Risposta n. 80 del 22/03/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante sostiene che il contributo sia un aiuto pubblico a fondo perduto, non corrispettivo di una prestazione, e quindi fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. a), DPR 633/1972; ritiene inoltre indetraibile l’IVA sugli acquisti perché non riferita a operazioni imponibili, con conseguente possibilità di chiederne il rimborso come spesa ammissibile.
Trattamento IVA del contributo pubblico comunitario e dell’IVA sugli acquisti connessi agli interventi della sottomisura PSR 8.3
Il quesito
Il contribuente chiede se il contributo regionale/UE erogato per gli interventi forestali della sottomisura 8.3 sia un corrispettivo imponibile IVA oppure una mera movimentazione di denaro esclusa dall’IVA, e se l’IVA sugli acquisti di beni e servizi finanziati dal contributo sia detraibile o indetraibile e quindi eventualmente rimborsabile alla Regione.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che, nel caso descritto, i contributi siano una mera movimentazione di denaro fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. a), DPR 633/1972. Tuttavia non condivide la tesi dell’indetraibilità: l’IVA sugli acquisti è detraibile se inerente alle operazioni attive imponibili connesse al bando, anche perché Alfa presta servizi verso corrispettivo a supporto dei soggetti che eseguono i lavori; resta invece fuori dalla sua competenza verificare se l’IVA sia stata effettivamente e definitivamente sostenuta.
Trattamento IVA del contributo pubblico comunitario e degli acquisti collegati alla sottomisura 8.3
L’interpello riguarda il regime IVA applicabile a un contributo pubblico comunitario connesso a interventi forestali finanziati nell’ambito del PSR 2014/2020, misura 8, sottomisura 8.3. Il caso è rilevante sia per la qualificazione del finanziamento in sé, sia per il trattamento dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi necessari all’esecuzione degli interventi.
Fattispecie e contesto
Il Consorzio Alfa, costituito in forma cooperativa senza fini di lucro, svolge attività agricole ex articolo 2135 c.c. ed è un soggetto passivo IVA. Ha partecipato al bando 2016 della Regione Beta, misura 8, sottomisura 8.3 - FA 5E, finalizzato al sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, in attuazione del Programma di sviluppo rurale FEASR 2014/2020 disciplinato dai Regolamenti UE n. 1303 e n. 1305 del 2013.
Gli interventi riguardano la tutela preventiva da danni agli ecosistemi forestali classificati ad alto e medio rischio di incendio e saranno eseguiti su terreni appartenenti a soggetti pubblici, detenuti e gestiti da Alfa in forza di comodato o concessione demaniale. Alfa precisa che:
- non fatturerà alcunché ai proprietari dei terreni beneficiari delle migliorie;
- non è previsto, nel breve o medio periodo, l’utilizzo economico dei terreni per attività rilevanti ai fini IVA;
- il legname eventualmente derivante dagli interventi, in un caso espressamente regolato, resta di proprietà della Comunanza Agraria concedente, che decide se venderlo o destinarlo a solidarietà;
- in ogni caso Alfa afferma di non aver posto in essere alcuna vendita di legname.
Il bando, al paragrafo 5.2, individua gli interventi ammissibili e al paragrafo 5.3.1 stabilisce che l’IVA è spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile in alcun modo dal richiedente l’aiuto, ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Quesito del contribuente
Alfa chiede chiarimenti su due profili:
- se il contributo pubblico comunitario erogato dalla Regione debba essere qualificato come corrispettivo e quindi sia rilevante ai fini IVA, con obblighi di fatturazione e registrazione, oppure se debba essere considerato una cessione di denaro esclusa dal campo IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972;
- se l’IVA sugli acquisti di beni e servizi effettuati per realizzare i lavori e i servizi tecnici finanziati sia detraibile oppure indetraibile ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del DPR n. 633 del 1972, con conseguente possibilità di rimborso alla Regione dell’IVA non recuperabile.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo Alfa, il finanziamento pubblico comunitario ha natura di sussidio o contributo pubblico e non costituisce corrispettivo di una prestazione, quindi è irrilevante ai fini IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), DPR n. 633/1972. A supporto richiama la giurisprudenza unionale e la prassi in materia di contributi corrispettivi, osservando che nel bando non emerge alcuna corrispettività tra erogazione e attività finanziata, né una vera appropriazione dei risultati dell’attività da parte dell’ente erogante.
Quanto all’IVA sugli acquisti, Alfa la considera indetraibile perché non afferente a operazioni imponibili. Sostiene infatti che, pur essendo le attività finanziate astrattamente idonee a produrre legname vendibile, nel caso concreto l’eventuale legname non è nella disponibilità di Alfa e non esistono progetti concreti di valorizzazione economica dei terreni tali da collegare i costi a un’attività imponibile. Alfa aggiunge che, dopo l’erogazione del finanziamento, ha emesso alcune fatture attive connesse solo indirettamente al bando, relative a:
- servizi tecnici, amministrativi, legali e normativi resi alla cooperativa socia incaricata dei lavori, remunerati con una quota consortile pari al 6% dell’importo del fatturato dei lavori;
- servizi organizzativi, amministrativi e di segreteria resi al professionista incaricato della progettazione, remunerati con il 3% dell’importo del fatturato del servizio tecnico.
Infine, Alfa ritiene che l’IVA indetraibile, in quanto non recuperabile e definitivamente sostenuta, costituisca spesa ammissibile rimborsabile con i fondi comunitari.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama la disciplina generale sui contributi pubblici e il trattamento IVA illustrato nella circolare n. 34/E del 2013, nonché il principio affermato nella circolare n. 20/E dell’11 maggio 2015 in tema di detrazione dell’IVA sugli acquisti finanziati da contributi fuori campo IVA.
Vengono richiamati in particolare:
- l’articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, relativo alle movimentazioni di denaro escluse dal campo IVA;
- l’articolo 19, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, che disciplina il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti nell’esercizio dell’impresa;
- l’articolo 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014, che qualifica le erogazioni in questione come aiuti;
- i Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1305/2013, che inquadrano il sostegno allo sviluppo rurale e al FEASR.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia, assumendo acriticamente i presupposti rappresentati da Alfa e fatta salva la propria potestà di verifica fattuale, ritiene che i contributi in esame possano essere qualificati come mera movimentazione di denaro, con conseguente esclusione dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972.
Nel motivare la conclusione, l’Agenzia applica i criteri della circolare n. 34/E del 2013 e osserva che le erogazioni sono espressamente definite "aiuti" dall’articolo 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e concesse nell’ambito della disciplina unionale sugli aiuti nel settore agricolo-forestale e sullo sviluppo rurale.
Parere dell’Agenzia sulla detrazione IVA
Diversamente, l’Agenzia non condivide la tesi del contribuente sull’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti. Richiama il principio della circolare n. 20/E del 2015 secondo cui, per il destinatario di contributi pubblici fuori campo IVA, la detrazione segue le regole ordinarie degli articoli 19 e seguenti del DPR n. 633/1972.
L’Agenzia ribadisce che la detrazione spetta se gli acquisti sono inerenti all’attività economica esercitata e tale inerenza va valutata in relazione alle operazioni attive effettuate a valle. Nel caso concreto, ritiene che l’IVA sugli acquisti effettuati da Alfa sia detraibile perché riferita a beni e servizi impiegati per operazioni attive imponibili connesse al bando regionale. In particolare, valorizza il fatto che Alfa, oltre a commissionare i lavori alle cooperative socie e ai professionisti incaricati, presta verso corrispettivo servizi di carattere tecnico, amministrativo, legale, normativo, organizzativo, amministrativo e di segreteria a supporto di tali attività.
L’Agenzia precisa, infine, che non le compete verificare se l’IVA sia stata "realmente e definitivamente sostenuta" dal beneficiario, questione che esula dalla sua competenza nel presente interpello.
Conclusioni operative
In sintesi, l’interpello conduce a una soluzione articolata:
- il contributo pubblico comunitario è fuori campo IVA come movimentazione di denaro;
- l’IVA sugli acquisti finanziati non è automaticamente indetraibile per il solo fatto che il contributo sia fuori campo;
- nel caso concreto, la detrazione è ammessa perché gli acquisti risultano funzionali a operazioni attive imponibili svolte da Alfa;
- resta esclusa, in questa sede, qualsiasi verifica sulla sussistenza concreta del requisito della definitiva sopportazione dell’IVA ai fini dell’eventuale rimborso come spesa ammissibile.
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