Direttiva 2009/14
Direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009 , recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2009/14/CE modifica la direttiva 94/19/CE per rafforzare la fiducia dei depositanti e la stabilità finanziaria nell’Unione. Introduce un aumento della copertura minima dei depositi a 50.000 EUR, con obiettivo di armonizzazione a 100.000 EUR entro il 31 dicembre 2010, e riduce drasticamente i tempi di rimborso dei depositanti a 20 giorni lavorativi. Prevede inoltre maggiori obblighi informativi per gli enti creditizi, rafforza la cooperazione tra sistemi nazionali di garanzia e attribuisce alla Commissione compiti di riesame e di eventuale adeguamento degli importi per inflazione.
Modifica della direttiva 94/19/CE sui sistemi di garanzia dei depositi, con innalzamento della copertura minima e accelerazione dei termini di rimborso.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per effetto del rinvio alla direttiva 94/19/CE, ai sistemi di garanzia dei depositi istituiti per gli enti creditizi e per i depositanti delle banche e delle loro succursali nella Comunità. Incide sulla disciplina della copertura dei depositi indisponibili, sulle informazioni da fornire ai depositanti, sui tempi e sulle modalità di rimborso, nonché sulla cooperazione tra i sistemi nazionali di garanzia. Restano impregiudicati i sistemi che proteggono l’ente creditizio stesso e garantiscono liquidità e solvibilità, nonché i regimi volontari di compensazione non istituiti o riconosciuti da uno Stato membro.
Direttiva 2009/14/CE: copertura e tempi di rimborso dei sistemi di garanzia dei depositi
La direttiva interviene sulla direttiva 94/19/CE in un contesto di turbolenza dei mercati finanziari, con l’obiettivo dichiarato di ristabilire la fiducia dei depositanti e il corretto funzionamento del settore bancario. Il legislatore UE ritiene insufficiente l’assetto precedente, sia quanto al livello di copertura sia quanto alla rapidità del rimborso.
Obiettivi e finalità
La disciplina mira a:
- rafforzare la protezione dei depositanti;
- aumentare la stabilità finanziaria;
- favorire la convergenza dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi;
- ridurre il rischio di distorsioni concorrenziali tra Stati membri.
I considerando precisano che l’azione dell’Unione è giustificata dal principio di sussidiarietà, poiché gli obiettivi di armonizzazione dei livelli di copertura e dei termini di rimborso non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri.
Ambito di applicazione e rapporti con altri regimi
La direttiva opera come modifica della direttiva 94/19/CE e dunque incide sui sistemi di garanzia dei depositi applicabili agli enti creditizi e ai depositanti nella Comunità.
Restano tuttavia impregiudicati:
- i sistemi che proteggono l’ente creditizio stesso e ne garantiscono liquidità e solvibilità, purché offrano ai depositanti una protezione almeno equivalente;
- i regimi volontari di compensazione per i depositanti non istituiti o riconosciuti ufficialmente da uno Stato membro.
Copertura dei depositi
L’intervento più rilevante riguarda l’articolo 7 della direttiva 94/19/CE.
Gli Stati membri devono assicurare che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia almeno pari a 50.000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.
È inoltre previsto che entro il 31 dicembre 2010 la copertura debba salire a 100.000 EUR. Tale innalzamento è presentato come obiettivo di armonizzazione, ma è subordinato al riesame della Commissione: se la relazione di cui all’articolo 12 concludesse che aumento e armonizzazione sono inopportuni e non sostenibili finanziariamente per tutti gli Stati membri, la Commissione dovrà presentare una proposta di modifica del primo comma.
Per gli Stati non appartenenti all’area dell’euro, la conversione in moneta nazionale deve garantire un importo effettivamente equivalente a quello fissato in euro.
È inoltre soppressa la possibilità, prevista dalla direttiva precedente, di limitare la copertura a una determinata percentuale.
Eccezioni e permanenze di regimi speciali
La direttiva consente il mantenimento di disposizioni anteriori al 1o gennaio 2008 che offrivano copertura totale per determinati tipi di depositi, in particolare per ragioni di carattere sociale.
I considerando richiamano anche il tema di alcune coperture totali previste per depositi a lungo termine o per conti con saldi temporaneamente elevati, rinviando a una successiva valutazione della Commissione sull’opportunità di mantenerle o introdurle.
Informazioni ai depositanti
L’articolo 9, paragrafo 1, viene riscritto per rafforzare gli obblighi informativi degli enti creditizi.
Gli Stati membri devono fare in modo che gli enti mettano a disposizione dei depositanti effettivi e potenziali informazioni necessarie a identificare:
- il sistema di garanzia dei depositi a cui aderisce l’ente e le sue succursali nella Comunità;
- eventuali accordi alternativi previsti dalla direttiva;
- l’importo e la portata della copertura;
- l’eventuale mancata copertura del deposito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2.
Le informazioni devono essere chiare e comprensibili. Su richiesta del depositante, devono inoltre essere comunicate le condizioni di indennizzo e le formalità da espletare per ottenerlo.
Tempi di rimborso e procedure di attivazione
La direttiva interviene in modo incisivo sull’articolo 10.
Il rimborso dei crediti dei depositanti, debitamente verificati, deve avvenire entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui:
- le autorità competenti formulano la conclusione che l’ente non ha restituito i depositi scaduti ed esigibili; oppure
- l’autorità giudiziaria adotta la relativa decisione.
Il termine include anche la raccolta e la trasmissione dei dati necessari alla verifica dei crediti.
In circostanze del tutto eccezionali è possibile una proroga, ma non superiore a 10 giorni lavorativi.
Sul versante dell’attivazione del rimborso, le autorità competenti devono arrivare alla conclusione circa l’indisponibilità dei depositi entro 5 giorni lavorativi dal primo accertamento del mancato pagamento. Tale valutazione resta soggetta alle procedure giudiziarie o amministrative nazionali.
Cooperazione tra sistemi di garanzia
L’articolo 4 viene modificato per imporre la cooperazione tra i regimi di garanzia dei depositi nei casi contemplati dalla direttiva.
La Commissione deve inoltre riesaminare il funzionamento di tale articolo almeno ogni due anni e, se necessario, proporre le modifiche opportune.
Poteri della Commissione e comitologia
La direttiva attribuisce alla Commissione la possibilità di adeguare gli importi di copertura in funzione dell’inflazione nell’Unione europea, sulla base dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato dalla Commissione.
Tali misure, incidendo su elementi non essenziali della direttiva, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dalla decisione 1999/468/CE, con l’assistenza del comitato bancario europeo istituito dalla decisione 2004/10/CE.
Relazioni della Commissione e possibili sviluppi futuri
La direttiva prevede un intenso monitoraggio da parte della Commissione.
Entro il 31 dicembre 2009 essa deve presentare una relazione su:
- armonizzazione dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia;
- opportunità e modalità della piena copertura di alcuni conti con saldi temporaneamente elevati;
- modelli di contributi basati sul rischio;
- possibile fondo comunitario di garanzia dei depositi;
- effetti delle differenze in materia di compensazione tra crediti e debiti dei depositanti;
- armonizzazione dell’ambito di prodotti e depositanti coperti, con attenzione a PMI ed enti locali;
- rapporti tra sistemi di garanzia e strumenti alternativi di rimborso, come i meccanismi di emergenza.
Se del caso, la Commissione dovrà presentare proposte di modifica della direttiva.
Inoltre, entro il 16 marzo 2011, dovrà essere presentata una relazione sull’efficacia e i tempi delle procedure di rimborso, con possibile proposta di riduzione a 10 giorni lavorativi.
Gli Stati membri devono informare la Commissione e il comitato bancario europeo se intendono modificare la portata o il livello di copertura dei depositi e se incontrano difficoltà nella cooperazione con altri Stati membri.
Recepimento e termini di trasposizione
La direttiva impone il recepimento entro il 30 giugno 2009.
In deroga, devono essere recepite entro il 31 dicembre 2010 le disposizioni relative a:
- la conclusione delle autorità competenti entro 5 giorni lavorativi;
- la copertura di 100.000 EUR;
- il rimborso entro 20 giorni lavorativi.
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Aumento della copertura dei depositi
L’articolo 1, punto 3, modifica l’articolo 7 della direttiva 94/19/CE prevedendo che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia almeno pari a 50.000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi. Entro il 31 dicembre 2010 gli Stati membri devono garantire una copertura pari a 100.000 EUR. Per gli Stati non appartenenti all’area dell’euro è prevista l’equivalenza degli importi effettivamente corrisposti in moneta nazionale.
Deroga per alcune coperture integrali già esistenti
Resta possibile mantenere in vigore, anche rispetto al nuovo paragrafo 1bis dell’articolo 7, le disposizioni anteriori al 1o gennaio 2008 che offrivano copertura totale per determinati tipi di depositi, in particolare per ragioni di carattere sociale.
Rimborso entro 20 giorni lavorativi
L’articolo 1, punto 6, sostituisce l’articolo 10, paragrafo 1, imponendo ai sistemi di garanzia dei depositi il pagamento dei crediti debitamente verificati entro 20 giorni lavorativi dalla data della conclusione delle autorità competenti o della decisione dell’autorità giudiziaria. Il termine include la raccolta e trasmissione dei dati necessari alla verifica. In circostanze eccezionali è possibile una proroga fino a 10 giorni lavorativi.
Riduzione del termine di decisione delle autorità competenti
L’articolo 1, punto 1, sostituisce nella direttiva 94/19/CE la frase relativa alla conclusione delle autorità competenti, imponendo che esse stabiliscano non oltre cinque giorni lavorativi, dal primo accertamento, che un ente creditizio non ha restituito i depositi scaduti ed esigibili.
Informazione ai depositanti
L’articolo 1, punto 5, riformula l’articolo 9, paragrafo 1, imponendo agli Stati membri di assicurare che gli enti creditizi forniscano ai depositanti effettivi e potenziali informazioni chiare sul sistema di garanzia dei depositi applicabile, sull’importo e sulla portata della copertura, su eventuali accordi alternativi e, se il deposito non è garantito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, su tale esclusione. Le informazioni devono essere formulate in modo comprensibile e, a richiesta, devono essere fornite anche le condizioni di indennizzo e le formalità per ottenerlo.
Cooperazione tra sistemi di garanzia
L’articolo 1, punto 2, modifica l’articolo 4 della direttiva 94/19/CE imponendo che, nei casi previsti dai paragrafi da 1 a 4, i regimi di garanzia dei depositi cooperino tra loro. È inoltre previsto che la Commissione riesamini il funzionamento dell’articolo almeno con periodicità biennale e proponga, se del caso, modifiche.
Potere della Commissione di adeguare gli importi
L’articolo 1, punto 3, inserisce nell’articolo 7 il nuovo paragrafo 7, che consente alla Commissione di adeguare gli importi di copertura in funzione dell’inflazione nell’Unione europea, sulla base delle variazioni dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato dalla Commissione, mediante procedura di regolamentazione con controllo.
Relazioni e riesami della Commissione
L’articolo 1, punti 6 e 7, e i considerando prevedono vari obblighi di relazione: entro il 31 dicembre 2009 la Commissione deve presentare una relazione su armonizzazione dei meccanismi di finanziamento, piena copertura di conti con saldi temporaneamente più elevati, contributi basati sul rischio, eventuale fondo comunitario di garanzia, compensazione tra crediti e debiti dei depositanti, ambito dei prodotti e dei depositanti coperti, esigenze di PMI ed enti locali, e rapporti con strumenti alternativi di rimborso; entro il 16 marzo 2011 una relazione sull’efficacia e sui tempi delle procedure di rimborso, con valutazione della possibilità di ridurre i tempi a 10 giorni lavorativi. Gli Stati membri devono informare la Commissione e il comitato bancario europeo in caso di modifiche della copertura o difficoltà di cooperazione.
Recepimento e termine di trasposizione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie entro il 30 giugno 2009. In deroga, le disposizioni relative alla conclusione in cinque giorni lavorativi, alla copertura di 100.000 EUR e al rimborso entro 20 giorni lavorativi devono essere recepite entro il 31 dicembre 2010. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale, e gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate.
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