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Direttiva 2009/12

Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009 , concernente i diritti aeroportuali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro comune europeo per la fissazione e la riscossione dei diritti aeroportuali nei principali aeroporti della UE. Impone agli Stati membri obblighi di non discriminazione, consultazione periodica tra gestori aeroportuali e utenti, trasparenza dei costi e dei criteri tariffari, oltre alla previsione di un’autorità di vigilanza indipendente. Sono inoltre disciplinati sistemi tariffari comuni per reti aeroportuali o per aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, nonché la differenziazione dei servizi e i meccanismi di risoluzione delle controversie.

Principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti dell’Unione, con regole su non discriminazione, trasparenza, consultazione e vigilanza indipendente.

Ambito di applicazione

Si applica agli aeroporti situati in un territorio soggetto al Trattato e aperti al traffico commerciale che superano i 5 milioni di movimenti passeggeri annui, nonché all’aeroporto con il maggior traffico passeggeri in ciascuno Stato membro. Gli Stati membri devono pubblicare e aggiornare annualmente l’elenco degli aeroporti rientranti nell’ambito di applicazione, sulla base dei dati Eurostat. Restano esclusi i diritti per i servizi di navigazione aerea di rotta e terminale, per l’assistenza a terra e per il finanziamento dell’assistenza a persone con disabilità e a mobilità ridotta. La direttiva lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di introdurre misure regolamentari supplementari compatibili con il diritto UE, incluse forme di supervisione economica come l’approvazione dei sistemi di tariffazione o dei livelli dei diritti.

Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali

La direttiva mira a creare un quadro armonizzato per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali nei principali aeroporti dell’Unione. Essa si fonda sull’esigenza di garantire costi efficienti, trasparenza nei rapporti tra gestori aeroportuali e utenti, non discriminazione e un controllo indipendente delle controversie.

Obiettivi e logica dell’intervento

Il legislatore europeo rileva che gli aeroporti svolgono una funzione commerciale essenziale mettendo a disposizione infrastrutture e servizi necessari alle operazioni degli aeromobili, ai passeggeri e alle merci. Poiché i diritti aeroportuali servono in genere a recuperare tali costi, la direttiva intende fissare principi comuni per evitare che, in assenza di regole armonizzate, vengano compromessi elementi essenziali del rapporto tra gestori e utenti.

La direttiva non disciplina tutti gli aspetti della tariffazione aeroportuale: lascia agli Stati membri margini di discrezionalità, in particolare quanto alla possibilità di tener conto delle entrate commerciali dell’aeroporto, nonché all’adozione di ulteriori misure regolamentari compatibili con il diritto dell’Unione.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 limita l’applicazione agli aeroporti situati in un territorio soggetto al Trattato e aperti al traffico commerciale che superano la soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri annui, oltre all’aeroporto con il maggior traffico passeggeri in ciascuno Stato membro. Gli Stati membri devono pubblicare un elenco degli aeroporti interessati, fondato sui dati Eurostat e aggiornato annualmente.

Restano esclusi:

  • i diritti per la remunerazione dei servizi di navigazione aerea di rotta e terminale regolati dal regolamento (CE) n. 1794/2006;
  • i diritti per i servizi di assistenza a terra disciplinati dalla direttiva 96/67/CE;
  • i diritti destinati a finanziare l’assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2006.

La direttiva lascia inoltre impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare misure regolamentari supplementari, comprese misure di supervisione economica come approvazione dei sistemi di tariffazione, approvazione dell’ammontare dei diritti o sistemi di massimizzazione tariffaria.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 chiarisce i concetti centrali:

  • "aeroporto": terreno predisposto per atterraggio, decollo e manovre, con impianti annessi per traffico e servizi aeronautici;
  • "gestore aeroportuale": soggetto incaricato di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali o di rete aeroportuale e di coordinare le attività dei vari operatori;
  • "utente dell’aeroporto": chi trasporta per via aerea passeggeri, posta e/o merci da e per l’aeroporto;
  • "diritti aeroportuali": prelievi pagati dagli utenti per infrastrutture e servizi forniti esclusivamente dal gestore e connessi a atterraggio, decollo, illuminazione, parcheggio, operazioni passeggeri e merci;
  • "rete aeroportuale": gruppo di aeroporti designato da uno Stato membro e gestito dallo stesso gestore.

Non discriminazione e possibilità di modulazione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire che i diritti aeroportuali non discriminino gli utenti, in conformità al diritto UE. È però consentita una modulazione per motivi di interesse pubblico o generale, compresi quelli ambientali, purché i criteri applicati siano pertinenti, obiettivi e trasparenti.

Sistemi tariffari comuni per reti o aree urbane

Gli articoli 4 e 5 riconoscono agli Stati membri la possibilità di autorizzare:

  • un sistema di tariffazione comune e trasparente per una rete aeroportuale gestita dallo stesso gestore;
  • un sistema di tariffazione comune e trasparente per aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, previa informazione alla Commissione.

In quest’ultimo caso, ciascun aeroporto deve comunque rispettare gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 7. I considerando evidenziano che tali facoltà rispondono a esigenze di coesione territoriale e di distribuzione del traffico.

Consultazione periodica e decisioni tariffarie

L’articolo 6 costituisce uno dei nuclei centrali della direttiva. Gli Stati membri devono istituire una procedura obbligatoria di consultazione periodica tra gestore aeroportuale e utenti dell’aeroporto, o loro rappresentanti/associazioni, almeno una volta l’anno, salvo diverso accordo nell’ultima consultazione. Se esiste un accordo pluriennale, la consultazione segue le modalità ivi previste.

Le modifiche al sistema o all’ammontare dei diritti devono essere sottoposte agli utenti almeno quattro mesi prima dell’entrata in vigore, con indicazione delle ragioni, salvo circostanze eccezionali. Il gestore deve consultare gli utenti, tenere conto delle loro osservazioni e pubblicare di regola la decisione o raccomandazione almeno due mesi prima dell’efficacia.

In caso di disaccordo, ciascuna parte può rivolgersi all’autorità di vigilanza indipendente di cui all’articolo 11. Se la modifica è sottoposta a tale autorità, essa non produce effetti finché non sia esaminata; l’autorità deve adottare una decisione provvisoria sull’entrata in vigore entro quattro settimane, salvo che non possa pronunciarsi definitivamente nello stesso termine.

Gli Stati membri possono escludere l’applicazione di tali meccanismi di ricorso per gli aeroporti soggetti a procedure nazionali obbligatorie di approvazione tariffaria o a verifiche sull’effettiva concorrenza, se da tali verifiche emerge la necessità di approvazione o determinazione dei diritti o del loro tetto massimo da parte dell’autorità indipendente. In ogni caso, le procedure nazionali devono essere pertinenti, obiettive, non discriminatorie e trasparenti.

Trasparenza delle informazioni

L’articolo 7 rafforza la base informativa della tariffazione. Durante le consultazioni il gestore deve fornire agli utenti informazioni minime su:

  • servizi e infrastrutture remunerati dai diritti;
  • metodologia di calcolo;
  • struttura complessiva dei costi;
  • entrate derivanti dai diritti e costo totale dei servizi resi;
  • eventuali finanziamenti pubblici;
  • previsioni sull’evoluzione dell’aeroporto, sul traffico e sugli investimenti;
  • utilizzo effettivo delle infrastrutture e delle installazioni;
  • risultati attesi dei grandi investimenti e loro impatto sulla capacità.

Gli utenti devono a loro volta trasmettere al gestore, prima delle consultazioni, previsioni di traffico, composizione e utilizzo della flotta, piani di sviluppo ed esigenze operative. Le informazioni sono trattate come riservate o economicamente sensibili, nel rispetto della normativa nazionale e delle regole di borsa per i gestori quotati.

Nuove infrastrutture e accordi sulla qualità

L’articolo 8 impone la consultazione degli utenti prima della finalizzazione dei piani relativi a nuovi progetti infrastrutturali. L’articolo 9 consente poi negoziati per concludere accordi sul livello di servizio, che definiscano la qualità dei servizi forniti in relazione ai diritti aeroportuali pagati. Tali negoziati possono svolgersi nell’ambito della consultazione periodica.

Differenziazione dei servizi e accesso ai servizi specializzati

L’articolo 10 permette ai gestori aeroportuali di differenziare qualità ed estensione di specifici servizi, terminali o parti di terminali per offrire servizi personalizzati o terminali specializzati. I diritti possono essere differenziati in base alla qualità, ai costi o ad altre motivazioni oggettive e trasparenti.

L’accesso ai servizi specializzati deve essere aperto a ogni utente che ne faccia richiesta. Se la capacità è insufficiente, l’accesso viene assegnato secondo criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori; tali criteri possono essere stabiliti dal gestore e, se previsto dallo Stato membro, approvati dall’autorità di vigilanza indipendente.

Autorità di vigilanza indipendente e gestione delle controversie

L’articolo 11 impone agli Stati membri di designare o istituire un’autorità nazionale indipendente incaricata di garantire la corretta applicazione della direttiva e di svolgere almeno le funzioni connesse alla consultazione e ai ricorsi. L’autorità può coincidere con quella competente per eventuali ulteriori misure regolamentari nazionali, purché rispetti i requisiti di indipendenza.

I requisiti sono stringenti:

  • autonomia giuridica e funzionale rispetto a gestori aeroportuali e vettori aerei;
  • separazione dalle funzioni di proprietà o vigilanza che lo Stato mantenga su aeroporti o operatori;
  • esercizio imparziale e trasparente dei poteri;
  • notifica alla Commissione di identità, competenze e misure adottate per garantire l’indipendenza.

Gli Stati membri possono prevedere un finanziamento dell’autorità, anche mediante diritti a carico di utenti e gestori.

Per le controversie ex articolo 6, l’autorità deve disporre di strumenti per:

  • definire una procedura di risoluzione;
  • determinare le condizioni di adibilità dei ricorsi, respingendo i reclami non sufficientemente motivati o documentati;
  • fissare criteri di valutazione del disaccordo.

Quando esamina una modifica tariffaria contestata, l’autorità deve poter accedere alle informazioni necessarie e consultare le parti interessate. La decisione va adottata il più rapidamente possibile e comunque entro quattro mesi dal deferimento, prorogabili di due mesi in casi eccezionali e giustificati. Le decisioni sono vincolanti, salvo controllo parlamentare o giurisdizionale previsto dal diritto nazionale. L’autorità pubblica inoltre una relazione annuale.

Trasposizione, relazione della Commissione e termini

L’articolo 13 fissa il termine di recepimento al 15 marzo 2011. Le disposizioni nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate.

Ai sensi dell’articolo 12, la Commissione doveva presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della direttiva entro il 15 marzo 2013, valutando i progressi compiuti e, se necessario, formulando proposte di revisione. La cooperazione tra Stati membri e Commissione è espressamente richiesta ai fini dell’acquisizione delle informazioni necessarie.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari dell’atto e sono tenuti a darvi attuazione mediante recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

L’articolo 1 stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali. La disciplina si applica agli aeroporti con oltre 5 milioni di movimenti passeggeri annui e all’aeroporto con il maggior traffico passeggeri di ciascuno Stato membro. Sono esclusi i diritti per navigazione aerea, assistenza a terra e assistenza a persone con disabilità o mobilità ridotta. Gli Stati membri devono pubblicare l’elenco degli aeroporti interessati, aggiornandolo annualmente. Rimane salva la facoltà di adottare misure nazionali supplementari compatibili con il diritto UE, comprese forme di regolazione economica e approvazione tariffaria.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce aeroporto, gestore aeroportuale, utente dell’aeroporto, diritti aeroportuali e rete aeroportuale. Le definizioni sono essenziali per delimitare i soggetti obbligati e le entrate/regolazioni oggetto della direttiva.

Non discriminazione e criteri di modulazione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire che i diritti aeroportuali non siano discriminatori tra gli utenti. È ammessa una modulazione per motivi di interesse pubblico o generale, inclusi motivi ambientali, purché i criteri siano pertinenti, obiettivi e trasparenti.

Reti aeroportuali e sistemi comuni di tariffazione

Gli articoli 4 e 5 consentono agli Stati membri di autorizzare sistemi tariffari comuni e trasparenti per una rete aeroportuale gestita dallo stesso gestore, oppure per aeroporti che servono la stessa città o conurbazione, previa informazione alla Commissione e nel rispetto del diritto UE. Per questi ultimi, ciascun aeroporto deve comunque rispettare gli obblighi di trasparenza dell’articolo 7.

Consultazione periodica e rimedi in caso di disaccordo

L’articolo 6 prevede una consultazione obbligatoria almeno annuale tra gestore aeroportuale e utenti/rappresentanti degli utenti su sistema, livello dei diritti e, se del caso, qualità del servizio. Le modifiche tariffarie vanno comunicate almeno quattro mesi prima della loro entrata in vigore e, di norma, la decisione finale va pubblicata due mesi prima. In caso di disaccordo, ciascuna parte può adire l’autorità di vigilanza indipendente; la modifica contestata non produce effetti finché non sia esaminata, e l’autorità decide provvisoriamente entro quattro settimane dal deferimento, salvo decisione definitiva nello stesso termine. Gli Stati membri possono derogare a questa procedura se esistono procedure nazionali obbligatorie di approvazione tariffaria o di verifica dell’effettiva concorrenza, secondo criteri pertinenti, oggettivi, non discriminatori e trasparenti.

Trasparenza informativa

L’articolo 7 impone ai gestori aeroportuali di fornire, nel contesto della consultazione, informazioni dettagliate su servizi e infrastrutture, metodologia di calcolo, struttura dei costi, ricavi, finanziamenti pubblici, previsioni di traffico e investimenti, utilizzo effettivo delle infrastrutture e risultati attesi dei grandi investimenti. Gli utenti devono a loro volta comunicare previsioni di traffico, composizione della flotta, progetti di sviluppo ed esigenze operative. Le informazioni sono trattate come riservate o economicamente sensibili, nel rispetto della normativa nazionale e, per i gestori quotati, delle regole di borsa.

Nuove infrastrutture e qualità del servizio

L’articolo 8 impone la consultazione degli utenti prima della finalizzazione dei piani relativi a nuovi progetti infrastrutturali. L’articolo 9 consente negoziati per concludere accordi sul livello di servizio, che definiscono la qualità dei servizi in rapporto ai diritti pagati.

Differenziazione dei servizi e accesso ai terminali specializzati

L’articolo 10 consente al gestore di variare qualità ed estensione di servizi, terminali o parti di terminali per offrire servizi personalizzati o specializzati, con diritti differenziati sulla base della qualità, dei costi o di altre motivazioni oggettive e trasparenti. L’accesso deve essere aperto a tutti gli utenti interessati; se la capacità è insufficiente, l’accesso si determina con criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, che possono essere stabiliti dal gestore e, se richiesto, approvati dall’autorità di vigilanza.

Autorità di vigilanza indipendente

L’articolo 11 impone agli Stati membri di designare o istituire un’autorità nazionale indipendente incaricata di assicurare la corretta applicazione della direttiva e di svolgere almeno le funzioni previste dall’articolo 6. L’autorità deve essere giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da gestori aeroportuali e vettori aerei; gli Stati membri devono notificarne alla Commissione nome, indirizzo, competenze e misure di garanzia dell’indipendenza. Può essere previsto un meccanismo di finanziamento tramite diritti a carico degli utenti e dei gestori. L’autorità deve disciplinare la risoluzione delle controversie, valutare i casi di disaccordo con criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi, acquisire le informazioni necessarie e decidere di regola entro quattro mesi, prorogabili di due mesi in casi eccezionali. Le decisioni sono vincolanti, salvo controllo parlamentare o giurisdizionale secondo il diritto nazionale, e l’autorità pubblica una relazione annuale.

Relazione della Commissione e riesame

L’articolo 12 impone alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 15 marzo 2013, una relazione sull’applicazione della direttiva e sui progressi verso i suoi obiettivi, eventualmente con proposte di revisione. Stati membri e Commissione devono cooperare per l’acquisizione delle informazioni necessarie.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

L’articolo 13 fissa il termine di recepimento al 15 marzo 2011. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate. L’articolo 14 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 15 indica gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

Materietrasportidiritto della concorrenzaregolazione economicamercato internotrasparenza amministrativa

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