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Sentenza

Sentenza n. 1132/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento nr. 1718/3 Pers. Tr. - 2022 di prot. con il quale il Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta S.M. - Ufficio Personale, in data 28 giugno 2023, comunicava al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri I Reparto – SM – Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri di Roma di aver espresso parere contrario all’istanza presentata ai sensi del 398 del R.G.A. dal Car. in f.v. D’Auria Marika (385004UZ), nonché per la declaratoria e la condanna dell’Amministrazione convenuta all’accoglimento dell’istanza de qua, con assegnazione della ricorrente presso una delle sedi dalla stessa indicate presso la Regione Calabria provincia di Catanzaro.

Giustizia amministrativa202300810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’interesse sostanziale perseguito con il ricorso, ossia la movimentazione verso altra sede lavorativa, era stato comunque soddisfatto. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, come richiesto dalla ricorrente.

TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Parere contrario espresso dal Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta sull’istanza di movimentazione verso altra sede lavorativa

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta aveva espresso parere contrario alla sua istanza di movimentazione, presentata ai sensi dell’art. 398 del R.G.A., chiedendo l’annullamento dell’atto e l’accoglimento dell’istanza, con assegnazione presso una delle sedi indicate nella Regione Calabria, provincia di Catanzaro. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che il proprio interesse era stato comunque soddisfatto, essendo stata movimentata verso altra sede lavorativa rispetto a quella presso il Comando Provinciale di Asti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene meno l’utilità concreta della decisione richiesta perché l’amministrazione ha comunque soddisfatto integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’interesse concreto perseguito con l’impugnazione risulta integralmente soddisfatto, anche mediante un comportamento o un provvedimento amministrativo diverso dall’annullamento dell’atto originariamente impugnato.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve definire il giudizio con una pronuncia dichiarativa e può compensare le spese secondo le circostanze del caso concreto e le richieste delle parti.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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