Cassazione Civile, Ordinanza n. 12629/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La società ricorrente aveva convenuto in giudizio due convenuti chiedendone la condanna al risarcimento del danno asseritamente derivante dall'occupazione abusiva di un terreno, occupazione realizzata per ampliare senza autorizzazione una stradina interpoderale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dalla società attrice. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e l'omesso esame di fatti/documenti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto inammissibile l'appello per mancata censura specifica di tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado, pur avendo l'appellante contestato il ragionamento del Tribunale, la valutazione delle prove, l'efficacia del giudicato penale invocato e la qualificazione della strada esistente in loco.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha affermato che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, non è necessario contestare in modo atomistico tutte le argomentazioni della sentenza di primo grado, essendo sufficiente una critica specifica e intelligibile alla ricostruzione in fatto o in diritto posta a base della decisione impugnata. La Corte di rinvio dovrà quindi esaminare l'appello nel merito.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Nel giudizio di appello l'atto di impugnazione deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata, ma non richiede la contestazione separata e analitica di tutte le rationes decidendi, né formule sacramentali o un progetto alternativo di sentenza.
art. 434 c.p.c.
La stessa regola di specificità dei motivi vale anche per l'appello nel rito del lavoro: è necessaria una parte argomentativa che contrasti le ragioni del primo giudice, sufficiente a far emergere con chiarezza le questioni devolute.
Massime di principio
- L'appello non è un novum iudicium, ma una revisio prioris instantiae: l'impugnante deve indicare con chiarezza i punti della decisione censurati e le ragioni di dissenso.
- L'onere di specificità dei motivi di appello è soddisfatto quando le argomentazioni dell'appellante sono idonee a incrinare il fondamento logico-giuridico della sentenza di primo grado, anche senza una confutazione formalmente separata di ogni singolo argomento.
- Non è necessario che l'atto di appello contenga formule sacramentali o un progetto di decisione alternativo; ciò che conta è la comprensibilità delle censure e la loro correlazione con le statuizioni impugnate.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello è illegittima quando il gravame, letto nel suo complesso, consente di individuare una critica effettiva e specifica alla ricostruzione del giudice di primo grado.
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