Ordinanza n. 205/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del “Verbale Conclusivo della Commissione Giudicatrice” della seduta riservata del 3.11.2025, reso noto alla ricorrente soltanto con comunicazione a mezzo pec ricevuta in data 13.2.2026, nella parte in cui il predetto Organo tecnico ha disposto l’esclusione della ricorrente dal Lotto n. 2 (CIG B4FBE28D12) della “procedura Aperta per l’affidamento della “Fornitura in noleggio di pompe volumetriche portatili per infusione/nutrizione parenterale e pompe volumetriche per infusione enterale low care e domicilio; pompe a siringa per infusione parenterale (area critica, degenza, anestesia) per le Aziende Sanitarie/Ospedaliere della Regione Toscana, per AST Ancona e per AST Macerata” mediante conclusione di Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs 36/2023” e l’ammissione al prosieguo delle operazioni concorsuali dell’offerta della controinteressata, anziché escluderla, per avere offerto un sistema infusionale che non realizza un “circuito chiuso” in fase di somministrazione del farmaco chemioterapico, come richiesto dal Capitolato tecnico; - di tutti gli ulteriori verbali della procedura concorsuale de qua, ivi inclusi i relativi allegati, e in particolare: i) n. 9 della seduta riservata del 17.9.2025, nel corso della quale la Commissione giudicatrice ha analizzato “gli esiti delle prove in uso clinico” relative ai dispositivi offerti per il “Lotto n. 2 voci da “5” a “12””, unitamente agli esiti delle stesse; ii) della seduta del 27.11.2025, nel corso della quale il Seggio di gara, richiamato il contenuto dei verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice e gli esiti dei lavori da quest’ultima svolti, ha aperto i plichi telematici contenenti le offerte economiche delle ditte ammesse al prosieguo delle operazioni concorsuali, proponendo, tra l’atro, l’aggiudicazione del Lotto n. 2 a favore di B Braun Milano S.p.A.; - della successiva Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici di ESTAR - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale n. 177 del 12.2.2026, portante l’aggiudicazione a favore di B Braun Milano S.p.A. del Lotto n. 2 (CIG B4FBE28D12) della procedura di gara sopra menzionata; - della nota prot. n. 13207 del 9.3.2026, ivi espressamente ricompreso l’allegato “Verbale della Commissione giudicatrice a seguito di preavviso di ricorso Lotto n. 2” del 5.3.2026, con la quale la Stazione appaltante ha comunicato il proprio diniego di autotutela, rigettando l’istanza formulata da ICU Medical Europe S.r.l. finalizzata ad ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione dell’offerta da quest’ultima presentata per il Lotto n. 2 della procedura concorsuale de qua, facendo proprie e confermando le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice; - se e per quanto occorrer possa, della lex specialis di gara e segnatamente della descrizione compiuta dal Capitolato tecnico del “Deflussore a quattro vie per trattamenti chemioterapici trasparente, non fotoprotetto, per pompa”, nella parte in cui ha richiesto che lo stesso sia realizzato in “PVC-DEHP free”, qualora tale specifica dovesse essere letta ed interpretata quale unico materiale consentito, senza possibilità di ammettere soluzioni equivalenti dal punto di vista sostanziale e funzionale; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o ad essi connesso, anche non cognito; e per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per il Lotto n. 2 e successiva aggiudicazione a favore dell'unica concorrente rimasta, nonché diniego di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura di pompe e relativi deflussori per infusione, limitatamente al Lotto n. 2, nonché l'aggiudicazione alla controinteressata e il successivo diniego di autotutela. L'esclusione è stata motivata dalla Commissione con la non conformità del deflussore offerto per la voce 8, poiché la documentazione tecnica indicava un tubatismo in polietilene, mentre il capitolato richiedeva un dispositivo in PVC-DEHP free. La Commissione aveva inoltre ritenuto di non poter svolgere il giudizio di equivalenza funzionale, previsto dal disciplinare e dal capitolato, poiché la ricorrente non aveva presentato un'apposita dichiarazione di equivalenza e non sarebbero emersi dalla documentazione elementi sufficienti per un giudizio implicito di conformità funzionale. La ricorrente ha contestato la valutazione, deducendo che il prodotto offerto fosse conforme o comunque equivalente e migliorativo, essendo costituito da PVC con rivestimento interno in polietilene, come risultante dalle schede tecniche e dalla relazione illustrativa allegata all'offerta tecnica.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistente un sufficiente fumus boni iuris. La Commissione, pur riconoscendo che il dispositivo avrebbe dovuto essere sottoposto al giudizio di equivalenza funzionale, ha escluso di poterlo effettuare per una pretesa carenza documentale che il Collegio non ha riscontrato. Ne deriva che l'esclusione e il successivo atto di conferma risultano, allo stato, fondati su un'istruttoria carente e su una motivazione erronea. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora: nel bilanciamento rafforzato degli interessi previsto per il rito appalti, la riammissione della ricorrente e l'ampliamento delle offerte non impediscono la conclusione dell'accordo quadro né arrecano un apprezzabile pregiudizio all'aggiudicataria, poiché l'eventuale riammissione non comporterebbe automaticamente la perdita della commessa, ma potrebbe incidere soltanto sulla ripartizione quantitativa della fornitura. L'istanza cautelare è stata quindi accolta, con ordine a Estar di procedere entro trenta giorni al riesame del giudizio di equivalenza funzionale del dispositivo offerto dalla ricorrente. L'udienza pubblica è stata fissata per il 28 ottobre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 59 d.lgs. 36/2023
Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs 36/2023
La procedura era finalizzata alla conclusione di un accordo quadro multi-fornitore.
art. 120, comma 10, c.p.a.
nel bilanciamento dei contrapposti interessi, operato nella forma “rafforzata” prevista dall’art. 120, comma 10, c.p.a.
Nella fase cautelare del rito appalti il bilanciamento degli interessi deve essere svolto secondo la modalità rafforzata prevista dalla disposizione; la riammissione non è stata ritenuta ostativa alla conclusione dell'accordo quadro né gravemente pregiudizievole per l'aggiudicataria.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale generale della domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- Quando la lex specialis prevede l'applicazione del principio di equivalenza funzionale, la stazione appaltante non può escludere l'offerta senza procedere al relativo giudizio qualora la documentazione tecnica prodotta contenga elementi idonei a consentirlo; l'assenza di una dichiarazione formalmente denominata di equivalenza non è sufficiente, di per sé, a impedire la valutazione sostanziale dell'offerta.
- L'esclusione fondata sulla non conformità a una caratteristica tecnica minima è illegittima, in sede cautelare, quando risulti che l'amministrazione abbia omesso un esame istruttorio necessario sulla possibile equivalenza funzionale del prodotto offerto e abbia motivato il diniego sulla base di una carenza documentale non effettivamente riscontrabile negli atti di gara.
- Nel rito appalti, ai fini della tutela cautelare, la riammissione di un concorrente può essere compatibile con la prosecuzione della procedura e con la conclusione dell'accordo quadro quando non determini automaticamente la perdita della commessa da parte dell'aggiudicatario, ma possa incidere soltanto sulla graduatoria o sulla modulazione quantitativa delle forniture.
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