Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3880/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza - della sentenza n. 340/2024, pubblicata il 15/02/2025, con cui il Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, ha dichiarato «(…) il diritto di parte ricorrente alla assegnazione della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per l’importo di Euro 500,00= per ciascun anno scolastico», condannando, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito «alla attribuzione della “carta elettronica” in favore di parte ricorrente per l’importo di Euro 500,00= per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;(…)».

Giustizia amministrativa202601808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 340/2024 del Tribunale di Varese, passata in giudicato e notificata al Ministero il 7 aprile 2025, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per l'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre interessi legali. Deduceva l'inadempimento del Ministero e chiedeva l'ordine di esecuzione entro un termine perentorio, l'eventuale nomina di un commissario ad acta, nonché la rifusione delle spese e la restituzione del contributo unificato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare o documentare l'integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il diritto del ricorrente risultava documentalmente provato, era fondato su una sentenza passata in giudicato e non era stato contestato né risultava integralmente adempiuto dall'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati, oltre quanto dovuto secondo il giudicato e detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, spese generali e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e impartire le conseguenti prescrizioni esecutive.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria dell'amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal giudicato quale fonte del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    È richiamato quale criterio di adeguatezza per la liquidazione delle spese legali, parametrata alla limitata attività difensiva concretamente svolta.

  • art. 93 c.p.c.

    È richiamato con riferimento alla distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza diretto all'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato che riconosca una somma dovuta e di una documentazione idonea a comprovare il credito, l'Amministrazione costituita non può sottrarsi all'accertamento dell'inottemperanza mediante una costituzione meramente formale: ove non alleghi o documenti l'integrale esecuzione, il giudice può ordinare l'adempimento, detraendo gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine perentorio per l'esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
  • Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.