Sentenza n. 1143/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n°AGEA.AGA.2023.23241, del 27/02/2023, notificato da AGEA in data 03/03/2023 avente ad oggetto “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria – Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con tutti i suoi allegati, con cui veniva comminato all'azienda destinataria, a seguito del ricalcolo del prelievo in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, il pagamento per l'annata 2003/2004 della somma di € 149.716,90 a titolo di capitale e di € 47.569,18 a titolo di interessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare per la campagna lattiera 2003/2004, con richiesta di pagamento di capitale e interessi
Esito
Favorevole al resistente (organismo pagatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato il provvedimento con cui AGEA, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 795 del 31 gennaio 2020, aveva ricalcolato il prelievo supplementare dovuto per l’annata 2003/2004, quantificandolo in euro 149.716,90 a titolo di capitale ed euro 47.569,18 a titolo di interessi. Il provvedimento traeva origine dall’annullamento, disposto dal Consiglio di Stato, delle precedenti comunicazioni AGEA/AIMA relative ai risultati delle compensazioni nazionali e alla determinazione del prelievo. Nel ricalcolo era stato disapplicato il meccanismo di compensazione nazionale previsto dall’art. 1, comma 8, d.l. n. 43/1999, sulla base dell’interpretazione della Corte di giustizia nella sentenza C-348/18 del 27 giugno 2019. Il ricorso deduceva plurime censure contro il nuovo ricalcolo, il cui esito aveva peggiorato l’esposizione debitoria dell’azienda. Nel corso del giudizio, sia AGEA sia la ricorrente hanno chiesto la cessazione della materia del contendere in ragione della sopravvenuta disciplina dell’art. 10-bis, comma 4, d.l. n. 69/2023.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La sopravvenienza dell’art. 10-bis d.l. n. 69/2023 ha inciso sulla persistenza dell’interesse all’annullamento, prevedendo nuovi criteri di ricalcolo del debito, la decorrenza degli interessi dal 27 giugno 2019 e, soprattutto, la perdita di effetto delle comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. Di conseguenza, il provvedimento impugnato è divenuto inefficace ex lege e l’amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione del prelievo sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti. Non sussiste pertanto più un interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto originario. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della vicenda, anche alla luce della sopravvenuta disciplina legislativa.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, d.l. n. 43/1999
meccanismo di compensazione nazionale
Il meccanismo di compensazione nazionale è stato disapplicato nel precedente contenzioso alla luce dell’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte di giustizia.
art. 10-bis, comma 2, d.l. n. 69/2023
nuovi parametri per il ricalcolo del debito
La disposizione ha previsto nuovi criteri per la rideterminazione del prelievo supplementare.
art. 10-bis, comma 3, d.l. n. 69/2023
applicazione degli interessi unicamente dal 27 giugno 2019
Gli interessi devono essere calcolati soltanto a partire dalla data di pubblicazione della prima sentenza della Corte di giustizia richiamata dal giudice.
art. 10-bis, comma 4, d.l. n. 69/2023
ha dichiarato prive di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate dall'AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione
Le comunicazioni di ricalcolo anteriori alla legge di conversione sono divenute prive di effetto, rendendo inefficace ex lege il provvedimento impugnato e imponendo una nuova rideterminazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso è improcedibile quando, per una sopravvenienza, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione di annullamento.
Massime di principio
- Quando una sopravvenienza normativa priva espressamente di effetto il provvedimento impugnato e impone all’amministrazione di adottare una nuova determinazione secondo criteri diversi, viene meno l’interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La dichiarazione legislativa di inefficacia delle comunicazioni amministrative di ricalcolo non determina, di per sé, la cessazione della materia del contendere, ma comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell’interesse alla pronuncia demolitoria quando l’amministrazione deve comunque procedere a una nuova rideterminazione.
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