Direttiva 2009/11
Direttiva 2009/11/CE della Commissione, del 18 febbraio 2009 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi le sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo nell'allegato I cinque sostanze attive valutate positivamente nel quadro del programma di lavoro comunitario sui prodotti fitosanitari. L'iscrizione consente agli Stati membri di autorizzare i prodotti che le contengono, ma con condizioni specifiche, limiti d'uso e obblighi di ulteriore verifica su alcuni profili di rischio. La direttiva fissa inoltre il termine di recepimento al 30 aprile 2010 e disciplina la revisione delle autorizzazioni esistenti, nonché i termini per la presentazione di ulteriori studi da parte dei notificanti.
Integrazione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, alle autorità competenti per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari e ai titolari/notificanti dei relativi prodotti contenenti le sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad. Riguarda l'immissione in commercio e la revisione delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 91/414/CEE, con applicazione ai prodotti contenenti tali sostanze come uniche sostanze attive o in miscela con altre sostanze iscritte nell'allegato I entro il 31 ottobre 2009. Sono previste prescrizioni specifiche per taluni usi autorizzabili e per la fornitura di ulteriori dati/studi entro il 31 ottobre 2011. La direttiva è rilevante anche ai fini del SEE.
Direttiva 2009/11/CE: iscrizione di cinque sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva interviene nel quadro della disciplina comunitaria sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificando la direttiva 91/414/CEE per inserire nell'allegato I cinque sostanze attive già oggetto di valutazione scientifica. L'operazione si fonda sui lavori del programma di revisione comunitario e sugli esiti positivi, pur con talune condizioni e richieste di ulteriori dati su profili specifici di rischio.
Contesto normativo e finalità
La base giuridica è l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE. Dai considerando emerge che le sostanze bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad sono state oggetto di valutazione da parte degli Stati membri relatori e dell'EFSA, con successivo riesame in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
La Commissione conclude che, in generale, i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze soddisfano i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, per gli impieghi esaminati. Ne deriva l'opportunità di iscriverle nell'allegato I, così da consentire agli Stati membri di autorizzare i prodotti che le contengono.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda:
- gli Stati membri, chiamati a recepire le disposizioni e a rivedere le autorizzazioni esistenti;
- i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate;
- i notificanti e i titolari delle autorizzazioni, tenuti a fornire ulteriori informazioni o a disporre di un fascicolo conforme alle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE.
L'intervento opera nell'ambito dell'autorizzazione, revisione e mantenimento in commercio dei prodotti fitosanitari. Per alcune sostanze o combinazioni di sostanze sono previste condizioni particolari e termini specifici di adeguamento.
Iscrizione nell'allegato I e condizioni di utilizzo
L'allegato alla direttiva inserisce, alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, le cinque sostanze attive con:
- numero identificativo, denominazione IUPAC e purezza minima;
- data di entrata in vigore dell'iscrizione: 1° novembre 2009;
- scadenza dell'iscrizione: 31 ottobre 2019.
Le restrizioni d'uso sono le seguenti:
- bensulfuron: autorizzabile solo come erbicida;
- 5-nitroguaiacolato di sodio: autorizzabile solo come fitoregolatore;
- o-nitrofenolato di sodio: autorizzabile solo come fitoregolatore;
- p-nitrofenolato di sodio: autorizzabile solo come fitoregolatore;
- tebufenpirad: autorizzabile solo come acaricida o insetticida.
Profili di rischio e attenzione richiesta agli Stati membri
Per ciascuna sostanza l'allegato Parte B indica gli elementi ai quali gli Stati membri devono prestare particolare attenzione nell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE.
Per il bensulfuron gli Stati membri devono considerare in particolare:
- la protezione degli organismi acquatici, con eventuali misure di attenuazione come zone cuscinetto;
- la protezione delle acque freatiche, soprattutto in aree sensibili per caratteristiche del suolo o climatiche.
Per i nitrofenolati di sodio, gli Stati membri devono prestare attenzione a:
- conferma della specificazione della sostanza tecnica come fabbricata commercialmente, supportata da adeguati dati analitici;
- comparazione e verifica del materiale di prova usato nei fascicoli tossicologici rispetto alla specificazione della sostanza tecnica;
- tutela della sicurezza degli operatori, con previsione di dispositivi di protezione individuale e misure di attenuazione del rischio;
- protezione delle acque freatiche, con eventuali misure di riduzione del rischio.
Per il tebufenpirad gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a:
- sicurezza di operatori e lavoratori, con uso di adeguate attrezzature di protezione personale;
- protezione degli organismi acquatici, con misure di riduzione del rischio ove opportuno, incluse zone cuscinetto;
- protezione degli uccelli insettivori.
La direttiva richiede inoltre, per il tebufenpirad, attenzione specifica nelle domande di autorizzazione di prodotti in formulazioni diverse dai sacchi solubili in acqua: gli Stati membri devono verificare con particolare rigore i criteri dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e assicurarsi che tutte le informazioni necessarie siano disponibili prima del rilascio dell'autorizzazione.
Obblighi di ulteriori studi e informazioni
L'iscrizione nell'allegato I è accompagnata da richieste di dati supplementari.
Per il bensulfuron, gli Stati membri devono far sì che il notificante trasmetta alla Commissione:
- ulteriori studi sulla specifica;
- ulteriori informazioni sulla via e sul tasso di degradazione del bensulfuron-metile in condizioni aerobiche di suolo inondato;
- informazioni sulla pertinenza dei metaboliti per la valutazione del rischio per i consumatori.
Per i nitrofenolati di sodio, gli Stati membri interessati devono richiedere ulteriori studi sul rischio per le acque freatiche.
Per il tebufenpirad, il notificante deve trasmettere:
- ulteriori informazioni a conferma dell'assenza di impurità rilevanti;
- ulteriori informazioni sui rischi per gli uccelli insettivori.
Per tutte queste informazioni supplementari il termine è il 31 ottobre 2011.
Recepimento da parte degli Stati membri
L'articolo 2 stabilisce il termine di recepimento al 30 aprile 2010. Entro tale data gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, comunicando immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza.
Le disposizioni nazionali si applicano dal 1° maggio 2010. È inoltre richiesto un riferimento alla direttiva nelle misure di recepimento o il loro accompagnamento con tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 3 disciplina la revisione delle autorizzazioni già rilasciate per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze inserite nell'allegato I.
In via generale, entro il 30 aprile 2010 gli Stati membri devono verificare che:
- siano rispettate le condizioni specifiche dell'allegato I;
- il titolare dell'autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme all'allegato II, in conformità all'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Se necessario, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate.
Nuova valutazione per prodotti contenenti le sostanze iscritte
Per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze come uniche sostanze attive o in combinazione con altre sostanze già iscritte entro il 31 ottobre 2009, gli Stati membri devono effettuare una nuova valutazione secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III.
All'esito di tale valutazione, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfi i requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. In base a tale esito:
- per i prodotti con la sola sostanza attiva, se necessario, l'autorizzazione deve essere modificata o revocata entro il 30 aprile 2014;
- per i prodotti con la sostanza attiva in combinazione con altre, la modifica o revoca deve intervenire entro il 30 aprile 2014, oppure entro un termine successivo fissato nella direttiva che ha iscritto le altre sostanze nell'allegato I, se tale termine è più favorevole o più tardo.
Margini di discrezionalità degli Stati membri
Pur vincolando gli Stati membri quanto al risultato, la direttiva lascia loro un margine nella scelta degli strumenti di attuazione. In particolare:
- le modalità di recepimento restano nazionali;
- gli Stati membri possono modulare le misure di attenuazione del rischio e le condizioni autorizzative in funzione delle specificità tecniche e territoriali;
- la revisione delle autorizzazioni può condurre, secondo i casi, a modifica, sostituzione o revoca.
Restano tuttavia obbligatori gli obiettivi di risultato: adeguamento dell'ordinamento nazionale, verifica delle condizioni di iscrizione, accesso al fascicolo conforme e riesame delle autorizzazioni entro i termini previsti.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il 1° novembre 2009 ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Integrazione delle sostanze attive nell'allegato I
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l'allegato della direttiva, includendovi bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad. L'iscrizione si fonda sugli esiti positivi della valutazione EFSA e del riesame della Commissione.
Recepimento e decorrenza
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni nazionali necessarie entro il 30 aprile 2010, con applicazione dal 1° maggio 2010. È richiesto l'invio immediato alla Commissione del testo delle misure nazionali e di una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni vigenti per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze iscritte entro il 30 aprile 2010. Entro tale data devono verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I e l'accesso del titolare dell'autorizzazione a un fascicolo conforme all'allegato II, in conformità dell'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Nuova valutazione per prodotti con sole sostanze iscritte o miscele
L'articolo 3, paragrafo 2, prevede che per i prodotti contenenti le sostanze come uniche sostanze attive o in combinazione con altre sostanze iscritte entro il 31 ottobre 2009 gli Stati membri effettuino una nuova valutazione secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. All'esito della valutazione gli Stati membri devono accertare la conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni entro il 30 aprile 2014, o più tardi se ciò è previsto dalla direttiva che ha iscritto le altre sostanze nella miscela.
Condizioni e limitazioni specifiche per le singole sostanze
Nell'allegato sono fissate per ciascuna sostanza la purezza minima, la data di entrata in vigore dell'iscrizione (1° novembre 2009), la scadenza dell'iscrizione (31 ottobre 2019) e le restrizioni d'uso: bensulfuron solo come erbicida; 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio solo come fitoregolatori; tebufenpirad solo come acaricida o insetticida.
Prescrizioni particolari e focus valutativi per i rischi
Per il bensulfuron gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e delle acque freatiche e, ove opportuno, applicare misure di attenuazione del rischio come zone cuscinetto. Per i nitrofenolati di sodio è richiesta particolare attenzione alla specificazione della sostanza tecnica, alla sicurezza degli operatori e alla protezione delle acque freatiche, con eventuali misure di riduzione del rischio. Per il tebufenpirad gli Stati membri devono prestare attenzione alla sicurezza di operatori e lavoratori, alla protezione degli organismi acquatici e degli uccelli insettivori, prevedendo misure di riduzione del rischio ove opportuno.
Obblighi di ulteriori dati e studi
La direttiva impone ai notificanti di trasmettere ulteriori informazioni/studi su specifiche questioni: per il bensulfuron, sulla specifica chimica, sulla via e sul tasso di degradazione in suolo inondato aerobico e sulla pertinenza dei metaboliti per la valutazione del rischio per i consumatori; per i nitrofenolati di sodio, ulteriori studi sul rischio per le acque freatiche; per il tebufenpirad, informazioni che confermino l'assenza di impurità rilevanti e ulteriori informazioni sul rischio per gli uccelli insettivori. Tali dati devono essere trasmessi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.
Base scientifica e chiarimento sugli obblighi di accesso ai dati
I considerando precisano che le valutazioni sono state svolte da Stati membri relatori ed EFSA, con riesame in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. La direttiva chiarisce inoltre che, per evitare difficoltà interpretative, gli Stati membri devono verificare che il titolare dell'autorizzazione abbia accesso a un fascicolo conforme all'allegato II; tale chiarimento non introduce nuovi obblighi rispetto alle precedenti direttive modificative dell'allegato I.
Termini di transizione per i prodotti autorizzati
La direttiva prevede che gli Stati membri dispongano, in via generale, di sei mesi dall'iscrizione per rivedere le autorizzazioni esistenti e, se del caso, modificarle o revocarle. Per i prodotti con sole sostanze iscritte o miscele con altre sostanze iscritte entro il 31 ottobre 2009, la nuova valutazione può condurre a misure fino al 30 aprile 2014, lasciando ai legislatori e alle autorità nazionali un margine operativo nella forma e nei mezzi di attuazione.
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