Risposta n. 84 del 26/03/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialel’istante ritiene applicabile il pagamento del 5% del valore della controversia, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 119 del 2018, con presentazione dell’istanza entro il termine previsto dal comma 8
definizione agevolata di una lite tributaria pendente dopo cassazione con rinvio e mancata riassunzione
Il quesito
si chiede quale importo debba essere versato per definire in via agevolata una controversia in cui i primi due gradi sono stati favorevoli al contribuente, ma la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado e i termini per la riassunzione non sono ancora scaduti
Il parere dell’Agenzia
l’Agenzia conclude che, in caso di cassazione con rinvio e mancata riassunzione, la controversia si considera come pendente in primo grado senza decisione e, pertanto, per la definizione agevolata è dovuto il 90% del valore della controversia, non il 5%
Definizione agevolata di una lite tributaria dopo cassazione con rinvio
L’interpello riguarda l’applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Il caso concreto presenta una particolarità processuale: i giudizi di merito erano stati favorevoli al contribuente, ma la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado, e i termini per la riassunzione non erano ancora spirati.
Fattispecie rappresentata dall’istante
L’istante riferisce di aver ricevuto, nel marzo 2009, un avviso di accertamento relativo alla plusvalenza realizzata con la cessione di un appartamento acquistato nel gennaio 2008. Contro l’atto ha proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale, che ha annullato l’avviso riconoscendo la fondatezza delle ragioni del contribuente.
L’Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione davanti alla Commissione tributaria regionale, che ha dichiarato inammissibile l’appello. Successivamente, l’Agenzia ha proposto ricorso in Cassazione, che ha cassato con rinvio la sentenza di appello.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
L’istante chiede quale somma debba versare per chiudere la lite in via agevolata, considerando che la normativa prevede diverse percentuali in base allo stato e al grado del giudizio, ma non disciplina espressamente il caso di cassazione con rinvio con termini di riassunzione ancora pendenti.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l’istante, la controversia potrebbe essere definita con il versamento del 5% del valore della lite, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 119 del 2018, presentando la relativa istanza entro il termine previsto dal comma 8 della stessa disposizione.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che disciplina la definizione delle liti pendenti con importi differenziati in funzione dello stato e del grado del giudizio, commisurati al valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In particolare, vengono richiamate queste previsioni:
- comma 1-bis: per i ricorsi pendenti in primo grado la definizione avviene con il pagamento del 90% del valore della controversia;
- comma 2: se l’Agenzia è soccombente, la lite può essere definita con il 40% del valore in caso di soccombenza in primo grado e con il 15% in caso di soccombenza in secondo grado;
- comma 2-ter: per le controversie pendenti in Cassazione, nelle quali l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, la definizione avviene con il pagamento del 5% del valore.
Argomentazione dell’Agenzia sulla cassazione con rinvio
L’Agenzia osserva che la fattispecie della cassazione con rinvio non è espressamente disciplinata dalla norma agevolativa, ma deve essere letta alla luce delle regole processuali.
Richiama l’articolo 393 del codice di procedura civile, secondo cui la mancata o intempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice del rinvio comporta l’estinzione dell’intero processo. Tale effetto, secondo la giurisprudenza richiamata, comporta la caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso del processo e impedisce di fondare l’esecuzione sulla sentenza di primo grado riformata da quella poi cassata.
L’Agenzia richiama inoltre la propria prassi precedente, secondo cui il giudizio di rinvio costituisce una fase nuova e autonoma, successiva alla cassazione, destinata a una sentenza che decide nuovamente sulle domande delle parti.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Sulla base di tali premesse, l’Agenzia ritiene che, se dopo la cassazione con rinvio non interviene la riassunzione, si consolida l’originario atto impositivo. Conseguentemente, ai fini della definizione agevolata, la controversia deve essere trattata come una lite pendente in primo grado senza decisione, con applicazione dell’importo pari al 90% del valore della controversia.
L’Agenzia richiama anche la relazione illustrativa al decreto-legge n. 119 del 2018, nella quale si afferma che, nel caso di sentenza di Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado senza decisione, in coerenza con la disciplina della riscossione in pendenza del giudizio di rinvio.
Conclusioni operative
L’esito dell’interpello è quindi sfavorevole alla tesi dell’istante. La definizione agevolata non può avvenire al 5% del valore della lite, come previsto per le controversie pendenti in Cassazione con soccombenza dell’Agenzia in tutti i gradi precedenti, ma richiede il versamento del 90% del valore della controversia, in quanto la mancata riassunzione del giudizio di rinvio fa considerare la lite come pendente in primo grado senza decisione.
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