Cassazione Penale, Ordinanza n. 34683/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Milano del 5 dicembre 2025. Ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze sollecitavano una rivalutazione o una diversa lettura delle prove, già esaminate e respinte dal giudice di merito, e non deducevano vizi sindacabili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d’appello, che aveva negato le attenuanti generiche considerando i plurimi e gravi precedenti penali dell’imputato, tra cui una condanna per omicidio volontario. Ha inoltre giudicato corretta la determinazione della pena, fondata sulla gravità complessiva e sulla reiterazione delle condotte, nonché sulla personalità dell’imputato. In conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La decisione è stata assunta l’11 settembre 2026.
Norme richiamate
al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio
Nel decidere sulle attenuanti generiche, il giudice può fondare la valutazione anche su un solo elemento tra quelli rilevanti ai fini della commisurazione della pena, purché lo ritenga prevalente e idoneo a determinare il riconoscimento o il diniego del beneficio.
Massime di principio
- Nel valutare la concessione delle attenuanti generiche, il giudice può attribuire rilievo prevalente a uno solo degli elementi pertinenti indicati dall’art. 133 c.p., senza essere tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle fonti di prova o una rilettura alternativa dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la decisione è sottratta a censura in cassazione quando è sorretta da motivazione adeguata e giuridicamente corretta.
Come è indicizzato
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