazione d’opera meramente materiale; non deriva automaticamente dalla qualifica professionale di necroforo.

  • art. 40, comma 2, c.p.

    non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo

    La Corte lo richiama per affermare che il concorso nel peculato può realizzarsi mediante l’omesso controllo intenzionale da parte del pubblico agente, quando la condotta doverosa avrebbe impedito o scoperto le appropriazioni.

  • art. 61, comma 1, n. 9, c.p.

    aggravamento per abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio

    Richiamato nel confronto sistematico tra peculato e truffa aggravata.

  • art. 110 c.p.

    concorso di persone nel reato

    Consente il concorso dell’extraneus nel peculato quando egli sfrutti la relazione di possesso per ragioni di ufficio o servizio dell’agente pubblico con il bene.

  • art. 323-ter c.p.

    confisca del profitto del reato

    La Corte lo indica come fondamento dell’obbligatorietà della confisca, diretta o per equivalente, del profitto in caso di condanna per peculato.

  • art. 322-ter c.p.

    confisca del profitto del reato

    Richiamato dalla sentenza di primo grado quale base della confisca del profitto, diretta o per equivalente, quantificato in euro 22.770,00.

  • art. 619 c.p.p.

    rettificazione della sentenza

    Consente alla Corte di cassazione di correggere errori di diritto nella motivazione senza annullare la decisione quando il dispositivo resta conforme al diritto.

  • art. 2, comma 2, c.p.

    La revoca della condanna e la cessazione degli effetti penali presuppongono l’eliminazione normativa della fattispecie o una declaratoria di incostituzionalità; la caducazione dell’atto attributivo della qualifica pubblicistica non è equiparabile all’abolitio criminis.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. n. 159/2011

    l’amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale

    Costituisce il fondamento della qualifica pubblicistica dell’amministratore giudiziario, la cui condotta omissiva di controllo ha consentito il concorso nel peculato.

  • art. 28 d.lgs. n. 159/2011

    revocazione della confisca

    La revocazione della misura di prevenzione non elimina retroattivamente l’illiceità penale del peculato consumato durante l’esercizio della funzione pubblicistica.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento all’art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 è stata ritenuta manifestamente infondata e carente di rilevanza.

Massime di principio

  • La qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si determina secondo un criterio oggettivo-funzionale, in base all’attività concretamente svolta, alla disciplina pubblicistica applicabile e ai poteri esercitati, non in base alla natura dell’ente, al rapporto di impiego, alla qualifica formale del soggetto o alla natura pubblica del denaro.
  • L’attività di necroforo non attribuisce automaticamente la qualifica di incaricato di pubblico servizio: occorre verificare, caso per caso, se le mansioni concretamente svolte siano disciplinate da norme pubblicistiche e non consistano in semplici mansioni d’ordine o in una prestazione meramente materiale.
  • La destinazione pubblicistica delle somme o il fatto che un’impresa sia sottoposta ad amministrazione giudiziaria non sono, da soli, sufficienti a configurare il peculato; è necessario individuare una qualifica pubblicistica dell’agente e il possesso o la disponibilità del bene per ragione dell’ufficio o del servizio.
  • L’extraneus può concorrere nel peculato quando, d’intesa con l’agente pubblico, sfrutti la relazione di possesso o disponibilità del pubblico agente con il denaro o la cosa e contribuisca all’appropriazione.
  • Il concorso nel peculato può essere omissivo quando il pubblico agente ometta dolosamente controlli dovuti e tale omissione costituisca un contributo causale all’appropriazione commessa da altri.
  • La distinzione tra peculato e truffa aggravata dipende dal modo in cui il soggetto acquisisce il possesso del bene: il peculato presuppone una disponibilità materiale o giuridica già acquisita per ragione dell’ufficio o del servizio, mentre la truffa richiede che il possesso sia trasferito dalla vittima mediante artifici o raggiri.
  • La diversa qualificazione dei fatti fondata su una rilettura delle risultanze istruttorie non è deducibile in cassazione quando il ricorso solleciti soltanto una valutazione alternativa rispetto a quella congruamente compiuta dal giudice di merito.
  • La revoca o l’annullamento sopravvenuti dell’atto amministrativo o del provvedimento giurisdizionale attributivo della qualifica pubblicistica non eliminano l’illiceità penale del peculato già consumato durante l’esercizio della funzione; tale caducazione non equivale ad abolitio criminis.
  • La confisca del profitto del peculato è distinta dalla confisca di prevenzione e non viene meno per la revocazione di quest’ultima. In caso di concorso di persone, la confisca deve riguardare il profitto concretamente conseguito da ciascun concorrente; solo se la quota individuale non è accertabile è possibile la ripartizione in parti uguali.

Come è indicizzato

MateriePeculatoConfisca di prevenzioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la famigliaReati contro la PAMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiConcorso di personeConfiscaOnere della prova

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