Direttiva 2009/13
Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009 , recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva dà attuazione nell’Unione all’accordo del 19 maggio 2008 tra ECSA ed ETF sulla convenzione OIL del 2006 sul lavoro marittimo. Essa aggiorna la disciplina europea sulla gente di mare, in particolare la direttiva 1999/63/CE, fissando standard minimi su età, certificato medico, formazione, contratti di lavoro, ferie, rimpatrio, assistenza sanitaria, alloggio, vitto, sicurezza e procedure di reclamo. Agli Stati membri è lasciato un margine di attuazione, ma devono garantire il risultato e possono mantenere o introdurre regole più favorevoli.
Attuazione nell'UE dell'accordo ECSA-ETF sulla convenzione OIL del 2006 sul lavoro marittimo, con modifica della direttiva 1999/63/CE in materia di condizioni di lavoro, tutela della salute e diritti minimi dei marittimi.
Ambito di applicazione
Si applica ai lavoratori marittimi/gente di mare occupati, ingaggiati o comunque al lavoro a bordo di navi cui si applica l’accordo, ossia in linea generale tutte le navi private e pubbliche normalmente impiegate in attività commerciali, battenti bandiera di uno Stato membro e/o registrate in uno Stato membro. Restano escluse, salvo diversa indicazione, le navi impegnate nella pesca o in attività simili, le navi di costruzione tradizionale quali dhow e giunche, le navi da guerra e i macchinari navali ausiliari. Per alcune questioni di qualificazione dei soggetti e dell’applicabilità alle navi, la decisione è rimessa all’autorità competente nazionale previa consultazione delle parti sociali.
Direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo
La direttiva attua nell’ordinamento dell’Unione l’accordo concluso il 19 maggio 2008 tra ECSA ed ETF sulla convenzione OIL del 2006 sul lavoro marittimo. Essa si inserisce nel quadro del dialogo sociale europeo e mira a rendere operative, per i marittimi impiegati a bordo di navi degli Stati membri, norme minime comuni su lavoro, riposo, salute, sicurezza, alloggio, rimpatrio e tutela sociale, modificando in particolare la direttiva 1999/63/CE.
Finalità e tecnica normativa
La direttiva è concepita come strumento di attuazione di un accordo tra parti sociali ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 2, del trattato CE. Il testo ribadisce espressamente la natura di direttiva come atto vincolante quanto al risultato da raggiungere, lasciando agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi. Viene inoltre chiarito che gli Stati possono affidare l’attuazione alle parti sociali, purché resti garantito il conseguimento dei risultati prescritti.
Ambito di applicazione e definizioni
L’accordo si applica, salvo diversa previsione, a tutti i marittimi e a tutte le navi private e pubbliche normalmente impiegate in attività commerciali. Sono escluse le navi impiegate nella pesca o attività simili, le navi tradizionali quali dhow e giunche, le navi da guerra e i macchinari navali ausiliari. Le definizioni centrali riguardano, tra l’altro, autorità competente, stazza lorda, marittimo/gente di mare, nave, contratto di lavoro dei marittimi e armatore. In caso di dubbio sull’inclusione di una persona nella categoria dei marittimi, o sull’applicabilità dell’accordo a una nave, decide l’autorità competente nazionale previa consultazione delle organizzazioni interessate.
Età minima, lavoro notturno e tutela dei minori
La clausola riformulata vieta il lavoro di notte ai marittimi minori di 18 anni; la notte deve coprire almeno nove ore consecutive, includendo l’intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino. Sono ammesse deroghe solo in casi limitati, quando l’osservanza della restrizione comprometterebbe la formazione effettiva oppure quando la specifica attività o un programma formativo riconosciuto rendano necessario il lavoro notturno, purché non ne derivi pregiudizio per la salute o il benessere del minore. È inoltre vietato impiegare minori di 18 anni in lavori che possano compromettere la loro salute o sicurezza.
Certificato medico e idoneità al servizio
La direttiva rafforza il regime del certificato medico di idoneità al lavoro in mare. Nessun marittimo può lavorare a bordo senza un certificato attestante l’idoneità alle mansioni; l’autorità competente deve esigerlo prima dell’imbarco e definire la natura dell’esame e del certificato. I certificati emessi secondo le prescrizioni della STCW sono accettati, e per i marittimi non coperti dalla STCW è sufficiente un certificato sostanzialmente equivalente. Il certificato è rilasciato da un medico qualificato, con piena indipendenza professionale; è prevista una seconda valutazione da parte di altro medico indipendente o medico arbitro in caso di rifiuto o limitazioni. Salvo esigenze più restrittive, la validità massima è di due anni, ridotta a un anno per i minori di 18 anni; la certificazione della percezione dei colori vale al massimo sei anni. In caso di urgenza, il marittimo può lavorare senza certificato valido fino al porto successivo per non oltre tre mesi se è munito di un certificato scaduto di recente. Per i marittimi su navi che effettuano normalmente viaggi internazionali il certificato deve essere redatto almeno in inglese.
Contratti di lavoro, preavviso e contenuti minimi
Il contratto di lavoro del marittimo deve essere scritto, chiaro, validamente concluso e approvato dal lavoratore dopo che questi ha potuto esaminarlo e chiedere assistenza. Gli Stati membri devono imporre che i contratti includano dati minimi essenziali, tra cui identità delle parti, data e luogo di stipula, mansioni, retribuzione o metodo di calcolo, ferie annuali, disciplina della cessazione, tutele sanitarie e sociali, diritto al rimpatrio ed eventuale contratto collettivo. Il preavviso minimo per la risoluzione anticipata non può essere inferiore a sette giorni; sono tuttavia ammesse deroghe in circostanze valide, incluse esigenze umanitarie o altre urgenze, e deve essere sempre possibile per il marittimo sciogliere il rapporto senza penali in presenza di motivi seri.
Ferie annuali retribuite
Ogni marittimo ha diritto a ferie annuali retribuite calcolate in misura non inferiore a 2,5 giorni di calendario per mese di occupazione, con proporzione per i mesi incompleti. Il minimo non può essere monetizzato, salvo cessazione del rapporto di lavoro. La clausola si coordina con la disciplina generale dell’accordo europeo sull’orario di lavoro della gente di mare contenuta nella direttiva 1999/63/CE.
Rimpatrio e garanzia finanziaria
Il diritto al rimpatrio è riconosciuto senza spese personali per il marittimo. Gli Stati membri devono imporre alle navi battenti la propria bandiera una garanzia finanziaria che assicuri il rimpatrio nei casi di scadenza del contratto all’estero, risoluzione da parte dell’armatore o del marittimo per giustificati motivi, ovvero impossibilità di svolgere le proprie funzioni. La durata massima del servizio oltre la quale sorge il diritto al rimpatrio deve essere inferiore a dodici mesi. Se l’armatore non adempie, interviene lo Stato di bandiera; in mancanza, possono intervenire lo Stato di partenza del rimpatrio o quello di cittadinanza, con recupero dei costi nei confronti dello Stato di bandiera. Nessuna spesa può gravare sul marittimo, salvo i casi di grave inadempimento previsti dalle norme nazionali o collettive. È prevista anche la possibilità di detenzione della nave per ottenere il rimborso dei costi sostenuti. Ogni Stato membro deve inoltre facilitare il rimpatrio dei marittimi presenti nei propri porti o nelle proprie acque.
Indennizzo per perdita o naufragio della nave
In caso di perdita o naufragio della nave, l’armatore deve corrispondere a ciascun marittimo a bordo un’indennità di disoccupazione derivante dall’evento. Restano salvi gli ulteriori diritti nazionali che spettino al marittimo per perdite o lesioni conseguenti al sinistro.
Alloggio, strutture ricreative, vitto e ristorazione
Per alloggio e strutture ricreative si richiedono condizioni adeguate alle esigenze di chi vive e lavora a bordo, con ispezioni frequenti e registrate. Le navi che toccano regolarmente porti infestati da zanzare devono essere attrezzate con dispositivi appropriati. Il vitto e l’acqua potabile devono essere di qualità, valore nutrizionale e quantità adeguati, tenendo conto di esigenze religiose e culturali; il vitto è gratuito per i marittimi durante l’ingaggio. I cuochi di bordo devono essere formati e qualificati; per navi con equipaggio inferiore a dieci è possibile non richiedere un cuoco pienamente qualificato, ma chiunque manipoli il cibo deve essere formato in igiene e conservazione degli alimenti. In casi eccezionali l’autorità competente può rilasciare una dispensa temporanea, fino al successivo porto di approdo o per non oltre un mese. I minori di 18 anni non possono lavorare come cuochi di bordo.
Assistenza sanitaria, responsabilità dell’armatore e tutela della salute e sicurezza
Gli Stati membri devono garantire tutela della salute e assistenza sanitaria tempestiva e adeguata a bordo, nonché l’accesso alle strutture sanitarie a terra per i casi urgenti. Devono essere previste farmacia di bordo, attrezzature mediche e guida medica, ispezioni periodiche e, per le navi con almeno 100 persone in viaggi internazionali superiori a 72 ore, un medico qualificato a bordo. Dove il medico non è presente, devono esserci un marittimo addetto all’assistenza sanitaria e uno formato al pronto soccorso. Dev’essere disponibile 24 ore su 24 consulenza medica via radio o satellite, gratuita per tutte le navi.
La responsabilità dell’armatore copre i costi della malattia e dell’infortunio tra l’inizio del lavoro e il rimpatrio, le cure mediche, i farmaci, il vitto e l’alloggio lontano da casa, l’indennizzo per decesso o disabilità a lungo termine e le spese funebri. Gli Stati membri possono limitare temporalmente alcune voci, ma non al di sotto di sedici settimane. In caso di incapacità lavorativa, l’armatore deve corrispondere la retribuzione piena mentre il marittimo resta a bordo o fino al rimpatrio; dopo il rimpatrio può essere dovuta la retribuzione, in tutto o in parte, secondo diritto nazionale o contratto collettivo. Sono previste eccezioni per eventi non occorsi durante il servizio, per condotta intenzionale del lavoratore o per malattia occultata al momento dell’ingaggio.
In materia di salute e sicurezza, gli Stati membri devono adottare politiche, programmi e linee guida nazionali, con valutazione dei rischi, prevenzione degli infortuni, denuncia e indagine degli incidenti, statistiche complete e partecipazione dei rappresentanti dei marittimi. Nelle navi con cinque o più marittimi deve essere istituito un comitato di sicurezza. La disciplina richiede anche la protezione dei dati personali nelle procedure di denuncia e investigazione.
Procedure di reclamo a bordo e conformità
Le navi devono disporre di procedure di reclamo a bordo che consentano di trattare in modo equo, efficace e tempestivo le denunce per presunte violazioni della convenzione e dei diritti dei marittimi. Gli Stati membri devono vietare e sanzionare le ritorsioni contro chi presenta un reclamo. Le procedure devono consentire al marittimo di essere accompagnato o rappresentato e di rivolgersi, se necessario, al comandante o alle autorità esterne. Ogni marittimo deve avere copia delle procedure applicabili e dei contatti delle autorità competenti e delle persone a bordo incaricate di assisterlo in modo riservato.
Recepimento, sanzioni ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva, oppure garantire lo stesso risultato tramite accordo tra le parti sociali. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva e devono essere comunicate immediatamente alla Commissione, insieme al testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore. Le sanzioni per le violazioni delle norme nazionali di recepimento devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
La direttiva entra in vigore nel giorno di entrata in vigore della convenzione OIL sul lavoro marittimo del 2006. Essa si rivolge agli Stati membri, che restano liberi di mantenere o introdurre condizioni più favorevoli per i marittimi e non possono usare l’attuazione della direttiva come pretesto per ridurre il livello generale di tutela già esistente.
Disposizioni principali
Attuazione dell’accordo e modifica della direttiva 1999/63/CE
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva attua l’accordo ECSA-ETF del 19 maggio 2008 sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, allegato alla direttiva. L’articolo 2 modifica l’allegato della direttiva 1999/63/CE, inserendo o riscrivendo clausole su definizioni, età minima, certificato medico e ferie annuali retribuite.
Definizioni e campo di applicazione
L’accordo definisce, tra l’altro, "autorità competente", "stazza lorda", "marittimo/gente di mare", "contratto di lavoro dei marittimi", "nave" e "armatore". In linea generale si applica a tutti i marittimi e a tutte le navi private e pubbliche normalmente impegnate in attività commerciali, con esclusione di pesca, navi tradizionali, navi da guerra e macchinari navali ausiliari. In caso di dubbio sull’appartenenza alla categoria o sull’applicabilità a una nave, decide l’autorità competente previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi.
Età minima e lavoro notturno dei minori
La clausola 6 vieta il lavoro notturno ai marittimi minori di 18 anni; la "notte" deve coprire almeno nove ore consecutive, includendo l’intervallo tra mezzanotte e le cinque. Sono previste deroghe limitate, se la formazione verrebbe compromessa o se la natura del compito o un programma di formazione riconosciuto richiedono il lavoro notturno e ciò non nuoce a salute o benessere. È inoltre vietato impiegare minori di 18 anni in lavori che possano compromettere salute o sicurezza.
Certificato medico e idoneità al lavoro
La clausola 13 impone che i marittimi non lavorino a bordo senza certificato medico di idoneità alle mansioni; l’autorità competente deve esigere il certificato prima dell’imbarco e disciplinare natura dell’esame e contenuto del certificato. Il certificato rilasciato conformemente alla STCW è accettato; per i marittimi non coperti dalla STCW è accettato un certificato equivalente nella sostanza. Il certificato è rilasciato da medico qualificato, con indipendenza professionale; è prevista revisione da parte di altro medico o medico arbitro in caso di rifiuto o limitazione. Validità massima: due anni, ridotta a un anno per i minori di 18 anni; per la percezione dei colori, massimo sei anni. In urgenza è possibile lavorare fino al porto successivo per non oltre tre mesi con certificato scaduto da poco; i certificati per viaggi internazionali devono essere almeno in inglese.
Ferie annuali retribuite
La clausola 16 riconosce a ogni marittimo il diritto alle ferie annuali retribuite, calcolate almeno in 2,5 giorni di calendario per mese di occupazione, pro rata per i mesi incompleti. Il minimo non può essere sostituito da indennità, salvo cessazione del rapporto di lavoro.
Contratti di lavoro dei marittimi
Il contratto deve essere scritto, chiaro, validamente concluso e approvato dal marittimo dopo aver potuto esaminarlo e ricevere assistenza. Ogni Stato membro deve imporre alle navi battenti la sua bandiera che i contratti contengano elementi minimi: dati identificativi del marittimo e dell’armatore, luogo e data, mansioni, retribuzione o formula di calcolo, ferie, disciplina della risoluzione, tutele sanitarie e sociali, diritto al rimpatrio, eventuale contratto collettivo e altri dati nazionali. Il preavviso minimo per la risoluzione anticipata non può essere inferiore a sette giorni, ferma la possibilità di preavviso più breve o senza preavviso in circostanze valide, anche per ragioni umanitarie o urgenti.
Riposo, livelli di equipaggio e formazione
Le ore di lavoro e di riposo e i livelli minimi di equipaggio sono rinviati alla direttiva 1999/63/CE, da modificare conformemente all’allegato A. La formazione e la qualificazione dei marittimi devono essere adeguate ai compiti; la formazione e certificazione previste dagli strumenti obbligatori IMO sono considerate conformi.
Rimpatrio e garanzie finanziarie
I marittimi hanno diritto al rimpatrio senza spese personali. Ogni Stato membro deve imporre alle navi battenti la sua bandiera una garanzia finanziaria per assicurare il rimpatrio nei casi di scadenza del contratto all’estero, risoluzione del contratto da parte dell’armatore o del marittimo per giustificati motivi, o impossibilità di proseguire il servizio. La durata massima del servizio dopo la quale sorge il diritto al rimpatrio deve essere inferiore a dodici mesi. Se l’armatore non provvede, interviene lo Stato di bandiera; nessun costo può ricadere sul marittimo, salvo il caso di grave inadempimento. È prevista la possibilità di detenzione della nave per recuperare i costi del rimpatrio.
Indennizzo per perdita o naufragio della nave
In caso di perdita o naufragio della nave, l’armatore deve corrispondere a ciascun marittimo un’indennità di disoccupazione risultante da tale evento, senza pregiudicare altri diritti nazionali per perdite o lesioni.
Alloggio, vitto e ristorazione
La direttiva impone standard minimi per alloggio e strutture ricreative, incluse ispezioni frequenti e registrate. Il vitto e l’acqua potabile devono essere di qualità, valore nutrizionale e quantità adeguati, tenendo conto di esigenze religiose e culturali; il vitto è gratuito. Il personale di cucina deve essere formato e qualificato, con possibilità di dispense limitate in casi eccezionali. I minori di 18 anni non possono lavorare come cuochi di bordo.
Assistenza sanitaria, responsabilità dell’armatore e salute e sicurezza
Gli Stati membri devono garantire assistenza sanitaria a bordo e a terra, inclusa la possibilità di accesso a strutture sanitarie nel porto e consulenza medica via radio o satellite 24 ore su 24, gratuita per tutte le navi. Le navi devono disporre di farmacia di bordo, attrezzature mediche, guida medica e adeguata copertura formativa; per navi con almeno 100 persone in viaggi internazionali superiori a 72 ore è richiesto un medico qualificato. L’armatore è responsabile dei costi di cura, rimpatrio sanitario, vitto/alloggio, indennizzi per morte o disabilità a lungo termine e spese funebri, con possibili limiti temporali di almeno 16 settimane per alcune voci. Gli Stati membri devono adottare politiche di prevenzione, valutazione del rischio, registrazione e indagine degli infortuni, statistiche e comitati di sicurezza sulle navi con cinque o più marittimi.
Reclami a bordo e applicazione
Le navi devono avere procedure di reclamo a bordo e devono essere previste sanzioni contro le ritorsioni. Le procedure devono essere eque, efficaci e tempestive, consentire il ricorso al comandante e, se necessario, alle autorità esterne, e garantire accompagnamento o rappresentanza e protezione contro ritorsioni. I marittimi devono avere copia delle procedure e dei contatti utili.
Recepimento, sanzioni e entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva, oppure garantire l’attuazione mediante accordo tra le parti sociali entro lo stesso termine. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva e devono essere comunicate alla Commissione, insieme al testo delle disposizioni interne essenziali. Le sanzioni per le violazioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. La direttiva entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore della convenzione OIL sul lavoro marittimo del 2006.
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