Cassazione Penale, Sentenza n. 31547/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato con unico motivo: violazione dell'art.606, comma 1, lett. e) c.p.p., deducendo la contraddittorietà e incongruenza della motivazione in relazione al calcolo della pena finale. Si contestava la discrepanza tra il corpo della motivazione (che aveva riconosciuto l'errore nel calcolo della pena dovuto all'errata applicazione della diminuzione per il rito abbreviato e aveva quantificato una pena diversa) e il dispositivo (che confermava integralmente la sentenza di primo grado).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e ha esaminato anche la questione della procedibilità a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10/10/2022, n.150. Ha accertato che, nei termini previsti dalla disposizione transitoria (art.85 del d.lgs. n.150/2022), non è stata presentata querela dalla persona offesa; in conseguenza di ciò ha pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'azione penale è improcedibile per difetto di querela. In motivazione la Corte ha altresì ricostruito gli errori materiali relativi alla quantificazione della pena (discrepanze tra importo della multa indicato in motivazione e dispositivo e mancata applicazione della diminuzione di un terzo per il rito abbreviato), ma l'esito finale è stato l'annullamento senza rinvio per improcedibilità dell'azione penale.
Norme richiamate
art.81 c.p.
Norma sul concorso di norme e responsabilità; citata come riferimento alla qualificazione del reato contestato e al profilo soggettivo/oggettivo della fattispecie
art.624 c.p.
Norma che disciplina il furto; la fattispecie contestata (sottrazione di energia elettrica) è stata inquadrata alla luce di questo articolo, poi modificato nella parte sulla procedibilità
art.625 n.2 c.p.
Aggravante prevista per talune forme di furto (es. mediante abuso di relazioni d'ufficio o altro); richiamata nel capo di imputazione
art.606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Fondamento normativo del motivo di cassazione relativo alla contraddittorietà della motivazione e alla valutazione del calcolo della pena
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (art.1, lett. i) e art.85)
«Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
La legge ha reso procedibile a querela la fattispecie delittuosa; la disposizione transitoria (art.85) stabilisce il termine per la proposizione della querela per i fatti anteriori all'entrata in vigore. La Corte ha ritenuto che, non essendo stata presentata querela nel termine, l'azione penale è improcedibile.
art.336 c.p.p.
Norma che disciplina la forma della querela (atti validi ai fini della querela): richiamata per verificare se fosse stata presentata querela valida nei termini
art.337 c.p.p.
Norma sulla validità e sulle modalità della querela; richiamata insieme all'art.336 per verificare la sussistenza della querela
art.619 c.p.p.
Previsione procedurale per la correzione degli errori materiali nel dispositivo della sentenza; la Corte ha richiamato la possibilità di rettificare errori materiali quando la motivazione consente di ricostruire il calcolo della pena
art.529 c.p.p.
Norma che disciplina l'effetto della sentenza di cassazione: la Corte ha applicato l'art.529 per pronunciare l'annullamento senza rinvio perché l'azione penale non deve essere proseguita (improcedibilità)
Massime di principio
- Se una fattispecie diventa procedibile esclusivamente a querela a seguito di una modifica legislativa e, per fatti anteriori all'entrata in vigore, non è stata presentata querela entro il termine previsto dalla disposizione transitoria, l'azione penale è improcedibile e la sentenza penale può essere annullata senza rinvio.
- In caso di discrasia tra dispositivo e motivazione, la motivazione può prevalere sul dispositivo quando la divergencia derivi da un errore materiale oggettivamente riscontrabile e l'esame della motivazione permetta di ricostruire il procedimento logico-giuridico seguito dal giudice; tale errore materiale può essere corretto anche in sede di legittimità mediante le procedure previste (art.619 c.p.p.), purché la rettifica sia a favore dell'imputato.
- Quando sia stata scelta la pena mediante il rito abbreviato, il giudice deve applicare la diminuzione prevista (di un terzo salvo diversa previsione); l'errata quantificazione della multa o della pena detentiva che ignora tale riduzione costituisce errore materiale o di diritto suscettibile di correzione.
- La contraddittorietà apparente tra dispositivo e motivazione costituisce motivo di impugnazione utile se incide su elementi essenziali della condanna (quantificazione della pena, condizioni di procedibilità); il rimedio può consistere nella rettifica del dispositivo o, se ne consegue l'improcedibilità dell'azione, nell'annullamento senza rinvio.
- In presenza di modifiche legislative che incidono sulla procedibilità, è essenziale verificare le disposizioni transitorie e i termini per l'esercizio della querela: la loro inosservanza può determinare l'estinzione o l'improcedibilità dell'azione penale anche se la condanna di merito fosse altrimenti fondata.
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