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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23482/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Esecuzione forzata promossa da Laura Corti per assegni di mantenimento dovuti da Fernando Chiodi; nella procedura immobiliare altri creditori (banche e cessionarie) hanno chiesto, ai sensi dell'art. 511 c.p.c., la sostituzione nella posizione della procedente (subingresso nella quota di riparto spettante a Corti). Questioni giuridiche principali: (i) natura 'alimentare' o meno dell'assegno di mantenimento al coniuge e conseguente impignorabilità/limiti; (ii) ammissibilità e termine temporale della domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c.; (iii) come regolare il concorso fra più creditori che validamente si sostituiscono nella posizione del medesimo creditore (subriparto tra i subcollocati); (iv) portata dell'ipoteca iscritta e quale credito garantisse.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale proposto da Laura Corti. Ha però accolto il ricorso incidentale di Alicudi SPV s.r.l. (CAF S.p.A. mandataria in surroga della Banca Nazionale del Lavoro), cassando in parte la sentenza impugnata e decidendo nel merito a favore della CAF S.p.A.: è stata accolta l'opposizione agli atti esecutivi promossa in surroga. Il Tribunale di merito è stato richiamato a rifare il progetto di distribuzione conformemente ai principi affermati dalla Cassazione. La Corte ha inoltre enunciato principi di diritto: (a) la domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. riguarda la sola fase soddisfattiva (distribuzione) e non l'azione esecutiva; (b) la domanda di sostituzione deve essere proposta prima dell'inizio dell'udienza ex art. 596 c.p.c. (ovvero, per i processi iniziati dopo il 28/02/2023, prima dell'inizio dell'audizione avanti al professionista delegato per la discussione del progetto di distribuzione); (c) se più creditori si sostituiscono validamente nella posizione del medesimo creditore, il loro concorso sulle somme attribuite al creditore sostituito si regola in base alle cause legittime di prelazione e privilegi spettanti nei loro rapporti col creditore sostituito, o, in mancanza di tali titoli, mediante riparto proporzionale tra i subcollocati. Le spese del giudizio di merito e del ricorso di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti in considerazione della novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 511 cod. proc. civ.

    La Corte interpreta la sostituzione ex art. 511 c.p.c. come strumento esclusivamente satisfattivo: il terzo subentra nella posizione del creditore sostituito solo con riferimento al diritto alla distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione; la domanda va proposta prima dell'inizio dell'udienza ex art. 596 c.p.c. (o dell'audizione avanti al professionista delegato per i processi successivi al 28/02/2023).

  • art. 499 cod. proc. civ.

    Richiamato nella forma per la proposizione della domanda (ad instar dell'intervento), ma non è da intendersi come indicazione dei medesimi termini temporali dell'intervento: i termini applicabili alla sostituzione sono quelli funzionali alla fase distributiva (cfr. art. 596 c.p.c.).

  • art. 596 cod. proc. civ.

    Individua l'udienza di discussione sul progetto di distribuzione; la Corte fissa il limite temporale per le domande di sostituzione: devono essere proposte prima dell'inizio di tale udienza (o, per i processi successivi al 28/02/2023, prima dell'audizione avanti al professionista delegato).

  • art. 545 cod. proc. civ.

    Citato in relazione a questioni di competenza e procedimento; le doglianze basate su valutazioni di fatto (es. stato di bisogno) sono inammissibili in Cassazione.

  • art. 447 cod. civ.

    Riferito in tema di credito alimentare: la Corte riafferma che il credito di mantenimento del coniuge non ha automaticamente natura alimentare e comunque la verifica di natura deve restare riservata al giudice del merito.

  • artt. 565, 566, 564 cod. proc. civ.

    Richiamati nel contesto delle regole sulla distribuzione e sulla partecipazione dei creditori; la Corte utilizza questi riferimenti per spiegare la funzionalità della fase distributiva e i limiti per l'intervento tardivo.

  • art. 2855 cod. civ.

    Citato in relazione ai limiti dell'ipoteca di primo grado e alla sua prevalenza rispetto ad altri crediti; utile per stabilire l'ordine di soddisfazione nella distribuzione.

  • art. 617 cod. proc. civ.

    Richiamato in ordine alla natura rescindente dello strumento (impugnazione) utilizzato: la pronuncia può essere rescindente e il giudice dell'esecuzione deve adottare un nuovo progetto conforme ai principi di diritto enunciati.

  • artt. 2741 e 2808 cod. civ.

    Norme richiamate nel ricorso incidentale in tema di pubblicità e priorità delle iscrizioni ipotecarie; la Corte affronta la graduazione dei crediti rispetto al creditore sostituito, non rispetto all'immobile pignorato.

Massime di principio

  • La domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. è strumentale solo alla fase di distribuzione della massa attiva: non sostituisce l'azione esecutiva e non conferisce poteri di impulso sulla procedura espropriativa.
  • Termine per la sostituzione: la domanda deve essere depositata prima dell'inizio dell'udienza ex art. 596 c.p.c.; per i processi iniziati dopo il 28/02/2023 va proposta prima dell'inizio dell'audizione delle parti avanti al professionista delegato per la discussione del progetto di distribuzione.
  • La qualificazione della natura 'alimentare' dell'assegno di mantenimento del coniuge è questione di merito e non sindacabile in Cassazione; inoltre, l'assegno al coniuge non ha di per sé natura alimentare (diverso il credito alimentare dei figli), salvo situazioni concrete e provate di stato di bisogno.
  • Quando più creditori validamente si sostituiscono nella posizione del medesimo creditore, il loro concorso sulle somme attribuite al creditore sostituito si regola in base alle cause legittime di prelazione e privilegi che essi vantano nei confronti del creditore sostituito; in assenza di tali titoli, la ripartizione avviene proporzionalmente.
  • Per disciplinare il concorso fra subcollocati non rileva il rango dei loro titoli rispetto all'immobile pignorato, bensì le prelazioni che questi creditori vantano sulle somme spettanti al creditore sostituito.
  • Se emergono questioni giuridiche nuove e decisive per il riparto, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti in considerazione della novità e complessità della materia.

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