Sentenza n. 2116/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) del provvedimento del Comune di -OMISSIS- n. 4559 in data 8 marzo 2016, con cui l’Amministrazione ha negato la sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione ad una cisterna interrata, utilizzata come riserva idrica, realizzata nel fondo sito in contrada -OMISSIS-, censito in catasto al foglio 9, particella 95; b) del provvedimento dell’Ente -OMISSIS- n. 117 in data 7 marzo 2016, con cui è stata negato l’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’opera ai sensi degli artt. 167 e 181 del decreto legislativo n. 42/2004 ed è stata disposta la sua demolizione; c) del D.P.R.S. n. 37/1987, istitutivo del -OMISSIS-, con i relativi atti applicativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accertamento di conformità edilizia relativo a una cisterna interrata, diniego di compatibilità paesaggistica con ordine di demolizione e decreto regionale istitutivo dell'area naturale protetta
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il diniego dell'accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004, con contestuale ordine di demolizione, nonché il decreto regionale istitutivo dell'area naturale protetta. Ha dedotto, anzitutto, l'illegittimità derivata degli atti applicativi del decreto istitutivo, sostenendo che il procedimento di istituzione dell'area protetta fosse stato disciplinato da norme regionali dichiarate incostituzionali per violazione dell'art. 22 l. n. 394/1991 e dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. Ha inoltre sostenuto che la cisterna interrata fosse esente da titolo edilizio ai sensi dell'art. 6 l.r. n. 37/1985, ovvero comunque conforme alla disciplina urbanistica, in quanto funzionale all'irrigazione del fondo e all'abbeveraggio degli animali. Ha contestato la qualificazione dell'area come bosco, richiamando una perizia dalla quale risultava una copertura arborea inferiore alla soglia normativa del 50%, e ha dedotto che la disciplina dell'area protetta consentisse comunque la realizzazione di cisterne e strutture necessarie alla conduzione del fondo. Ha censurato anche l'omessa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza e l'erronea qualificazione dell'istanza paesaggistica come richiesta di nulla-osta. Infine, ha contestato l'affermazione secondo cui la cisterna sarebbe stata pertinenziale a un fabbricato abusivo, sostenendo che il deposito derivasse da un rudere preesistente e che gli interventi sui due manufatti fossero autonomi e privi di incremento di superficie o volume.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di annullamento del decreto regionale istitutivo dell'area naturale protetta. Ha rilevato che il decreto era anteriore alla legge-quadro statale sulle aree protette e che, comunque, il relativo procedimento aveva previsto una significativa partecipazione degli enti locali, con trasmissione e pubblicazione della proposta, presentazione di osservazioni e loro esame nel decreto. La sentenza della Corte costituzionale richiamata dal ricorrente non ha inciso retroattivamente sui precedenti decreti istitutivi. Il TAR ha invece accolto il ricorso contro i dinieghi edilizio e paesaggistico, annullandoli. Ha osservato che il provvedimento dell'ente gestore si fondava essenzialmente sulla pretesa natura boscata dell'area e sul conseguente vincolo di inedificabilità assoluta, mentre il ricorrente aveva prodotto una perizia articolata sulla percentuale di copertura arborea e l'Amministrazione non aveva adeguatamente controdedotto né svolto l'istruttoria richiesta dal giudice. La nozione di bosco deriva dalla legge e dallo stato dei luoghi; lo studio agricolo-forestale allegato al PRG aveva valore ricognitivo e non costituiva, in assenza di una disciplina specifica autonomamente lesiva, un atto pianificatorio da impugnare. Inoltre, anche nelle aree boschive può essere ammessa, a determinate condizioni, una limitata attività edilizia. Il TAR ha ritenuto insufficiente anche il richiamo alla natura pertinenziale della cisterna rispetto a un fabbricato asseritamente abusivo: tale circostanza non giustifica di per sé il diniego, salvo che l'Amministrazione dimostri l'unitarietà sostanziale dei due interventi. Una cisterna interrata può essere autonoma quando è funzionale all'irrigazione, alla raccolta delle acque meteoriche, all'attività agricola, alla prevenzione degli incendi o all'abbeveraggio degli animali. Le Amministrazioni dovranno riattivare tempestivamente i procedimenti, valutando adeguatamente la natura non boschiva dell'area e l'autonomia funzionale della cisterna. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
Il diniego di accertamento di conformità relativo alla cisterna è stato annullato per insufficiente istruttoria sulla natura boschiva dell'area e sull'autonomia dell'intervento rispetto al fabbricato.
artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004
Il diniego di compatibilità paesaggistica e l'ordine di demolizione sono stati annullati in ragione dell'insufficiente valutazione della natura dell'area e dell'autonomia funzionale della cisterna.
art. 22 l. n. 394/1991
La partecipazione degli enti locali al procedimento istitutivo delle aree protette costituisce principio fondamentale; nel caso concreto il decreto istitutivo aveva comunque assicurato una partecipazione significativa.
art. 117, comma 2, lett. s), Cost.
La tutela dell'ambiente e l'istituzione delle aree naturali protette rientrano nella competenza esclusiva statale, ma tale principio non ha comportato l'annullamento del decreto regionale pregresso.
art. 4 l.r. n. 16/1996
La qualificazione di un'area come bosco deve essere verificata alla luce della legge e dello stato dei luoghi; nel caso concreto l'Amministrazione non ha adeguatamente confutato la perizia del privato.
art. 10 l.r. n. 16/1996
La qualificazione dell'area come boschiva non determina automaticamente un divieto assoluto di ogni attività edilizia, essendo ammessa, a determinate condizioni, una limitata attività nelle aree boschive.
Massime di principio
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme regionali che disciplinano l'istituzione delle aree protette non determina automaticamente l'annullamento dei decreti istitutivi adottati anteriormente; occorre verificare la disciplina temporale applicabile e, in concreto, il grado di partecipazione assicurato agli enti locali nel procedimento.
- La qualificazione di un'area come bosco deriva principalmente dalla legge e dallo stato dei luoghi; uno studio agricolo-forestale allegato a uno strumento urbanistico ha valore meramente ricognitivo se non introduce una disciplina specifica e autonomamente lesiva dell'area.
- Quando il privato produce una perizia articolata e pertinente sulla non sussistenza dei presupposti fattuali del vincolo boschivo, l'Amministrazione non può fondare il diniego su affermazioni generiche, ma deve svolgere un'istruttoria effettiva e confutare specificamente gli elementi tecnici dedotti.
- La mera pertinenzialità di un'opera rispetto a un fabbricato asseritamente abusivo non giustifica di per sé il diniego di sanatoria; l'Amministrazione deve dimostrare che i manufatti costituiscano parti di un intervento edilizio sostanzialmente unitario, anziché opere autonome.
- Una cisterna interrata può avere autonoma rilevanza edilizia rispetto a un fabbricato quando sia obiettivamente funzionale all'irrigazione del fondo, alla raccolta delle acque meteoriche, all'attività agricola, alla prevenzione degli incendi o all'abbeveraggio degli animali.
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