Cassazione Civile, Ordinanza n. 33219/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda un immobile sito in Locri, originariamente locato a un ente pubblico per sede di istituto scolastico. Dopo la cessazione del rapporto di locazione e la perdurante mancata restituzione del bene, prima l'ente comunale e poi l'ente provinciale/subentrante continuarono a detenere l'immobile senza titolo. I proprietari chiesero il rilascio del bene, la restituzione di somme trattenute dall'ente per lavori di adeguamento e messa in sicurezza eseguiti senza autorizzazione, il risarcimento del danno da occupazione illegittima e il risarcimento ex art. 1337 c.c. La Corte d'appello accolse in parte l'appello dei proprietari, condannando l'ente al pagamento delle somme trattenute e al risarcimento del danno da occupazione senza titolo, ma respinse la domanda precontrattuale. In cassazione l'ente articolò due motivi: con il primo dedusse omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato la rilevanza pubblicistica dell'interesse alla sicurezza dell'immobile e l'inerzia della proprietà, così da rendere irrilevante la mancanza di autorizzazione ai lavori; con il secondo denunciò violazione dell'art. 1591 c.c., contestando sia la prova e la quantificazione del maggior danno da occupazione, sia la riconosciuta rivalutazione monetaria, assumendo che si trattasse di debito di valuta soggetto al principio nominalistico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formalmente costruito come vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., ma in realtà diretto a prospettare questioni di diritto e non un fatto storico decisivo omesso; ha inoltre osservato che, se inteso come omessa pronuncia, il motivo era comunque infondato e privo di specificità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla risarcibilità del danno da occupazione senza titolo: il danno consiste nella concreta perdita della possibilità di godere del bene, anche tramite concessione a terzi dietro corrispettivo, ed è liquidabile equitativamente anche sulla base del canone di mercato o di elementi presuntivi, come la stessa disponibilità dell'occupante a corrispondere un certo importo. Ha inoltre confermato la rivalutazione monetaria perché la condanna aveva natura risarcitoria e non di semplice debito pecuniario. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
regola la trattazione in camera di consiglio nel giudizio di cassazione; la Corte verifica la rituale comunicazione dell'avviso di fissazione.
art. 366, comma 2, c.p.c.
richiamato in tema di comunicazione dell'avviso e domiciliazione del difensore ai fini delle notifiche in cassazione.
art. 112 c.p.c.
richiamato in via ipotetica per qualificare come omessa pronuncia una censura che in realtà era formulata come omesso esame di una questione di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni giuridiche o argomentazioni difensive.
art. 2697 c.c.
richiamato per chiarire che il "fatto decisivo" omesso può essere un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, oppure un fatto secondario rilevante ai fini probatori.
art. 1591 c.c.
"Il conduttore in mora a restituire l'immobile è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo del maggior danno"
la norma è letta nel senso che il maggior danno da ritardata restituzione va provato dal locatore come danno-conseguenza, ma può essere liquidato anche in via equitativa e sulla base di presunzioni.
art. 1223 c.c.
richiamato per ribadire che il danno risarcibile è un danno-conseguenza e non coincide automaticamente con l'evento lesivo.
art. 2056 c.c.
richiamato quale norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno nel settore aquiliano.
art. 1277 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere il principio nominalistico; la Corte esclude la pertinenza del rilievo perché la condanna è risarcitoria e non un semplice debito di valuta.
art. 1337 c.c.
la Corte d'appello aveva respinto la domanda per responsabilità precontrattuale per difetto di prova di trattative idonee a generare un ragionevole affidamento e della loro ingiustificata interruzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto la previsione del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
l. n. 56 del 2014
richiamata per affermare il subentro della Città Metropolitana alla Provincia nel rapporto sostanziale e processuale.
art. 111 c.p.c.
richiamato per fondare la successione processuale del nuovo ente nel rapporto facente capo alla Provincia sostituita.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se viene individuato un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, che il giudice di merito abbia del tutto omesso di esaminare; non è invece sufficiente dedurre argomentazioni, questioni giuridiche o elementi istruttori.
- Il locatore che agisca per il maggior danno da ritardata restituzione dell'immobile può provarlo anche in via presuntiva e il giudice può liquidarlo equitativamente sulla base del valore locativo di mercato o di altri indici attendibili, senza necessità di dimostrare analiticamente ogni concreta occasione perduta.
- Ai fini dell'art. 1591 c.c., il danno risarcibile da occupazione senza titolo consiste nella concreta perdita della possibilità di godere del bene, direttamente o indirettamente, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo; non coincide con la sola perdita astratta della facoltà di non uso.
- Quando la somma liquidata deriva da una condanna risarcitoria e non dal pagamento di una mera obbligazione pecuniaria, gli accessori possono includere la rivalutazione monetaria secondo i criteri propri del debito di valore, non operando in modo automatico il principio nominalistico dell'art. 1277 c.c.
- La disponibilità dell'occupante a corrispondere un determinato canone può essere valorizzata come indice presuntivo attendibile del valore economico del godimento del bene e del corrispondente pregiudizio subito dal proprietario.
- La domanda di responsabilità precontrattuale richiede la prova di trattative effettive idonee a generare un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto e della loro ingiustificata interruzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33020/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33023/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33025/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33028/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33034/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33048/2024 del 18/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →