Sentenza n. 213/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019, avente per oggetto “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”; - dell'Allegato A alla medesima, recante il “Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 – MTI- 3”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acqua Campania S.p.A. il 15/3/2022: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021, avente per oggetto “Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acqua Campania S.p.A. il 26/7/2022: al fine di ottenere l'annullamento, nei limiti degli interessi della ricorrente: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 229/2022/R/IDR del 24 maggio 2022, avente per oggetto “conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano (sezione prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acqua Campania S.p.A. il 9/5/2023: al fine di ottenere anche l'annullamento, nei limiti degli interessi della ricorrente: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 64/2023/R/IDR del 21 febbraio 2023, pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 23 febbraio 2023 avente per oggetto “Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI- 4)”; - di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere ARERA di approvazione e aggiornamento del metodo tariffario idrico MTI-3, nonché atti successivi relativi al riesame dei criteri tariffari e all'avvio del procedimento MTI-4
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, gestore dell'acquedotto della Campania Occidentale in forza di una convenzione con la Regione Campania, aveva impugnato la delibera ARERA n. 580/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, concernenti il metodo tariffario idrico MTI-3 per il periodo 2020-2023. Con motivi aggiunti aveva inoltre impugnato la delibera n. 639/2021/R/IDR, sui criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie 2022-2023, la delibera n. 229/2022/R/IDR, adottata all'esito del procedimento di riesame di taluni criteri in ottemperanza a precedenti ordinanze del TAR Lombardia, nonché la delibera n. 64/2023/R/IDR, relativa all'avvio del procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico MTI-4. In vista dell'udienza di merito, la ricorrente, considerando l'evoluzione del quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale successivo alla proposizione delle impugnazioni, ha dichiarato di non poter più conseguire alcuna utilità concreta dal giudizio e ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente secondo cui la prosecuzione del giudizio non avrebbe più prodotto un'utilità concreta. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le censure rivolte agli atti tariffari ARERA. Le spese sono state compensate ai sensi dell'art. 84, comma 2, ultima parte, c.p.a., poiché al momento della proposizione dei ricorsi non risultava chiaro e univoco l'indirizzo giurisprudenziale sulle questioni controverse e la loro definizione è intervenuta solo con la decisione dell'Adunanza Plenaria n. 16 del 7 novembre 2025; inoltre, le pronunce invocate dall'Amministrazione per sostenere la soccombenza virtuale erano successive alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza d’interesse
La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 84, comma 2, c.p.a.
Consente la compensazione delle spese in presenza di circostanze che la giustificano; nella specie, l'incertezza dell'indirizzo giurisprudenziale al momento della proposizione e la successiva definizione delle questioni hanno escluso la condanna secondo soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, alla luce dell'evoluzione fattuale, normativa e giurisprudenziale, di non poter più conseguire alcuna utilità concreta dalla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame del merito delle censure.
- La sopravvenuta carenza di interesse può riguardare sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, determinando l'improcedibilità dell'intero giudizio relativamente agli atti impugnati.
- L'incertezza dell'indirizzo giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso e la successiva definizione delle questioni controverse da parte dell'Adunanza Plenaria possono giustificare la compensazione delle spese, anche quando l'amministrazione invochi la soccombenza virtuale sulla base di pronunce successive.
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