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direttiva

Direttiva 2009/3

Direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009 , che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32009L0003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene sulla direttiva 80/181/CEE per chiarire e aggiornare il quadro armonizzato delle unità di misura nell’Unione. Conferma l’autorizzazione delle indicazioni aggiuntive oltre alle unità legali, elimina una deroga ormai non più necessaria per l’unità acre nel catasto, aggiorna alcune definizioni e tabelle delle unità SI e introduce un obbligo di monitoraggio per la Commissione con relazione entro il 31 dicembre 2019. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2009 e applicarle dal 1° gennaio 2010.

Modifica la direttiva 80/181/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di unità di misura, aggiornando il regime delle indicazioni aggiuntive, alcune definizioni SI e talune esenzioni nazionali.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con effetti sulla disciplina nazionale degli strumenti di misura, delle misurazioni effettuate e delle indicazioni di grandezza espresse in unità di misura, nonché sull’uso delle unità legali e delle indicazioni aggiuntive. Incide in particolare sulle deroghe e sugli usi consentiti nel Regno Unito e in Irlanda previsti dalla direttiva 80/181/CEE, sull’elenco delle unità SI e sulle unità del capitolo II dell’allegato. È una direttiva di modifica, quindi opera tramite recepimento nell’ordinamento interno degli Stati membri.

Direttiva 2009/3/CE sulle unità di misura

La direttiva 2009/3/CE modifica la direttiva 80/181/CEE per aggiornare e precisare il regime armonizzato delle unità di misura nell’Unione europea. L’intervento mira a preservare il buon funzionamento del mercato interno, a evitare ostacoli al commercio, anche internazionale, e ad allineare il testo alle evoluzioni tecniche e metrologiche intervenute a livello della Conferenza generale dei pesi e delle misure.

Finalità e contesto normativo

La direttiva parte dal presupposto che alcune esenzioni storiche e alcune formulazioni dell’allegato della direttiva 80/181/CEE vadano aggiornate. In particolare, considera non più necessario porre fine alle esenzioni locali relative a "pint", "mile" e "troy ounce", poiché non comportano ostacoli non tariffari significativi al commercio; al tempo stesso chiarisce che le indicazioni aggiuntive devono continuare a essere consentite per non penalizzare le imprese che esportano verso paesi terzi con esigenze di etichettatura diverse.

Ambito di applicazione

La modifica opera sul quadro generale della direttiva 80/181/CEE e riguarda:

  • gli strumenti di misura impiegati;
  • le misurazioni effettuate;
  • le indicazioni di grandezza espresse in unità di misura;
  • l’uso delle unità legali e delle unità del capitolo II dell’allegato.

Le modifiche incidono in modo specifico sugli Stati membri che riconoscevano talune unità tradizionali al 21 aprile 1973 e sulla disciplina di Regno Unito e Irlanda, con soppressione della deroga sull’acre per il catasto. La direttiva è vincolante quanto al risultato da raggiungere, ma lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.

Obblighi principali introdotti o confermati

All’articolo 1 della direttiva 80/181/CEE viene sostituita la lettera b) dell’articolo 1 per precisare che le unità del capitolo II dell’allegato sono utilizzabili solo negli Stati membri in cui erano autorizzate alla data del 21 aprile 1973. Questo conserva il carattere limitato delle deroghe nazionali già esistenti.

All’articolo 2, lettera a), viene chiarito che gli obblighi relativi alle unità di misura riguardano non solo le indicazioni, ma anche gli strumenti di misura e le misurazioni effettuate. Si rafforza così la coerenza tra disciplina metrologica e pratiche di misurazione.

All’articolo 3, paragrafo 2, si stabilisce espressamente che è autorizzato l’impiego di indicazioni aggiuntive oltre alle unità legali. Questo punto è centrale per il commercio extra-UE e per la transizione verso nuove unità metriche eventualmente sviluppate a livello internazionale.

Monitoraggio della Commissione

È introdotto un nuovo articolo 6 ter, che attribuisce alla Commissione il compito di seguire l’evoluzione del mercato in relazione alla direttiva e alla sua attuazione, con attenzione al funzionamento del mercato interno e del commercio internazionale. La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione entro il 31 dicembre 2019, accompagnata, se del caso, da proposte adeguate. La norma evidenzia un meccanismo di controllo successivo e una possibile futura ulteriore armonizzazione.

Aggiornamenti tecnici dell’allegato sulle unità SI

La direttiva aggiorna varie parti dell’allegato della direttiva 80/181/CEE.

In materia di temperatura termodinamica, il kelvin viene definito come 1/273,16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell’acqua, con specificazione della composizione isotopica dell’acqua di riferimento. Viene inoltre aggiornato il titolo relativo alla temperatura Celsius.

La sezione sulle unità derivate SI viene riorganizzata:

  • il titolo della parte 1.2 diventa "Unità derivate SI";
  • è soppressa la parte 1.2.1;
  • la regola generale per le unità derivate SI è formulata come espressione algebrica di prodotti di potenze delle unità di base con fattore numerico pari a 1.

È poi confermata la tabella delle unità derivate con nomi e simboli speciali, comprendente tra le altre radiante, steradiante, hertz, newton, pascal, joule, watt, coulomb, volt, ohm, siemens, farad, weber, tesla, henry, lumen, lux, becquerel, gray, sievert e katal. Per quest’ultimo, la direttiva richiama l’unità SI per l’attività catalitica.

Viene anche precisato che alcune unità derivate SI possono essere espresse con i nomi e i simboli speciali della tabella; è riportato l’esempio della viscosità dinamica, esprimibile come m−1 · kg · s−1, oppure N · s · m−2, oppure Pa · s.

Eliminazione della deroga sull’acre e unità del capitolo II

Nel capitolo II dell’allegato viene soppressa la riga relativa al catasto e all’acre, con l’indicazione 1 ac = 4 047 m2. La soppressione è giustificata dal fatto che Regno Unito e Irlanda non usano più l’acro nelle registrazioni catastali dei terreni.

La frase finale del capitolo II è sostituita per stabilire che le unità di tale capitolo possono essere combinate tra loro o con quelle del capitolo I per costituire unità composte.

Recepimento, applicazione ed efficacia

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2010.

Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica del regime delle unità legali e delle indicazioni aggiuntive

All’articolo 1 della direttiva 80/181/CEE, la lettera b) è sostituita per precisare che le unità del capitolo II dell’allegato sono ammesse solo negli Stati membri in cui erano autorizzate al 21 aprile 1973. All’articolo 3, paragrafo 2, si stabilisce che è autorizzato l’impiego di indicazioni aggiuntive.

Ambito degli obblighi relativi alle misurazioni

All’articolo 2, lettera a), si chiarisce che gli obblighi derivanti dall’articolo 1 riguardano gli strumenti di misura impiegati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di grandezza espresse in unità di misura.

Monitoraggio della Commissione e relazione al 2019

È inserito l’articolo 6 ter, che impone alla Commissione di seguire l’evoluzione del mercato in relazione alla direttiva e alla sua attuazione, con riguardo al regolare funzionamento del mercato interno e del commercio internazionale, e di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione entro il 31 dicembre 2019, corredata, se del caso, di proposte adeguate.

Aggiornamento delle definizioni e dell’allegato sulle unità SI

L’allegato è modificato: il kelvin è ridefinito in relazione alla temperatura termodinamica del punto triplo dell’acqua con riferimento alla sua composizione isotopica; il titolo relativo alla temperatura Celsius è aggiornato; la sezione sulle unità derivate SI è ristrutturata; la regola generale sulle unità derivate viene formulata come espressione algebrica di prodotti di potenze delle unità SI di base; sono elencate le unità derivate con nomi e simboli speciali, compreso il katal (kat) per l’attività catalitica.

Eliminazione della deroga sull’acre per il catasto

Nel capitolo II dell’allegato è soppressa la riga relativa a "Catasto / acre / 1 ac = 4 047 m2 / ac", poiché Regno Unito e Irlanda non usano più l’acro nelle registrazioni catastali dei terreni.

Combinazione delle unità del capitolo II

La frase finale del capitolo II è sostituita per stabilire che le unità di tale capitolo possono essere combinate tra di loro o con quelle del capitolo I per costituire unità composte.

Termine di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2009 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1° gennaio 2010. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materiemercato internometrologialibera circolazione delle mercinormazione tecnicacommercio internazionale

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