Cassazione Penale, Sentenza n. 08803/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli del 26/05/2025. Il ricorrente deduceva quattro motivi: 1) e 2) censuravano il rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante la confessione e la collaborazione con la giustizia (sostenevano che la collaborazione e il percorso di ravvedimento giustificassero le attenuanti generiche); 3) e 4) censuravano il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra la sentenza di condanna per associazione mafiosa (clan Cutolo, ruolo di capo/organizzatore) e il reato di omicidio contestato (sostenendo che l'eliminazione della vittima era un proposito originario del clan già all'atto dell'ingresso dell'imputato nell'associazione e quindi i reati sarebbero da considerarsi continuativi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale sul rifiuto delle attenuanti generiche: la collaborazione riconosciuta ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma terzo, è compatibile ma non automaticamente idonea a fondare anche le attenuanti generiche, le quali richiedono una valutazione autonoma dei criteri (motivi, modalità, danno, condotta post delictum) e nel caso concreto sono ostacolate dalle modalità particolarmente gravi e dalla non comune pervicacia del fatto (omicidio premeditato, eclatante, numerosi colpi, ruolo decisivo del Carra). Ha inoltre confermato la valutazione sulla non configurabilità della continuazione: il delitto era stato deliberato nel 2015 da un altro capo clan (Giannelli) in ragione di circostanze contingenti e non programmato "ab origine" all'atto dell'ingresso del Carra nel clan Cutolo; pertanto mancava il nesso di continuazione con la precedente condanna per associazione. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato (conferma della condanna per l'omicidio aggravato e dichiarazione di non doversi procedere per altro capo per prescrizione come deciso in appello) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1 e comma 3 cod. pen.
La norma sulla collaborazione e l'attenuante prevista per i reati di criminalità organizzata può giustificare un'attenuante specifica per la collaborazione, ma non determina "ex se" il riconoscimento delle attenuanti generiche: la collaborazione può essere compatibile con le attenuanti generiche, ma queste ultime richiedono autonomi presupposti fattuali che nel caso concreto sono risultati inconciliabili con la gravità e la pervicacia del delitto; il contributo dichiarativo è stato ritenuto interamente assorbito dall'attenuante speciale.
Le circostanze attenuanti generiche richiedono la presenza di elementi sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta post delictum, ecc.). Nel caso esaminato tali elementi sono stati ritenuti insufficienti in ragione della particolare gravità e modalità dell'omicidio; pertanto l'attenuante generica è stata esclusa.
Disciplina e giurisprudenza sulla continuazione tra reato associativo e reati fine
Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, la continuazione non sussiste quando i reati fine (anche se finalizzati al rafforzamento del sodalizio) non fossero programmabili "ab origine" ma derivino da circostanze contingenti o sopravvenute; occorre valutare il momento in cui il singolo partecipe si è determinato ad entrare nel sodalizio e verificare se, a quel momento, i reati erano già concretamente programmati. Nel caso concreto la deliberazione dell'omicidio è stata ritenuta sopravvenuta nel 2015, decisa da altro capo clan in ragione di esigenze contingenti, e quindi non riconducibile al programma criminoso all'atto dell'ingresso del Carra nel clan Cutolo.
Massime di principio
- La collaborazione con la giustizia riconosciuta specificamente nell'ambito dei reati di criminalità organizzata (art. 416-bis) può giustificare un'attenuante speciale, ma non comporta automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche; per ottenere queste ultime occorrono elementi aggiuntivi valutati complessivamente (motivi, modalità, danno, condotta post delictum).
- Le modalità concrete del fatto (prevedibilità, premeditazione, eclatanza, numero di colpi, ruolo decisivo dell'agente) possono escludere le attenuanti generiche anche in presenza di confessione e collaborazione.
- Il vincolo di continuazione tra reato associativo e reati fine richiede che i reati fine fossero programmati all'epoca in cui il singolo si è determinato a entrare nell'associazione; se la decisione di commettere il reato è sopravvenuta in relazione a fattori contingenti e a scelte di un altro gruppo o capo, la continuazione non trova applicazione.
- Nelle contestazioni di reati maturati in contesti di criminalità organizzata è essenziale dimostrare cronologicamente e fattualmente la pianificazione originaria dell'azione delittuosa per fondare la continuazione; mere attese o piani generici del gruppo, senza prova di deliberazione specifica all'epoca dell'ingresso del partecipe, non sono sufficienti.
- In sede di valutazione delle attenuanti, il giudice deve motivare distintamente il possibile riconoscimento dell'attenuante speciale per collaborazione e l'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche, evitando che la prima assorba automaticamente la seconda senza esame dei presupposti autonomi.
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