Cassazione Penale, Ordinanza n. 15309/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, riformando in parte la decisione di primo grado solo sul punto del sequestro, aveva confermato nel resto la condanna alla pena detentiva e pecuniaria per detenzione e spaccio di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe motivato sulla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In sostanza, la censura era formulata in modo generico e privo di specificazione delle concrete cause di proscioglimento invocate e degli elementi fattuali o giuridici trascurati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse apodittico, assertivo e generico, perché evocava in astratto l'art. 129 c.p.p. senza indicare quali cause di proscioglimento sarebbero state ignorate né spiegare quali elementi avrebbero dovuto condurre a una diversa conclusione. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva già affrontato in modo completo i motivi di impugnazione e che la motivazione di merito escludeva, per implicito e per espresso, la ricorrenza di cause di proscioglimento. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti in quantità e modalità incompatibili con l'uso personale.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Invocato dalla difesa per chiedere la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità; la Corte ha escluso tale riqualificazione valorizzando quantità, varietà delle sostanze, occultamento e materiale per il confezionamento.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È il vizio di motivazione dedotto nel ricorso; la Corte ha ritenuto la censura generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 129 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per sostenere l'omessa verifica di cause di proscioglimento; la Corte ha affermato che la semplice evocazione della norma, senza specificare la causa concreta, è insufficiente.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione del vizio di motivazione è inammissibile quando si risolva in una censura meramente assertiva o apodittica, priva di confronto puntuale con la decisione impugnata.
- La mera evocazione dell'art. 129 c.p.p. non è sufficiente: il ricorrente deve indicare specificamente quale causa di proscioglimento sarebbe stata trascurata e quali elementi di fatto o di diritto imponessero il relativo rilievo immediato.
- In sede di legittimità non è consentita una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio; il controllo della Corte si arresta davanti a una motivazione di merito logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- Quando la sentenza di merito dia conto compiutamente della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, tale motivazione può implicitamente comprendere anche la valutazione negativa circa l'esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Ai fini della distinzione tra ipotesi di lieve entità e fattispecie ordinaria in materia di stupefacenti, assumono rilievo la quantità e varietà delle sostanze, le modalità di occultamento, la presenza di strumenti di confezionamento e di appunti con nominativi e somme, indici di un'attività non occasionale.
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