Cassazione Penale, Sentenza n. 26294/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato, tramite difensore, ha impugnato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva dichiarato parzialmente inammissibile e parzialmente rigettato l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra fatti oggetto di tre sentenze del Tribunale di Vicenza. In particolare, il giudice dell’esecuzione aveva escluso la continuazione per i fatti della sentenza del 24 febbraio 2023, ritenendo che fossero stati commessi dopo le altre condanne e a distanza di tempo rilevante. Il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 81 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che i fatti della terza sentenza sarebbero stati commessi tra ottobre 2017 e il 14 novembre 2018, quindi con un intervallo inferiore a un anno rispetto ai fatti delle precedenti sentenze (28 giugno 2017 e 20 luglio 2017), e che il giudice avrebbe erroneamente valorizzato la data di pronuncia delle condanne invece della data di irrevocabilità, poiché il rilievo ostativo può derivare solo da fatti integralmente successivi al passaggio in giudicato delle precedenti decisioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha chiarito che il richiamo del giudice dell’esecuzione alla posteriorità dei fatti rispetto alle sentenze di condanna non è di per sé corretto come automatica preclusione della continuazione, poiché la continuazione può astrattamente sussistere anche tra fatti già giudicati e fatti successivi alla condanna irrevocabile. Tuttavia, nel caso concreto, il ricorrente non ha indicato elementi concreti idonei a dimostrare la perdurante unitarietà del disegno criminoso e a superare il dato, valorizzato dal provvedimento impugnato, del tempo intercorso e dell’intervenuta condanna per i primi fatti.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La continuazione richiede l’unicità del disegno criminoso; la sua configurabilità non è esclusa automaticamente dalla posteriorità dei fatti rispetto a una condanna, ma va verificata in concreto attraverso elementi indicatori dell’unitarietà programmatica.
Massime di principio
- Il vincolo della continuazione non è escluso in via automatica dal fatto che alcuni reati siano stati commessi dopo una precedente condanna, anche irrevocabile: occorre verificare in concreto se essi siano stati già programmati nelle linee essenziali al momento della prima ideazione criminosa.
- Per riconoscere la continuazione è necessario un accertamento approfondito fondato su indici concreti quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causalità, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita; non basta richiamare uno solo di tali indici se i reati successivi risultano estemporanei.
- Quando sia già intervenuta una condanna per alcuni dei fatti, chi invoca la continuazione deve offrire elementi di particolare consistenza dimostrativa della perdurante unitarietà del disegno criminoso; la sola riduzione del lasso temporale dedotto non è sufficiente.
- Nel giudizio di esecuzione, la valutazione della continuazione tra reati già giudicati e reati successivi non dipende in modo decisivo dalla mera data della pronuncia della sentenza, ma dalla concreta verificazione dell’originaria programmazione criminosa e dalla sua permanenza.
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