Sentenza n. 1037/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento n. 12362 del 02/12/2021 della Regione Calabria di revoca del finanziamento di euro 1.600.000,00 assegnato al Comune di Cassano allo Ionio per la realizzazione di n. 20 alloggi a canone sostenibile (accordo di programma rep. n. 1926 del 29.10.2015);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento regionale di revoca del finanziamento di 1.600.000 euro assegnato al Comune per la realizzazione di 20 alloggi a canone sostenibile, con contestuale ingiunzione di restituzione di 553.126,55 euro
Esito
Favorevole al resistente (regione e ministero)
La controversia
Il Comune ha proposto ricorso, originariamente presentato come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e successivamente trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell'opposizione della Regione Calabria, chiedendo l'annullamento del provvedimento regionale di revoca del finanziamento assegnato in base a un accordo di programma del 2015 e della connessa ingiunzione di pagamento. Nel corso del giudizio, le parti hanno concluso un nuovo accordo in data 12 novembre 2024, sostitutivo dell'accordo la cui mancata esecuzione aveva determinato la revoca e l'avvio del recupero delle somme. Il Comune ha quindi dichiarato, con memoria del 19 marzo 2026, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La Regione ha aderito alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il nuovo accordo intervenuto tra Comune e Regione ha fatto venir meno l'utilità concreta conseguibile mediante la decisione sull'impugnazione della revoca e dell'ingiunzione di pagamento. L'improcedibilità è stata dichiarata anche in ragione dell'espressa rinuncia alla coltivazione del giudizio da parte del Comune, cui la Regione ha aderito. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della natura sopravvenuta della causa di improcedibilità e della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando viene meno, anche per fatti sopravvenuti, l'interesse concreto alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme alla disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.
art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Disciplina l'opposizione che ha determinato la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario.
Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639
Costituisce la base normativa dell'ingiunzione di pagamento adottata contestualmente alla revoca del finanziamento.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per effetto di un accordo stragiudiziale o di altro fatto sopravvenuto, non residua al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale conseguibile dalla pronuncia richiesta.
- L'espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione può fondare la declaratoria di improcedibilità, anche quando l'amministrazione resistente vi aderisca.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere valutata con riferimento all'utilità concreta perseguibile mediante la decisione giudiziale; quando tale utilità è venuta meno, il giudice non procede all'esame dei motivi di legittimità dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1235/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 220/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 221/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 222/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1251/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →