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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15036/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego dell'Agenzia delle entrate di rimborsare a una società i costi, pari a euro 119.007,24, sostenuti per una polizza fideiussoria prestata in relazione alla gestione dell'eccedenza IVA nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo, con riferimento all'anno d'imposta 2012. La società aveva chiesto il rimborso di tali oneri invocando l'art. 8, comma 4, della legge n. 212 del 2000. La Corte tributaria regionale aveva respinto l'appello ritenendo, in sintesi, che: la disciplina applicabile fosse l'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale non riconoscerebbe un autonomo diritto al rimborso dei costi della fideiussione; l'art. 8 dello Statuto si riferirebbe solo alle ipotesi di attività accertativa e contestazione del tributo; l'introduzione nel 2017 di un ristoro forfetario sarebbe indice dell'assenza di un diritto precedente; inoltre l'istanza sarebbe stata tardiva per decorso del termine biennale ex art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 2946 c.c., sostenendo che il rimborso dei costi fideiussori ha natura privatistica ed è soggetto a prescrizione decennale, non a decadenza biennale; 2) violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 49 d.lgs. n. 546 del 1992, invocando il giudicato esterno formatosi in un precedente giudizio tra le stesse parti; 3) violazione dell'art. 8, comma 4, l. n. 212 del 2000, dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 7 l. n. 167 del 2017, per l'erronea sovrapposizione tra la disciplina del rimborso IVA e quella del rimborso degli oneri per le garanzie e per l'indebita limitazione dell'art. 8 ai soli casi di accertamento; 4) violazione degli artt. 167 e 183 della direttiva 2006/112/CE e dei principi UE di detrazione, proporzionalità e neutralità dell'IVA, perché l'interpretazione restrittiva adottata dai giudici di merito farebbe gravare sul soggetto passivo un rischio finanziario incompatibile col diritto unionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c., ha accolto l'originario ricorso della società contribuente contro il diniego di rimborso. Ha ritenuto erronea la tesi della Corte di merito sulla tardività dell'istanza, affermando che all'azione di rimborso dei costi della polizza fideiussoria non si applica il termine biennale di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, perché si tratta di un rapporto autonomo rispetto al rapporto d'imposta; ha inoltre ribadito che il diritto al rimborso dei costi fideiussori ha portata generale ai sensi dell'art. 8, comma 4, l. n. 212 del 2000, indipendentemente dal fatto che la garanzia sia stata prestata in sede di accertamento o per ottenere il rimborso/recupero del credito IVA, anche per coerenza con i principi del diritto dell'Unione che impediscono di far gravare sul contribuente rischi finanziari derivanti dalle modalità del rimborso. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per il progressivo consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale; l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    disciplina il rimborso del credito IVA e la prestazione di idonea garanzia; non esclude, però, il successivo diritto al rimborso dei costi della garanzia quando dovuti secondo l'art. 8, comma 4, dello Statuto del contribuente.

  • art. 73 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come base della liquidazione IVA di gruppo nell'ambito della quale è maturata l'eccedenza IVA.

  • art. 8, comma 4, legge n. 212 del 2000

    riconosce in via generale il diritto al rimborso dei costi delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi; non è limitato alle sole ipotesi di accertamento tributario.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    il termine biennale di decadenza non si applica all'azione di rimborso dei costi della fideiussione, poiché essa non concerne la restituzione di tributi o sanzioni ma un rapporto autonomo e privatistico.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato per sostenere la natura privatistica dell'azione di rimborso, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2909 c.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione al giudicato esterno formatosi tra le stesse parti.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 2909 c.c. in tema di giudicato esterno.

  • art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in tema di efficacia del giudicato nel processo tributario.

  • art. 7 della legge n. 167 del 2017

    ha introdotto un ristoro forfetario per gli oneri fideiussori; la Corte non lo considera indice dell'inesistenza di un diritto precedente, ma misura successiva e non applicabile ratione temporis alla fattispecie.

  • art. 167 della direttiva 2006/112/CE

    richiamato insieme all'art. 183 della direttiva e ai principi di neutralità e proporzionalità dell'IVA.

  • art. 183 della direttiva 2006/112/CE

    le modalità nazionali di rimborso dell'eccedenza IVA non devono far gravare rischi finanziari sul soggetto passivo.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    consente la cassazione con decisione nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 258 TFUE

    richiamato nel contesto della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea sul sistema italiano dei rimborsi IVA.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato indirettamente nel ragionamento sul perimetro applicativo dell'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, riferito ai tributi e alle sanzioni impugnabili.

Massime di principio

  • Il diritto al rimborso dei costi sostenuti per una garanzia fideiussoria richiesta dal contribuente per ottenere il rimborso o la sospensione del pagamento di un tributo ha portata generale e non è limitato alle sole garanzie prestate nell'ambito di un formale procedimento di accertamento.
  • L'azione di rimborso dei costi della fideiussione ex art. 8, comma 4, l. n. 212 del 2000 è autonoma rispetto al rapporto d'imposta e non è soggetta al termine biennale di decadenza previsto per le domande di rimborso di tributi o sanzioni.
  • L'espressione "ha dovuto richiedere" la garanzia va intesa in senso funzionale, come necessità/onere connesso al conseguimento del rimborso o della sospensione, e non come imposizione normativa specifica della garanzia stessa.
  • L'interpretazione delle norme nazionali sui rimborsi IVA deve essere conforme ai principi dell'IVA armonizzata, in particolare neutralità e proporzionalità, evitando che il sistema di rimborso faccia gravare sul soggetto passivo rischi finanziari incompatibili con il diritto unionale.
  • L'introduzione di un ristoro forfetario successivo per i costi fideiussori non vale, di per sé, a escludere il diritto al rimborso per i periodi anteriori, se tale diritto era già ricavabile dalla disciplina previgente interpretata secondo giurisprudenza consolidata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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