Cassazione Civile, Ordinanza n. 00909/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da una cartella di pagamento relativa a omesse ritenute per lavoro dipendente dell'anno 1996. In sede di merito la commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso della contribuente e condannato l'Agenzia delle Entrate a restituire quanto versato in corso di causa, oltre alle spese di lite e al contributo unificato. La società ha poi promosso giudizio di ottemperanza chiedendo l'attuazione della decisione, sostenendo che la sentenza fosse immediatamente esecutiva e che l'Amministrazione, pur avendo restituito il capitale, non avesse corrisposto spese legali e interessi. La CTR, in sede di ottemperanza, ha però rigettato la domanda ritenendo che la nuova disciplina dell'art. 69 d.lgs. n. 546/1992 non fosse operativa prima del 18.3.2017, data di entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo n. 22/2017, e che quindi non fosse esecutiva per le sentenze depositate prima di tale data. Con il ricorso per cassazione la contribuente denuncia violazione dell'art. 69 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'esecutività delle sentenze tributarie decorresse già dal 1° giugno 2016, senza attendere il decreto attuativo, e che la CTR avesse erroneamente negato l'ottemperanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura sulla violazione dell'art. 69 d.lgs. n. 546/1992, chiarendo che la previsione della provvisoria esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente ha natura immediatamente precettiva e non è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale attuativo n. 22/2017. Di conseguenza, le sentenze tributarie emesse dopo il 1° gennaio 2016 sono immediatamente esecutive, con obbligo per l'Amministrazione di conformarsi alla statuizione giudiziale e di adottare i conseguenti provvedimenti di sgravio o rimborso. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, per un nuovo giudizio di ottemperanza conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3
utilizzato come parametro per denunciare la violazione di legge commessa dal giudice dell'ottemperanza
art. 69 d.lgs. n. 546/1992
come modificato con effetto dal 1° gennaio 2016 dal D.Lgs. n. 156 del 2015
la provvisoria esecutività delle sentenze tributarie di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente opera immediatamente e non è subordinata al decreto ministeriale attuativo
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 156/2015
la Corte esclude che tale disposizione renda non operativa la modifica dell'art. 69 fino all'emanazione del D.M. attuativo
D.M. n. 22/2017
entrando in vigore il 18.3.2017
non costituisce condizione di efficacia della provvisoria esecutività delle sentenze tributarie dopo la riforma
art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
fattispecie previste dall'art. 68, comma 1
richiamato per affermare che il principio di immediata esecutività non si limita alle sole ipotesi ivi previste
art. 49 d.lgs. n. 546/1992
che estende alle impugnazioni delle pronunce dei giudici tributari le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c.
la novella ha eliminato l'inciso "escluso l'articolo 337", ampliando l'operatività delle regole del processo civile e rafforzando la immediatezza dell'esecutività
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza di condanna dell'amministrazione al pagamento di somme in favore del contribuente, se pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma, è immediatamente esecutiva senza necessità di attendere il decreto ministeriale attuativo previsto dalla disciplina transitoria.
- L'efficacia precettiva della riforma processuale tributaria non può essere neutralizzata da un ritardo nell'adozione dell'atto amministrativo attuativo quando la volontà del legislatore risulta già chiara e autoapplicativa.
- Se il giudice tributario annulla, in tutto o in parte, l'atto impositivo, l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi alla decisione adottando i conseguenti provvedimenti di sgravio o di rimborso dell'eccedenza versata, anche prima del passaggio in giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il mancato pagamento delle spese di lite e degli accessori dovuti in base a una decisione esecutiva può essere fatto valere per ottenere l'attuazione integrale del comando giudiziale.
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