Sentenza n. 1242/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 4.115,19, oltre accessori, per indennità sostitutiva di ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1366/2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute relative agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 4.115,19, oltre interessi secondo la regola limitativa del cumulo degli accessori prevista dall’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese. Il giudicato era stato notificato al Ministero, era passato in giudicato ed era decorso il termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza nei limiti indicati in motivazione. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato e di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, assegnando al commissario un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta del ricorrente. Il commissario dovrà trasmettere al TAR, tramite PAT, una relazione dettagliata sugli adempimenti eseguiti e non avrà diritto a compenso, essendo dipendente della struttura debitrice. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché le somme dovute producono interessi dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione obbligata.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora in caso di inosservanza o ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché il credito produce già interessi fino alla concreta attribuzione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale regola limitativa del cumulo degli accessori applicabile agli interessi dovuti sulle somme riconosciute dal giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
È richiamato ai fini della decorrenza del termine di legge per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria dell’amministrazione, decorso il quale può essere promossa l’azione di ottemperanza.
d.m. n. 55/2014 e s.m.i.
È stato utilizzato, in via analogica, per la liquidazione delle spese secondo i minimi tariffari relativi alle procedure esecutive mobiliari.
Massime di principio
- Quando un giudicato di condanna al pagamento di somme nei confronti di una pubblica amministrazione è stato notificato, è passato in giudicato ed è decorso il termine legale per l’adempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine assegnato, anche in assenza di contestazioni dell’amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta del creditore, nonché attribuendogli un ulteriore termine per l’esecuzione degli adempimenti sostitutivi.
- La nomina a commissario ad acta di un dirigente o funzionario appartenente alla struttura amministrativa debitrice è compatibile con l’esecuzione del giudicato quando il soggetto dispone delle competenze necessarie; in tal caso non è dovuto un compenso ulteriore se il commissario è già dipendente pubblico inserito nella struttura obbligata.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il credito oggetto dell’ottemperanza produce già interessi dalla maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione, secondo la valutazione compiuta dal giudice sull’idoneità degli accessori a compensare il ritardo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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