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Interpello

Risposta n. 82 del 25/03/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contribuente ritiene sanabili entrambe le omissioni con remissione in bonis: prima presentando il modello di designazione della controllata consolidante e poi comunicando l’opzione tramite quadro OP di una dichiarazione integrativa, entro i termini della dichiarazione 2018 e con pagamento di 250 euro per ciascun adempimento.

Remissione in bonis per tardiva opzione e designazione nel consolidato fiscale nazionale "tra sorelle"

Il quesito

La contribuente chiede se le omissioni nella designazione della consolidante e nella comunicazione dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale, non effettuate entro il 31 ottobre 2018, possano essere sanate dopo tale data ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2018 tramite remissione in bonis, con versamento della sanzione di 250 euro.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene applicabile la remissione in bonis sia al tardivo esercizio dell’opzione per il consolidato sia al tardivo invio del modello di designazione della consolidante, purché sussistano i requisiti sostanziali, la violazione non sia già stata contestata e venga versata la sanzione minima di 250 euro. Esclude invece che l’omissione possa essere sanata con dichiarazione integrativa per il solo ripensamento su una scelta negoziale già effettuata; in concreto ammette la fruizione del regime dal periodo d’imposta 2018 con compilazione del quadro OP del modello UNICO 2019 e presentazione del modello di designazione entro i termini della dichiarazione 2018.

Remissione in bonis per il consolidato fiscale nazionale "tra sorelle"

L’interpello riguarda la possibilità di sanare il tardivo perfezionamento di un’opzione per il consolidato fiscale nazionale tra società italiane appartenenti al medesimo gruppo, ai sensi dell’articolo 117, comma 2-bis, del TUIR. Il caso è incentrato su due adempimenti formali non eseguiti nei termini: la designazione della consolidante e la comunicazione dell’esercizio dell’opzione.

Fattispecie e contesto

L’istante è una società di capitali residente all’estero ai fini fiscali, priva di stabile organizzazione in Italia ma dotata di codice fiscale italiano, operante nel settore immobiliare. Essa detiene il 100% di tre società italiane: [BETA], [GAMMA] e [DELTA].

Dal periodo d’imposta 2018 il gruppo aveva deciso che le tre società italiane optassero congiuntamente per il consolidato fiscale nazionale, designando [GAMMA] come società consolidante. Secondo quanto rappresentato, tutti i requisiti normativi per l’accesso al regime risultavano soddisfatti sia in capo all’istante sia in capo alle società italiane.

Gli adempimenti non eseguiti nei termini

Per l’avvio del regime dal 2018, sarebbero dovuti essere effettuati entro il 31 ottobre 2018 due adempimenti:

  • la presentazione telematica all’Agenzia delle entrate del modello di designazione di [GAMMA] quale consolidante;
  • la comunicazione dell’opzione per il consolidato da parte di [GAMMA] mediante compilazione del quadro OP del modello UNICO SC 2018.

Tali adempimenti non sono stati eseguiti tempestivamente a causa di disguidi organizzativi.

Quesito del contribuente

La contribuente chiede se tali omissioni possano essere regolarizzate oltre il 31 ottobre 2018, ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2018, mediante l’istituto della remissione in bonis previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012.

Soluzione interpretativa prospettata

L’istante ritiene possibile:

  • presentare il modello di designazione della consolidante [GAMMA] entro il termine della dichiarazione dei redditi relativa al 2018, in applicazione della remissione in bonis, con versamento della sanzione di 250 euro;
  • successivamente, far esercitare a [GAMMA] l’opzione per il consolidato tramite dichiarazione integrativa con modello UNICO SC 2018 e quadro OP, sempre nel rispetto della remissione in bonis e con ulteriore versamento di 250 euro.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama innanzitutto la disciplina del consolidato nazionale, che determina il reddito complessivo Ires del gruppo come somma algebrica delle basi imponibili delle società partecipanti. Il regime è regolato dagli articoli 117-129 del TUIR e l’opzione ha durata triennale ed è irrevocabile.

In particolare:

  • l’articolo 119 del TUIR stabilisce che l’esercizio congiunto dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione;
  • per il consolidato "tra sorelle" di cui all’articolo 117, comma 2-bis, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 142491 del 6 novembre 2015 prevede che il modello di designazione della controllata residente come consolidante sia presentato dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la controllata designata esercita l’opzione fino all’esercizio dell’opzione stessa;
  • l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012 introduce la remissione in bonis per evitare che mere dimenticanze su comunicazioni o adempimenti formali impediscano l’accesso a benefici fiscali o regimi opzionali, se il contribuente possiede i requisiti sostanziali;
  • la circolare n. 38/E del 28 settembre 2012 ha chiarito che la "prima dichiarazione utile" è quella il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per l’adempimento omesso;
  • la risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002 distingue le ipotesi di errore od omissione dalle mere scelte negoziali già operate, che non sono liberamente rettificabili tramite dichiarazione integrativa se non nei casi di dolo, violenza o errore essenziale e rilevante;
  • l’articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998 non è considerato, secondo l’impostazione dell’Agenzia, lo strumento idoneo a correggere un mero ripensamento su una scelta già effettuata;
  • la sanzione minima da versare per la regolarizzazione è quella prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, pari a 250 euro, da pagare secondo le modalità dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, senza compensazione.

Parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia afferma che la remissione in bonis può essere utilizzata per sanare il mancato esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale, a condizione che:

  • la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento formalmente conosciute dal contribuente;
  • i requisiti sostanziali richiesti dagli articoli 117 e seguenti del TUIR fossero presenti alla data originaria di scadenza del termine previsto per l’opzione;
  • l’opzione venga esercitata compilando il quadro OP del modello UNICO 2019;
  • sia versata la sanzione di 250 euro, con le modalità dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, senza compensazione.

L’Agenzia ritiene inoltre che la remissione in bonis sia applicabile anche al tardivo invio del modello di designazione della controllata consolidante nel consolidato "tra sorelle".

Conclusioni operative

In sintesi, l’Amministrazione finanziaria ammette che:

  • [GAMMA] possa accedere al consolidato fiscale nazionale a decorrere dal periodo d’imposta 2018, in qualità di consolidata, insieme alla capogruppo designata secondo la disciplina del consolidato "tra sorelle";
  • il modello di designazione della consolidante possa essere presentato tardivamente, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2018, con versamento di 250 euro;
  • la comunicazione dell’opzione possa essere regolarizzata tramite remissione in bonis, alle condizioni sopra indicate.

Non viene quindi accolta la tesi della regolarizzazione mediante dichiarazione integrativa come rimedio principale all’omessa opzione, ma viene riconosciuta l’ammissibilità della remissione in bonis per entrambi gli adempimenti formali omessi, nei limiti e alle condizioni fissate dalla norma e dalla prassi richiamata.

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