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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10860/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto del venir meno dell'interesse all'impugnazione e ha dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Quanto alle spese, ha disposto che nulla fosse statuibile, rilevando la mancata rituale costituzione dell'Amministrazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (richiedente)

La controversia

Un soggetto straniero ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Milano che aveva deciso nella procedura in materia di immigrazione e protezione internazionale collegata al Regolamento UE n. 604/2013 (Dublino III). Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha depositato istanza chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deducendo che non era stato eseguito entro sei mesi il trasferimento verso lo Stato membro ritenuto competente e che, nelle more, gli era stato rilasciato un permesso di soggiorno sul territorio nazionale. Da ciò faceva discendere il venir meno dell'interesse a coltivare il ricorso e chiedeva anche la compensazione delle spese. L'Amministrazione si è costituita solo ai sensi dell'art. 370, comma 1, c.p.c., senza una rituale costituzione nel merito.

Norme richiamate

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    solo atto di costituzione ai sensi dell’art. 370, comma 1, cod. proc. civ.

    l'Amministrazione si è limitata a costituirsi formalmente, senza incidere sulla regolazione delle spese per la mancata rituale costituzione nel giudizio di legittimità

  • artt. 390 e 391 c.p.c.

    il dichiarato venir meno dell'interesse all'impugnazione determina l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.

    la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di cassazione

  • art. 29, paragrafo 1, Regolamento UE n. 604/2013

    entro il termine di se mesi previsto dall’att. 29 paragrafo 1, Regolamento UE n. 604/2013

    il mancato trasferimento entro il termine previsto è stato valorizzato dal ricorrente come causa del venir meno dell'interesse all'impugnazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione dell'impugnazione comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
  • Quando, in una procedura Dublino, il trasferimento verso lo Stato membro competente non venga eseguito entro il termine previsto dal Regolamento UE n. 604/2013 e sopravvenga il rilascio di un titolo di soggiorno, può venir meno l'interesse a coltivare il ricorso.
  • La declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere esclude una decisione sul merito delle censure originariamente proposte.
  • In mancanza di rituale costituzione della parte pubblica resistente, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleImpugnazioni
RamiInternazionale privatoProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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