Risoluzione n. 75 del 23/03/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che il mancato rispetto della pianificazione temporale indicata nel formulario non comporta la revoca del credito, purché gli investimenti siano comunque realizzati entro i termini di legge. Nel caso esaminato, il credito resta fruibile a decorrere dal 2011, con obbligo di indicazione nelle dichiarazioni dei redditi e utilizzo secondo le regole dell’art. 1, comma 276, della legge n. 296/2006.
Interpello sul credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate e sulla rilevanza della tempistica del formulario
Interpello sul credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate
La risoluzione esamina un interpello relativo al credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate previsto dalla legge finanziaria 2007. Il tema centrale è se lo scostamento dalla pianificazione temporale indicata nel formulario comporti la revoca totale o parziale del beneficio.
Quesito posto dal contribuente
Il contribuente ha presentato al Centro operativo di Pescara il formulario con i dati degli investimenti agevolabili, riguardanti l’acquisto di macchinari. Il progetto è iniziato nel 2007 e, secondo il formulario, avrebbe dovuto essere ultimato nel 2008; il nulla osta alla fruizione del credito, pari a euro non specificato nel testo, è stato comunicato con decorrenza dall’anno 2011.
Il contribuente rappresenta però che l’investimento non sarà concluso entro il 2008, ma certamente entro il 31 dicembre 2010. Chiede quindi se il mancato raggiungimento delle soglie annue di investimento indicate nel formulario comporti:
- la revoca complessiva del credito assegnato;
- oppure la revoca limitata ai soli anni in cui le soglie non sono state rispettate.
Soluzione prospettata dall’istante
L’istante osserva che la circolare n. 38/E dell’11 aprile 2008 non disciplina espressamente questa ipotesi tra le modalità di rideterminazione del credito. Da ciò ricava l’opinione che il mancato raggiungimento, in uno o più anni del periodo agevolato, delle soglie di investimento nette indicate nel formulario non debba comportare la rideterminazione del credito assegnato.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l’articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97;
- il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2008, con cui è stato approvato il modello formulario (Mod. FAS);
- la decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2008 di autorizzazione dell’agevolazione.
Viene precisato che la fruizione del credito d’imposta decorre dall’anno di inizio efficacia del relativo nulla osta ai soli fini della copertura finanziaria, rilasciato dal Centro Operativo di Pescara a seguito della presentazione del formulario.
Valutazione dell’Agenzia
L’Agenzia afferma che nel formulario il soggetto beneficiario indica, tra l’altro, l’ammontare dei costi programmati per l’acquisto e/o la realizzazione dei beni strumentali agevolabili, ripartiti per periodo d’imposta secondo la cadenza temporale prevista per gli investimenti.
Nel caso concreto, poiché il contribuente dichiara di completare l’investimento agevolabile entro il 31 dicembre 2010, il credito d’imposta può essere legittimamente fruito. È tuttavia ribadito che l’utilizzo del credito è subordinato:
- alla effettiva realizzazione degli investimenti;
- alla operatività del nulla osta.
Termine per la realizzazione degli investimenti
L’Agenzia richiama l’articolo 1, comma 271, della legge n. 296/2006 e la decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2008, dalle quali risulta che gli investimenti agevolabili devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2013.
Di conseguenza, il contribuente può realizzare gli investimenti iniziati nel 2007 entro il 31 dicembre 2010, anche se tale tempistica non coincide con quella indicata nel formulario, e può utilizzare il credito a partire dall’anno 2011 come previsto nella comunicazione di concessione del nulla osta.
Modalità di utilizzo e indicazione in dichiarazione
La risoluzione precisa inoltre che il credito d’imposta maturato nel periodo considerato deve essere esposto nelle dichiarazioni dei redditi relative ai singoli periodi d’imposta in cui matura.
L’utilizzo del credito avviene secondo l’articolo 1, comma 276, della legge finanziaria 2007:
- ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;
- per l’eventuale eccedenza, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
Conclusione
La conclusione dell’Agenzia è favorevole al contribuente: il mancato rispetto della tempistica indicata nel formulario non comporta, di per sé, la revoca del credito, purché l’investimento sia effettivamente realizzato entro il termine di legge. Nel caso esaminato, il credito resta fruibile dal 2011, nel rispetto delle condizioni normative richiamate.
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